Art. 382 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Decisione sulle questioni di giurisdizione e competenza

Articolo 382 - codice di procedura civile

La corte, quando decide una questione di giurisdizione (37, 41, 360, 362, 368), statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente.
Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa (367, 386).
Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito (385, 389).

Articolo 382 - Codice di Procedura Civile

La corte, quando decide una questione di giurisdizione (37, 41, 360, 362, 368), statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente.
Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa (367, 386).
Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito (385, 389).

Massime

Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d’ufficio che l’azione non poteva essere proposta, previsto dall’art. 382, comma 3, secondo inciso, c.p.c., può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, ove la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una successiva pronuncia d’inammissibilità. (Nella specie, la S.C., accogliendo un ricorso per regolamento necessario di competenza, ha cassato senza rinvio una sentenza di appello, che aveva deciso sulla pronuncia di un tribunale declinatoria della competenza in favore di arbitri, ritenendo che l’appello fosse inammissibile perché la decisione di prime cure riguardava la sola competenza e, quindi, doveva essere impugnata con regolamento di competenza). Cassazione civile, Sez. VI-III, ordinanza n. 8660 del 8 maggio 2020

Nel processo tributario la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicché non sussistendo possibilità di prosecuzione dell’azione, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito. Cassazione civile, Sez. TRI, ordinanza n. 23365 del 19 settembre 2019

La cessazione dell’appartenenza del magistrato all’ordine giudiziario intervenuta nelle more della definizione del ricorso per cassazione, e quindi prima del passaggio in giudicato della sentenza disciplinare di condanna, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma non anche la cassazione senza rinvio della sentenza ai sensi dell’art. 382, comma 3 c.p.c. in quanto tale formula si riferisce alla constatazione della impossibilità di proseguire il processo prima della pronuncia impugnata, così risolvendosi in un vizio di essa. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 16980 del 25 giugno 2019

Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d’ufficio che l’azione non poteva essere proposta, previsto dall’art. 382, comma 3, secondo inciso, c.p.c., può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, ove la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una successiva pronuncia d’inammissibilità. (Nella specie, la S.C., accogliendo un ricorso per regolamento necessario di competenza, ha cassato senza rinvio una sentenza di appello, che aveva deciso sulla pronuncia di un tribunale declinatoria della competenza in favore di arbitri, ritenendo che l’appello fosse inammissibile perché la decisione di prime cure riguardava la sola competenza e, quindi, doveva essere impugnata con regolamento di competenza). Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 26595 del 22 ottobre 2018

Le sentenze sulla giurisdizione rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla S.C. – cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) – producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda, ipotesi che ricorre anche quando, ferma l’identità di “personae”, “causa petendi” e “petitum” sostanziale, le domande si distinguano unicamente in ragione del “petitum” formale. (Nella specie, concernente l’accertamento dell’obbligo di copertura contributiva di un rapporto di pubblico impiego per un periodo anteriore al 30 giugno 1998, le S.U. hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario riconoscendo efficacia esterna ad un precedente giudicato sulla giurisdizione formatosi, tra le stesse parti, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno previdenziale per l’omesso versamento dei contributi relativi al medesimo periodo, attesa la identità sostanziale delle domande formulate nei due giudizi, rispettivamente di adempimento e risarcitorio). Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 26595 del 22 ottobre 2018

Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 8980 del 11 aprile 2018

Proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il giudice di appello abbia rigettato il gravame avente ad oggetto il provvedimento di revoca di un’ordinanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., disposta dal giudice di primo grado pur permanendo la causa di sospensione, l’accertamento da parte della Suprema Corte dell’illegittimità di tale provvedimento e della persistenza della causa di sospensione comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., e la declaratoria che il processo non poteva essere proseguito, con conseguente necessità di riassunzione dello stesso davanti al giudice di primo grado. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9461 del 18 aprile 2013

A norma dell’art. 382 c.p.c. e a seguito dell’entrata in vigore delle norme che attuano il principio della “translatio iudicii” – segnatamente l’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e l’art. 11 del d.l.vo 2 luglio 2010, n. 104 – la cassazione senza rinvio deve essere disposta soltanto quando non solo il giudice adito, ma qualsiasi altro giudice sia privo di giurisdizione sulla domanda; ne consegue che non può farsi luogo a tale tipo di pronuncia tutte le volte in cui il giudice che ha emesso la sentenza cassata sia dotato di “potestas iudicandi” e la motivazione della cassazione sia soltanto l’errata estensione dell’esercizio della giurisdizione stessa. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno cassato con rinvio l’impugnata sentenza del Consiglio di Stato per sconfinamento nella sfera riservata dalla legge alla valutazione discrezionale della P.A.). Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 2312 del 17 febbraio 2012

A norma dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., va disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ove si accerti il difetto di legittimazione dell’attore, che toglie in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 1912 del 9 febbraio 2012

Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d’ufficio che l’azione non poteva essere proposta, previsto dall’art. 382, terzo comma, secondo inciso, c.p.c., può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, nell’ipotesi in cui la corretta qualificazione giuridica della domanda evidenzi la tardività dell’azione proposta, atteso che la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito si concreterebbe in un’inutile procrastinazione dello svolgimento dell’attività processuale, essendo destinata ad una successiva pronuncia d’inammissibilità. (Nella specie la S.C., in sede di regolamento d’ufficio di competenza, ha ritenuto tardiva l’opposizione a cartella esattoriale proposta il trentunesimo giorno dalla sua notifica, avendo la parte dedotto che questo era il primo atto con il quale era venuta a conoscenza della sanzione e dovendo, di conseguenza, proporre opposizione nei termini dell’art. 22 legge n. 289 del 1981). Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 24743 del 23 novembre 2011

La cessazione dell’appartenenza del magistrato all’ordine giudiziario intervenuta nelle more della definizione del ricorso per cassazione, e quindi prima del passaggio in giudicato della sentenza disciplinare di condanna, comporta la cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell’interesse alla definizione del processo in capo all’incolpato, nonché la caducazione della sentenza stessa che diviene giuridicamente inesistente, per la carenza di potere disciplinare in capo al Consiglio superiore della magistratura, con la conseguenza che detta sentenza va cassata senza rinvio, ricorrendo un’ipotesi di carenza di potere, riconducibile alla previsione dell’art. 382, comma terzo, ultima parte, c.p.c.. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 24304 del 1 dicembre 2010

Il giudice di legittimità provvede d’ufficio sulla cassazione della sentenza impugnata con o senza rinvio o decidendo nel merito, secondo che il vizio riscontrato rientri nelle ipotesi previste dagli artt. 382, 383 o 384, secondo comma, ult. parte, c.p.c., sicché è irrilevante l’eventuale erroneità delle richieste delle parti in un senso o nell’altro. (Fattispecie relativa all’impugnazione di una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche). Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 6994 del 24 marzo 2010

L’accertamento, in sede di legittimità, della nullità della citazione in primo grado (nella specie, per errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius) comporta la Cassazione senza rinvio della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 382, comma terzo, c.p.c., atteso che detta nullità realizza un’ipotesi di processo che non poteva essere proseguito. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8344 del 3 maggio 2004

L’interesse ad agire con azione di mero accertamento presuppone una pregiudizievole situazione di incertezza oggettiva, relativa non a meri fatti o a norme giuridiche astratte ma incidente su diritti soggettivi, la quale non sia eliminabile senza l’intervento del giudice. Pertanto, l’interesse ad agire, per ottenere la dichiarazione di nullità del bando di concorso interno di un’azienda municipalizzata per l’assegnazione di un determinato posto di lavoro, deve ritenersi venuto meno a seguito della rinuncia a quel posto da parte dell’unico vincitore, nonché a seguito della pubblicazione di un diverso bando di concorso per l’assegnazione di quel medesimo posto, e tale sopravvenuta mancanza d’interesse comporta la cassazione senza rinvio — ex art. 382, ultimo comma, c.p.c. — delle pronunce di merito rese in un processo che non avrebbe potuto essere proseguito, con la conseguente necessità, per la S.C., di provvedere, ai sensi dell’art. 385 dello stesso codice, al regolamento delle spese di tutto il giudizio. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3561 del 26 aprile 1990

Il giudice di appello, in caso di accoglimento dell’impugnazione, può disporre la condanna dell’appellato alla restituzione delle somme versategli in esecuzione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, solo se l’appellante abbia avanzato la relativa istanza, in mancanza della quale la statuizione restitutoria dev’essere dalla Suprema Corte cassata senza rinvio a norma dell’art. 382, terzo comma, seconda parte, c.p.c. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 6096 del 11 novembre 1988

Quando l’inammissibilità per difetto di interesse dell’intervento spiegato in primo grado e non dichiarata dal giudice d’appello viene rilevata dalla Cassazione, la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto senza rinvio unitamente a quella di primo grado (dello stesso tenore), con la conseguente necessità di pronunciare sulle spese di tutto il giudizio a norma dell’art. 385 c.p.c. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2359 del 9 marzo 1988

La Corte di cassazione, qualora la sentenza di secondo grado impugnata abbia pronunciato anche su un capo della sentenza di primo grado non sottoposto ad appello, deve, per tale parte, cassare senza rinvio la decisione al suo esame, giacché il giudicato formatosi sul capo predetto ha determinato l’esaurimento della funzione giurisdizionale riguardo ad esso e, conseguentemente, la preclusione di ogni ulteriore esame della questione che ne formava oggetto. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1522 del 1 marzo 1983

L’inammissibilità dell’appello non dichiarata dal giudice di secondo grado, comporta, ove tale vizio sia rilevato in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado a norma dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., non potendo il giudice che l’ha emessa pronunciare sul merito di una impugnazione inammissibile. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 5109 del 4 settembre 1980

Istituti giuridici

Novità giuridiche