Il ricorso per cassazione da trattare necessariamente in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 n. 4 c.p.c. può seguire indifferentemente l’iter procedimentale di cui agli artt. 380 bis, ove il presidente nomini il relatore, o 380 ter c.p.c., ove il presidente non provveda a tale nomina, atteso che l’intervento del pubblico ministero nelle cause dinanzi alla Corte di cassazione è necessario, dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 69 del 2013, conv. in l. n. 98 del 2013, solo nei casi previsti dalla legge. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 17163 del 5 settembre 2016
La previsione dell’art. 380 ter, ultimo comma, c.p.c., secondo cui al procedimento di regolamento di competenza non si applica la disposizione del quinto comma dell’art. 380 bis c.p.c., comporta la trattazione del procedimento in camera di consiglio, ma ciò non contrasta con l’art. 6 della C.E.D.U., atteso che il principio, posto da tale norma, della pubblicità del giudizio, pur costituendo un cardine dell’ordinamento democratico, non trova applicazione assoluta, potendo ben essere limitato anche nell’interesse della giustizia, laddove esigenze particolari, quale appunto quella concernente la celerità della decisione, lo giustifichino. Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 4268 del 16 marzo 2012
A seguito delle modifiche introdotte nel processo di cassazione dal d.l.vo n. 40 del 2006 e dell’introduzione dell’art. 380 ter c.p.c. quale forma di decisione camerale sulle conclusioni formulate dal P.M., il riferimento dell’art. 390, primo comma, c.p.c. come momento ultimo dell’ammissibilità della rinuncia al ricorso per cassazione (o al regolamento di competenza o a quello di giurisdizione), deve essere individuato in quello relativo alla notifica delle conclusioni del P.M. e del decreto di fissazione dell’adunanza della Corte, di cui al secondo comma della detta norma. Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 30253 del 30 dicembre 2011