Le sentenze pronunciate in grado d’appello (353 ss., 396) o in unico grado (339) possono essere impugnate (325–327, 397; 2652, 2690 c.c.) per revocazione:
1) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra (88, 1439 c.c.) (1);
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza (221 ss., 326, 656; 372–374 c.p.; 2738 c.c.);
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi (2699, 2702 c.c.) che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario (326);
4) se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (324, 327, 328) (2);
5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata (324; 2909 c.c.), purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione (327; 124 att.);
6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice (55), accertato con sentenza passata in giudicato (324, 326).