Art. 380 ter – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza

Articolo 380 ter - codice di procedura civile

(1) Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l’adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.
In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti.

Articolo 380 ter - Codice di Procedura Civile

(1) Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l’adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.
In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti.

Note

(1) Questo articolo, inserito dall’art. 11 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, è stato così sostituito dall’art. 1 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (giorno successivo alla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 254 del 29 ottobre 2016) nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Si riporta il testo precedente:
«380 ter. (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza). – Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente, se non provvede ai sensi dell’articolo 380 bis, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l’adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.
Non si applica la disposizione del quinto comma dell’articolo 380 bis.».

Massime

Il ricorso per cassazione da trattare necessariamente in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 n. 4 c.p.c. può seguire indifferentemente l’iter procedimentale di cui agli artt. 380 bis, ove il presidente nomini il relatore, o 380 ter c.p.c., ove il presidente non provveda a tale nomina, atteso che l’intervento del pubblico ministero nelle cause dinanzi alla Corte di cassazione è necessario, dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 69 del 2013, conv. in l. n. 98 del 2013, solo nei casi previsti dalla legge. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 17163 del 5 settembre 2016

La previsione dell’art. 380 ter, ultimo comma, c.p.c., secondo cui al procedimento di regolamento di competenza non si applica la disposizione del quinto comma dell’art. 380 bis c.p.c., comporta la trattazione del procedimento in camera di consiglio, ma ciò non contrasta con l’art. 6 della C.E.D.U., atteso che il principio, posto da tale norma, della pubblicità del giudizio, pur costituendo un cardine dell’ordinamento democratico, non trova applicazione assoluta, potendo ben essere limitato anche nell’interesse della giustizia, laddove esigenze particolari, quale appunto quella concernente la celerità della decisione, lo giustifichino. Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 4268 del 16 marzo 2012

A seguito delle modifiche introdotte nel processo di cassazione dal d.l.vo n. 40 del 2006 e dell’introduzione dell’art. 380 ter c.p.c. quale forma di decisione camerale sulle conclusioni formulate dal P.M., il riferimento dell’art. 390, primo comma, c.p.c. come momento ultimo dell’ammissibilità della rinuncia al ricorso per cassazione (o al regolamento di competenza o a quello di giurisdizione), deve essere individuato in quello relativo alla notifica delle conclusioni del P.M. e del decreto di fissazione dell’adunanza della Corte, di cui al secondo comma della detta norma. Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 30253 del 30 dicembre 2011

Istituti giuridici

Novità giuridiche