Art. 380 bis – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'ammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso

Articolo 380 bis - codice di procedura civile

(1) Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell’articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.
Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.
Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

Articolo 380 bis - Codice di Procedura Civile

(1) Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell’articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.
Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.
Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

Note

(1) Questo articolo, inserito dall’art. 10 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, è stato così, da ultimo sostituito, dall’art. 1 bis, comma 1, lett. e), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (giorno successivo alla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 254 del 29 ottobre 2016) nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Si riporta il testo precedente:
«380 bis. Procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio. – Il relatore della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.
Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.
Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell’articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.».

Massime

Nel giudizio di cassazione è legittimamente esaminabile la memoria ex art. 380-bis c.p.c. depositata telematicamente dal ricorrente mediante l’invio dall’indirizzo PEC indicato dal difensore in sede di costituzione in giudizio all’indirizzo PEC della cancelleria della sezione e da questa tempestivamente ricevuta, considerati sia l’equiparazione della PEC alla raccomandata stabilita dal vigente art. 6, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 82 del 2005 (già art. 48, comma 2, del medesimo decreto), recante il Codice dell’amministrazione digitale, sia i principi generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo degli stessi. Cassazione civile, Sez. TRI, ordinanza n. 31041 del 3 dicembre 2020

In tema di giudizio di legittimità, la causa (nella specie tributaria) può essere trattata, anziché in pubblica udienza, con il nuovo rito camerale “non partecipato”, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali, tra cui rientra l’esigenza di evitare, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, alla luce sia dell’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., in l. n. 77 del 2020 – che consente, fino a cessata emergenza sanitaria, la trattazione scritta delle cause civili (cd. udienza cartolare) – sia delle misure organizzative adottate dal Primo presidente della Cassazione, con propri decreti, al fine di regolamentare l’accesso ai servizi. Cassazione civile, Sez. TRI, ordinanza n. 26480 del 20 novembre 2020

Nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dall’art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 196 del 2016, l’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l’eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell’art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita. Cassazione civile, Sez. Lav., ordinanza n. 23921 del 29 ottobre 2020

 

In tema di giudizio di cassazione, le memorie ex art. 380 bis c.p.c., se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili ed il loro contenuto non può essere preso in considerazione, non essendo applicabile per analogia l’art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c., disposizione che riguarda esclusivamente il ricorso ed il controricorso. Cassazione civile, Sez. VI-III, ordinanza n. 31041 del 27 novembre 2019

Nel giudizio di cassazione, l’ordinanza interlocutoria con cui il Collegio rimette la causa alla pubblica udienza dall’adunanza camerale ex art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. non dispiega effetti sull’ampiezza della cognizione, il cui oggetto verrà definito e delimitato a seguito della celebrazione della pubblica udienza, ma soltanto sulla modalità della cognizione, rendendo necessario in concreto, come presupposto del suo esercizio, il contraddittorio orale tra le parti. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16913 del 25 giugno 2019

In tema di ricusazione nell’ambito del procedimento di cassazione ex art. 380 bis c.p.c., non ricorre l’obbligo di astensione di cui all’art. 51, n. 4, c.p.c., in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al primo comma della citata disposizione, in quanto detta proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio, all’esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla. (Nella specie, la S.C. ha respinto l’istanza di ricusazione del giudice relatore, avanzata dal ricorrente nella memoria successiva alla formulazione della proposta ex art. 380 bis, comma 1, c.p.c., sul presupposto che il relatore si sarebbe rivelato di parte, nel propendere apoditticamente per l’inammissibilità del ricorso, in contrasto con le circostanze di fatto, la legge e la giurisprudenza evidenziate nel ricorso medesimo). Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 7541 del 16 marzo 2019

In tema di procedimento in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., alla rinuncia al ricorso per cassazione ad opera della parte che lo aveva inizialmente proposto segue sempre la declaratoria di estinzione del giudizio, quand’anche consti una causa di inammissibilità dell’impugnazione. Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 32068 del 12 dicembre 2018

L’eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione – al pari della memoria prevista dall’art. 378 c.p.c., sussistendo identità di “ratio” – è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 366 c.p.c. poiché il ricorrente, che aveva impugnato la sentenza di appello per omessa pronuncia sulla domanda di corresponsione degli interessi, solo con la memoria integrativa aveva precisato in quale atto e fase del giudizio di secondo grado aveva proposto tale domanda). Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 30760 del 28 novembre 2018

Il decreto di fissazione dell’udienza, ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., è ritualmente notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore risultante dal Reginde, ai sensi dell’art. 136, comma 2, c.p.c. e dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, a nulla rilevando l’eventuale diverso indirizzo PEC indicato negli atti difensivi. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 25948 del 17 ottobre 2018

L’indennità di espropriazione, in quanto espressa ab origine in valori monetari, ha natura di debito di valuta, natura che non muta per il fatto che i criteri della sua determinazione vadano riferiti al valore del bene al tempo del provvedimento ablatorio. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8837 del 4 aprile 2018

La notificazione al difensore del decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio e della proposta del relatore, ex art. 380 bis c.p.c., ove eseguita successivamente al 15 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del d.m. Giustizia del 19.1.2016), va necessariamente compiuta per via telematica, ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, salva la possibilità di procedere secondo quanto previsto dai successivi commi 6 ed 8 del medesimo art. 16 – e, cioè, mediante deposito presso la cancelleria ovvero ai sensi degli artt. 136, comma 3, e 137 ss. c.p.c. – per il caso di impossibilità, imputabile o meno al destinatario, di ricorrere alla posta elettronica certificata. Cassazione civile, Sez. VI-II, ordinanza n. 6369 del 13 marzo 2017

In tema di rito camerale di legittimità di cui all’art. 1 bis della l. n. 197 del 2016, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 168 del 2016, applicabile, ai sensi del comma 2 della stessa norma, anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio, alle parti costituitesi tardivamente nei corrispondenti giudizi deve essere riconosciuto il diritto di depositare memorie scritte, nel termine di cui all’ art. 380 bis 1 c.p.c., al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza ed in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost. oltre che dell’art. 6 CEDU. Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 4906 del 27 febbraio 2017

Nell’adunanza camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ. sono inammissibili le memorie presentate a mezzo fax inviato alla cancelleria, atteso che per tali memorie – aventi funzione sostanzialmente omologa rispetto a quelle di cui all’art. 378 cod. proc. civ., per le quali è prescritto il deposito in cancelleria – il secondo comma dell’art. 380 bis cod. proc. civ. stabilisce la necessità della “presentazione”, con tale espressione dovendosi identificare, in mancanza di diversa precisazione, il deposito in cancelleria, che è il modo normale con cui la parte provvede all’attività diretta a partecipare all’ufficio un atto che le è consentito compiere. Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 22201 del 20 ottobre 2014

In tema di giudizio di cassazione, la valutazione compiuta dal giudice della sezione apposita di cui all’art. 376 c.p.c. nel trasmettere il ricorso alla sezione semplice, in ordine alla non ricorrenza nella specie delle condizioni per dichiarare inammissibile il ricorso, preclude, stante il disposto dell’art. 380 bis, comma quarto, c.p.c., alla sezione semplice l’adozione, a sua volta, del rito camerale, essendo imposta la trattazione in pubblica udienza; tuttavia, in difetto di norma specifica, non è ragionevole interpretare la disciplina nel senso che tale precedente valutazione sull’ammissibilità del ricorso limiti o vincoli la piena delibazione in sede di pubblica udienza, che, pertanto, deve estendersi a tutte le questioni che il ricorso stesso pone. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 219 del 8 gennaio 2013

L’eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c., la cui funzione – al pari della memoria prevista dall’art. 378 c.p.c., sussistendo identità di “ratio” – è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli. Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 17603 del 23 agosto 2011

A norma dell’art. 379 c.p.c., in sede di discussione davanti alla Corte di cassazione è consentito alle parti di presentare brevi osservazioni per iscritto per replicare alle conclusioni assunte dal P.M. in udienza; ne consegue che, ove il ricorso sia stato trattato in camera di consiglio con la procedura di cui all’art. 380 bis c.p.c. ed il P.M. si sia limitato a chiedere la conferma della relazione presentata, è precluso alle parti di depositare ulteriori osservazioni scritte. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1015 del 17 gennaio 2011

In tema di ricusazione nell’ambito del procedimento di cassazione ex art. 380 bis c.p.c., non sussiste l’obbligo di astenersi del presidente che ha fissato l’adunanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. e del relatore se, con riferimento alla relazione, redatta ai sensi del citato art. 380 bis dal consigliere nominato ex art. 377 c.p.c., le parti private o il P.M. sostengano l’erroneità delle considerazioni in essa svolte, in quanto detta relazione – a maggior ragione allorché sia ampia, così da consentire più agevolmente il diritto di difesa – non riveste carattere decisorio e neppure può considerarsi un’anticipazione del giudizio da parte del consigliere relatore (per di più del collegio, che procede all’esame del ricorso soltanto in un momento successivo), svolgendo il relatore un’attività non diversa da quella del giudice istruttore in applicazione dell’art. 182 c.p.c.. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24140 del 29 novembre 2010

La relazione ex art. 380 bis c.p.c. è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossia dal collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio – da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale – come espressamente riconosciuto dall’ultimo comma della anzidetta disposizione, laddove si prevede che, ove la Corte ritenga che non ricorrano le condizioni prescritte per la trattazione in camera di consiglio – che sono evidentemente quelle formulate nella relazione preliminare – rinvia la causa alla pubblica udienza. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 7433 del 27 marzo 2009

In tema di giudizio di cassazione e di procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., dal complesso delle innovazioni apportate con la novella di cui al D.L.vo n. 40 del 2006, inequivocamente volta al rafforzamento della funzione nomofilattica della corte di legittimità, a sua volta certamente agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione, e dalla nuova formulazione dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., per il quale il rinunciante può (e non più deve ) essere condannato alle spese, così avallando l’ipotesi che si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia, si desume che il termine utile per rinunciare al ricorso va individuato nel momento in cui è precluso alle parti l’esercizio di un’ulteriore attività processuale e non in quello, antecedente, della notifica agli avvocati della relazione depositata dal consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., senza che, in tal modo, venga meno la remora a presentare ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, stante il ruolo potenzialmente deterrente della condanna alle spese, e che sia escluso il risparmio di attività per il quale si giustifica l’ammissibilità della rinuncia, essendo il collegio comunque esentato dall’esame del ricorso, sia in sede di adunanza in camera di consiglio, che di eventuale pubblica udienza, cui la causa venga rinviata ex art. 380 bis quinto comma, c.p.c. (Nella specie le S.U. hanno dichiarato l’estinzione in relazione a rinuncia intervenuta prima della data fissata per l’adunanza in camera di consiglio ).

In tema di giudizio di cassazione e di procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione, anche se sussista una causa di inammissibilità dell’impugnazione evidenziata dal relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 19514 del 16 luglio 2008

In tema di giudizio di cassazione, l’art. 380 bis, comma terzo, c.p.c., contiene una disciplina completa del potere di esercizio della difesa per iscritto nel procedimento di decisione in camera di consiglio, ed è quindi esclusa la possibilità di applicazione dell’art. 378 c.p.c., dettato per il procedimento di decisione in udienza pubblica. Pertanto, una volta esercitato il potere di depositare memoria ai sensi del suddetto terzo comma, qualora non sia maturato il termine di cui all’art. 378 calcolato in funzione della data dell’adunanza, non è concepibile l’applicazione di questa norma. Tuttavia, poiché il terzo comma suindicato usa il termine «memorie» e l’uso del plurale non è imposto e non è spiegabile con il riferimento alla possibilità del deposito in capo alle parti (in quanto il legislatore avrebbe potuto usare il termine al singolare, a differenza di quanto imposto dal riferimento alle «conclusioni» del P.M., che evocano un concetto necessariamente da esprimersi con l’uso del plurale), l’interpretazione favorevole alla possibilità del dispiegarsi nel senso più ampio del diritto di difesa della parte impone di ritenere che la parte, purché rispetti il termine di non oltre cinque giorni prima della data dell’adunanza, può depositare più memorie, senza che il deposito di una prima memoria implichi consumazione del potere di difesa scritta. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4177 del 19 febbraio 2008

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