(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 14 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40.
A norma dell’art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo, tale disposizione si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Si riporta l’articolo precedente:
«388. (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito). Copia del dispositivo della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all’originale di quest’ultima.».
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