Il rilievo officioso dell’incompetenza inderogabile deve essere svolto dal giudice non oltre la prima udienza, in modo chiaro ed univoco e sulla base dei documenti ritualmente acquisiti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la rilevazione dell’incompetenza effettuata dal giudice in prima udienza fosse tempestiva, ancorché irritualmente svolta attraverso la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per l’eventuale assegnazione alla Sezione specializzata agraria, ma invalida in quanto basata su un documento prodotto da una parte non ancora costituita in giudizio). Cass. civ. sez. VI 24 maggio 2019, n. 1417
L’incompetenza per materia, da qualunque causa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ., dev’essere eccepita o rilevata, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 38, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall’art. 4 della legge n. 353 del 1990, in vigore dal 30 aprile 1995) non oltre la prima udienza di trattazione; ne consegue che, in difetto, diviene insindacabile e irretrattabile la competenza del giudice dinnanzi a cui l’incompetenza non sia stata eccepita o rilevata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso una sentenza del giudice di pace, resa in materia di tasse automobilistiche, essendosi l’Amministrazione finanziaria costituita in primo grado dopo la prima udienza di trattazione, allorchè la causa era stata rinviata ad altra udienza per il deposito di note e la pronuncia di decisione e solo allora avendo essa eccepito l’incompetenza per materia). Cass. civ. sez. V 19 febbraio 2009, n. 4007
Posto che le questioni relative ai rapporti tra il tribunale in composizione ordinaria e la sezione specializzata agraria sono di competenza e non di giurisdizione, anche nel caso della eventuale incompetenza per materia di detta sezione specializzata trova applicazione la disciplina dell’art. 38 c.p.c., alla stregua della quale essa non può essere eccepita dalle parti o rilevata d’ufficio dopo la prima udienza di trattazione, per cui la competenza rimane definitivamente radicata presso il giudice adito anche se in relazione alla natura della controversia si debba disporre il mutamento del rito (da lavoristico ad ordinario o viceversa), in quanto il relativo provvedimento non incide sulla preclusione già verificatasi spostando il termine per l’eccezione o il rilievo d’ufficio. Cass. civ. sez. III 13 marzo 2007, n. 5829
Secondo il disposto dell’art. 38, primo comma, c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 in vigore dal 30 aprile 1995 (in base alle disposizioni transitorie di cui all’art. 90 della stessa legge e successive modificazioni), l’incompetenza per materia – al pari di quella per valore e di quella per territorio nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c. – è rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, con la conseguenza che – diversamente dalla previgente disciplina – il giudice non può rilevare tale incompetenza in ogni stato e grado, ma è tenuto al rilievo officioso entro detta udienza, salvo esaminare l’eventuale eccezione ritualmente proposta dalle parti. Da ciò deriva che la parte può impugnare la decisione di primo grado per ragioni di incompetenza per materia solo ove abbia tempestivamente eccepito l’incompetenza e che, anche in presenza della tempestiva eccezione, la stessa parte è onerata della specifica impugnazione sul punto, ove il giudice abbia invece deciso nel merito, atteso che – venuta meno la possibilità del rilievo officioso durante tutti i gradi del giudizio – l’impugnazione nel merito non implica più la devoluzione al giudice di appello anche della questione di competenza per materia (così come di quella territoriale inderogabile di cui all’art. 28 c.p.c.). (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza, con la quale il giudice di appello aveva rilevato d’ufficio l’incompetenza per materia, malgrado si fosse formata in primo grado l’inerente preclusione e nonostante il giudice di prima istanza avesse deciso la causa nel merito senza che l’appellante avesse proposto alcuna censura relativa alla competenza per materia). Cass. civ. sez. lav. 13 ottobre 2006, n. 22055
A norma dell’art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dall’articolo della legge n. 353 del 1990, l’incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., non può più essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ma deve essere eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne discende che davanti al giudice di pace, ove la trattazione si esaurisca in unica udienza e il giudice si riservi la decisone concedendo un termine per note, detta eccezione non può essere sollevata negli scritti difensivi autorizzati, che sono riservati all’illustrazione delle conclusioni già rassegnate. Cass. civ. sez. II 24 marzo 2006, n. 6593
L’incompetenza per territorio, nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., al pari di quella per valore e per materia, è rilevata, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 38, comma 1, c.p.c., non oltre la prima udienza di trattazione. Tale “rilievo”, tuttavia, non implica necessariamente una contestuale “decisione” sulla competenza, essendo sufficiente che il giudice indichi alle parti la sussistenza della relativa questione in modo chiaro e preciso. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha ritenuto che il tribunale, dopo aver tempestivamente indicato alle parti la questione di competenza, avesse, poi, correttamente concesso alle stesse i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c., invitandole a dedurre sul punto). Cass. civ. sez. VI 7 febbraio 2017 n. 3220
L’impugnazione della sentenza per violazione delle regole sulla competenza per valore presuppone, oltre alla sussistenza del vizio in questione, la tempestiva proposizione dell’eccezione d’incompetenza da parte del convenuto, con chiara affermazione delle ragioni che la giustificano, ed il mantenimento di tale eccezione, con altrettanta chiarezza, nelle conclusioni precisate e negli scritti difensivi presentati ad illustrazione delle stesse, determinandosi altrimenti una preclusione processuale al rilievo della questione di competenza, che il giudice ha il potere di rilevare d’ufficio soltanto entro la prima udienza di trattazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso, rilevando che l’eccezione d’incompetenza sollevata nelle conclusioni della comparsa di risposta non era accompagnata dall’illustrazione delle relative ragioni, e non era stata ribadita nella comparsa conclusionale, in cui il convenuto aveva insistito per il rigetto della domanda nel merito). Cass. civ. sez. III, 18 marzo 2009, n. 6579
È tardiva l’eccezione d’incompetenza per valore del giudice adito, sollevata per la prima volta con l’atto di appello dal convenuto anche nell’ipotesi in cui la natura petitoria dell’azione proposta dall’attore sia stata affermata – come tale – soltanto con la sentenza di primo grado. Cass. civ. sez. II 22 luglio 2002, n. 10685
L’art. 38, primo comma, c.p.c., ove prevede che l’incompetenza per valore è rilevata anche d’ufficio non oltre la prima udienza, non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui la causa sia relativa a somme di denaro e la somma richiesta rientri, in astratto o per espressa determinazione fatta dall’attore o in virtù della presunzione di cui all’art. 14 c.p.c., nella competenza del giudice adito. È infatti irrilevante ai fini della determinazione della competenza che la pretesa sia prima facie infondata, o che gli elementi offerti al giudice siano tali da non poter mai giustificare una pronunzia nei termini richiesti, atteso che in tale evenienza il giudice deve, eventualmente rigettare la domanda, o accoglierla nei limiti in cui risulti fondata, ma non può dichiararsi incompetente ratione valoris (la Suprema Corte ha affermato il principio in un caso in cui il giudice adito con una domanda di risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione stradale aveva ritenuto la propria incompetenza per valore, considerando che l’eventuale fondatezza della domanda non potesse, comunque, nel quantum raggiungere la soglia del valore di competenza del giudice adito). Cass. civ. sez. III, , 18 luglio 2000, n. 9439
In caso di litisconsorzio facoltativo, va escluso che sia improduttiva di effetti l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti, tanto più a seguito della sentenza n. 41 del 2006 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del combinato disposto degli artt. 38 e 102 c.p.c. nella parte in cui comportano l’improduttività di effetti dell’eccezione nel caso di litisconsorzio necessario. Cass. civ. sez. VI 10 aprile 2017, n. 9230
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall’art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l’indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice adito possa rilevare d’ufficio profili d’incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Cass. civ. sez. VI 27 ottobre 2016, n. 21769
L’eccezione di incompetenza per territorio non è proponibile dalla parte contumace dopo la definizione del giudizio di primo grado, salvo che ricorrano gli estremi per la rimessione in termini ai sensi dell’art. 294 cod. proc. civ. Cass. civ., sez. II 27 maggio 2015, n. 11002
In tema di regolamento di competenza (nella specie, per territorio), la disposizione dettata dall’art. 38 c.p.c. è volta a regolare, oltre il tempo, anche i modi dell’eccezione, ed alla sua osservanza è condizionato il dovere del giudice di decidere su tale aspetto della controversia, sicché questioni che riguardino l’applicazione della norma alla concreta situazione processuale, benché attinenti al merito (come, nella specie, la questione relativa ai singoli fori solutionis di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. non sono legittimamente distinguibili, né separabili, dalla questione di competenza considerata nel suo complesso. Cass. civ. sez. III 27 ottobre 2003, n. 16136
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall’art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 28 c.p.c., l’onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell’attore, salvo che quest’ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva rigettato l’eccezione in quanto non formulata dal convenuto anche con riferimento al criterio del luogo di esecuzione dell’obbligazione per la tutela della quale l’attore aveva proposto azione revocatoria). Cass. civ. sez. III 18 giugno 2019, n. 16284
In tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell’art. 106 c.p.c., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge (come pure nel caso in cui vi sia stato un accordo tra attore e convenuto chiamante in garanzia), non può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale (non eccepita dal convenuto) sia con riferimento alla sola causa di garanzia (al fine di impedire il “simultaneus processus” con la causa principale), ove si tratti di garanzia cd. propria, ossia della garanzia del godimento di diritti che si sono trasferiti (garanzia per evizione nella compravendita, nella donazione, nella permuta, nel trasferimento dei crediti) o costituiti (locazione) o di quella che derivi da vincoli di coobbligazione (fideiussione, obbligazioni solidali contratte nell’interesse esclusivo di uno solo dei debitori), che si caratterizzano tutte per una connessione tra la pretesa dell’attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa. Cass. civ. sez. VI 9 giugno 2017 n. 14476
Il convenuto che eccepisca l’incompetenza territoriale del giudice adito in virtù di una convenzione derogatoria, pattuita da tutte le parti del lato passivo del rapporto, non ha l’onere di contestare tutte le ragioni di competenza nei confronti dell’altro convenuto in base ai criteri richiamati dall’art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione. Cass. civ., sez. , VI, , 9 giugno 2017, n. 14540
L’eccezione di incompetenza (nella specie, per territorio derogagabile, ancorché convenzionalmente esclusivo) formulata nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo è inefficace nel successivo giudizio di merito, non costituendo quest’ultimo una riassunzione del primo nel quale può traslare quella eccezione così da rendere inoperante la preclusione di cui all’art. 38, comma 1, c.p.c. * , Cass. civ., sez. , VI- II, , ord. 14 ottobre 2016, n. 20881
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, c.p.c., nel testo sostituito dall’art. 45, comma 2, della l. n. 69 del 2009, l’eccezione di incompetenza per territorio (così come quella per materia e per valore) deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata; né tale principio può essere derogato in virtù della natura convenzionale del foro invocato (la quale non comporta la rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza), anche ove lo stesso abbia carattere esclusivo. Cass. civ. sez. VI-I ord. 16 settembre 2016, n. 18271
In un giudizio risarcitorio da illecito civile instaurato contro un condominio, l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile dallo stesso sollevata deve contenere la contestazione di tutti i fori concorrenti, ossia del foro generale del condominio, da identificarsi in relazione al luogo di ubicazione dello stabile condominiale qualora in esso si trovino i locali destinati allo svolgimento o alla gestione delle cose e dei servizi comuni, idonei, come tali, a configurare l’ufficio dell’amministratore, del foro dell’insorgenza dell’obbligazione da fatto illecito, identificabile in riferimento al luogo di verificazione del preteso fatto dannoso, nonché, infine, del “forum destinatae solutionis”, coincidente con il domicilio del debitore ai sensi dell’articolo 1182 c.c. Cass. civ. sez. VI-III 2 settembre 2015, n. 17474
In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione in comparsa di risposta – alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva – della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c. (contestazione da compiersi adducendo l’inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda) comporta l’incompletezza dell’eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito. Cass. civ. sez. VI 7 marzo 2013 n. 5725
In tema di competenza territoriale derogabile, qualora sia stata sollevata l’eccezione di incompetenza, le circostanze, fattuali o normative, integranti controeccezioni sono rilevate d’ufficio, essendo il giudice investito della decisione sull’eccezione e non sussistendo il monopolio delle parti nella rilevazione delle controeccezioni. (Nella specie, enunciando il principio, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha rilevato d’ufficio che il contratto, recante una clausola di foro, non era un contratto per adesione, soggetto alla disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c., mentre le parti si erano limitate, l’una, ad eccepire l’incompetenza sulla base della clausola e, l’altra, a controeccepire la mancata approvazione scritta della clausola medesima). Cass. civ. sez. VI 7 dicembre 2012, n. 22047
Qualora la parte, convenuta in giudizio per l’adempimento di un contratto, eccepisca l’incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell’attore, attenendo al merito l’accertamento relativo all’effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Né al riguardo possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del “forum contractus”, con riferimento all’art. 20 c.p.c., non può influire l’eccezione del convenuto che neghi l’esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall’attore ai fini della determinazione della competenza essendo l’eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge. Cass. civ. sez. VI 23 maggio 2012, n. 8189
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38, primo comma, c.p.c., come sostituito dall’art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell’art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell’eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell’eccezione – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l’attività di formulazione dell’eccezione richiede un’attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili. Cass. civ. sez. VI 4 agosto 2011, n. 17020
L’eccezione d’incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti d’istruzione con possibilità di prove costituende, ma va decisa sulla base delle risultanze processuali disponibili, dovendosi tenere distinte le questioni concernenti il merito della causa, da decidersi all’esito dell’istruzione probatoria, da quelle relative alla competenza da decidersi allo stato degli atti. Cass. civ. sez. III 12 luglio 2011, n. 15348
In tema di competenza per territorio, la contestazione in ordine all’avvenuto perfezionamento del contratto nel luogo rientrante nella competenza del giudice adito, pone a carico di chi sollevi l’eccezione l’onere di provare le circostanze di fatto determinanti la competenza per territorio. Cass. civ. sez. VI, , 31 marzo 2011, n. 7530
Allorché il convenuto contesti tempestivamente, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., la competenza territoriale in ragione dell’esistenza di un foro esclusivo, omettendo di eccepire, in via subordinata, l’incompetenza con riguardo ai fori territoriali derogabili, così come è precluso al giudice di esaminare la competenza con riguardo a questi ultimi, è precluso parimenti al convenuto, il quale proponga istanza di regolamento di competenza avverso la decisione che abbia disatteso l’eccezione di incompetenza sollevata, di proporre a fondamento dell’istanza, in via subordinata, una questione afferente ai fori derogabili. (Fattispecie relativa all’avvenuta contestazione, nella comparsa di risposta in primo grado, dell’incompetenza territoriale soltanto sulla base dell’art. 152 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, avendo il convenuto omesso di eccepire, sia pure subordinatamente, l’insussistenza della competenza territoriale anche ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. Cass. civ. sez. III 5 giugno 2009, n. 12997
In sede di regolamento di competenza avverso sentenza dichiarativa dell’incompetenza del giudice adito con riferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile, la Corte di cassazione, cui appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, è tenuta ad accertare d’ufficio l’osservanza del disposto dell’art. 38, comma terzo, c.p.c. con riguardo alla rituale e valida proposizione dell’eccezione di incompetenza, che, pur espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell’inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale. (Nella specie, la S.C., adita in sede di regolamento, ha affermato la competenza territoriale del giudice che si era dichiarato incompetente sul presupposto che, in una controversia in materia di obbligazioni, la relativa eccezione, accolta con la sentenza impugnata, era stata formulata in modo incompleto, siccome proposta esclusivamente con la contestazione del “forum destinatae solutionis”, senza alcun riferimento agli altri criteri di collegamento riguardanti gli ulteriori fori concorrenti). Cass. civ. sez. III, , 24 aprile 2009, n. 9783
L’eccezione di incompetenza per territorio derogabile, sollevata da una persona giuridica, si ha per non proposta se non contiene l’indicazione di tutti i fori alternativi possibili, ivi compreso quello del luogo dove la convenuta ha un rappresentante abilitato a stare in giudizio, a nulla rilevando che l’esistenza di uno stabilimento della società convenuta nel luogo dove siede il giudice adito sia stata rilevata d’ufficio. Cass. civ. sez. III ord. 29 agosto 2008, n. 21899
Pur essendo possibile eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito invocando l’operatività di una clausola attributiva di competenza esclusiva, senza contestare l’operatività degli altri criteri di collegamento generali che discendono dalla natura e dall’oggetto della causa, in caso di inefficacia della clausola derogativa della competenza eccepita in via principale sarà necessario che il convenuto, perchè la causa non si radichi davanti allo stesso giudice adito, provveda contestualmente, ancorchè in via subordinata ed eventuale, all’indicazione dei diversi giudici ritenuti competenti in base alla disciplina processuale applicabile in relazione al tipo di domanda formulata, rispetto alla quale potrà sortire la sua efficacia la dichiarazione di adesione dell’attore ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ. Cass. civ. sez. III ord. 9 aprile 2008, n. 9316
L’indicazione del foro ritenuto competente da parte del convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio del giudice adito è imposta dall’art. 38, secondo comma, c.p.c. in funzione dell’eventuale adesione dell’attore, dalla quale deriva la cancellazione della causa dal ruolo. Ne consegue che l’erronea indicazione di detto foro non rende per ciò stesso irrituale l’eccezione, comportando soltanto che il giudice adito, in difetto di adesione della controparte alla indicazione stessa, provvede alla individuazione del giudice competente in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge. In altri termini, una volta che la parte ha correttamente e tempestivamente eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito sulla base dei vari criteri di collegamento da applicare per individuare tale competenza territoriale, l’erronea indicazione del giudice competente non rende irrituale l’eccezione, provvedendo il giudice della decisione ad individuare sulla base del criterio esatto di collegamento, indicato dal convenuto, il giudice esatto. Cass. civ. sez. III 8 agosto 2007, n. 17399
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l’attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 c.p.c. È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall’attore, ha l’onere di eccepire l’incompetenza di quest’ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l’eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza. Cass. civ. sez. III 25 novembre 2005, n. 24903
In tema di incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., il convenuto, dopo aver contestato in comparsa di risposta il foro prescelto dall’attore indicando il giudice ritenuto competente, non può, nel successivo corso del giudizio di primo grado, modificare la propria indicazione, prospettando una situazione di fatto diversa da quella inizialmente rappresentata, in quanto ciò comporterebbe la formulazione di un’eccezione di incompetenza nuova, oltre la scadenza del termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 38, secondo comma, c.p.c., nè può, a maggior ragione, dedurre tale modificazione in sede di impugnazione, dopo la conclusione del giudizio di primo grado, non rilevando in senso contrario, al fine di rendere possibile una modificazione dell’originaria indicazione, situazioni sopravvenute all’instaurazione del giudizio (come, ad esempio, la successione nel processo di un nuovo soggetto a quello venuto meno a seguito di fusione per incorporazione), atteso che la competenza deve essere determinata, a termini dell’art. 5 c.p.c., con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. (Nel caso di specie, nel censurare, con il regolamento di competenza, la sentenza impugnata per avere affermato la competenza territoriale di un certo tribunale, il ricorrente aveva indicato come giudice competente un giudice diverso da quello indicato nella precedente fase di giudizio, quando era stata eccepita, nei tempi e nei modi prescritti dall’art. 38, secondo comma, c.p.c., l’incompetenza territoriale del giudice adito dall’attore; enunciando il principio di cui in massima, la Corte Cass. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza). Cass. civ. sez. I 4 febbraio 2005, n. 2344
Ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., l’incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall’art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ.; ne deriva che il giudice non può rilevare tale incompetenza nell’ordinanza con la quale, all’esito, ovvero fuori della predetta udienza a norma dell’art. 187, comma settimo, cod. proc. civ., decida in ordine all’ammissione dei mezzi di prova. Cass. civ. sez. VI-III 5 marzo 2014, n. 5225
Nel regime della rilevazione della questione di competenza di cui all’art. 38 cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ove il convenuto abbia sollevato un’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile nella comparsa di risposta depositata direttamente all’udienza di prima comparizione ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ., anziché nel termine di cui all’art. 166 cod. proc. civ. e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione o di una diversa eccezione di incompetenza territoriale inderogabile dev’essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, restando, in mancanza, la competenza radicata avanti al giudice adìto. Cass. civ. sez. VI-III, 14 febbraio 2014, n. 3537
Ai sensi dell’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., l’incompetenza per materia, valore o territorio, nei casi previsti dall’art. 28, cod. proc. civ., è rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 183 del codice di rito, la quale, nel processo ordinario, si identifica con l’udienza di trattazione della causa, e, nel processo del lavoro, corrisponde all’udienza di discussione della causa fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall’art. 415 cod. proc. civ. Ne consegue che, pur volendosi attribuire al concetto di “udienza” un carattere identificativo contenutistico, piuttosto che meramente temporale (tale, dunque, da prescindere dal numero di udienze in cui si sia in concreto svolta la fase processuale), è comunque tardivo il rilievo dell’incompetenza per materia compiuto dal giudice dopo aver posto in essere attività (quale, nella specie, l’ammissione e l’espletamento di una CTU), che logicamente presuppongano l’affermazione della propria competenza. Cass. civ. sez. VI- II 6 aprile 2012, n. 5609
l’incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall’art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., e, nel processo del lavoro, corrisponde alla (prima) udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall’art. 415 c.p.c.; pertanto, alla stregua del nuovo assetto attribuito dal riformato art. 38 c.p.c. al rilievo dell’incompetenza, anche la disposizione del primo comma dell’art. 428 c.p.c. (secondo la quale nei processi davanti al giudice del lavoro l’incompetenza territoriale può essere rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 420 c.p.c.) va intesa nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre il termine dell’udienza fissata con il predetto decreto contemplato dal citato art. 415, con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio che dovesse essere sollevato superandosi tale preclusione. Cass. civ. sez. lav. 11 settembre 2010, n. 19410
Nel procedimento davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, il regolamento di competenza d’ufficio non può essere richiesto oltre la prima udienza di trattazione essendo applicabile anche un tale giudizio, in virtù del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, l’art. 38 c.p.c., ai sensi del quale dopo la prima udienza di trattazione non possono essere più sollevate, neanche d’ufficio, questioni di competenza. Cass. civ. sez. VI 23 luglio 2010, n. 17452
Nel procedimento davanti al giudice di pace, qualora, alla prima udienza, questi abbia dichiarato la contumacia del convenuto, procedendo alla celebrazione di una seconda e di una terza udienza, al convenuto che si costituisca tardivamente è preclusa la facoltà di eccepire l’incompetenza per territorio derogabile, in quanto la relativa eccezione, in siffatto giudizio – la struttura del quale è articolata in una tendenziale unica udienza di trattazione – non può essere proposta oltre la prima udienza. Né rileva che il giudice di pace, ai sensi del quarto comma dell’art. 320 c.p.c., possa fissare una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova, atteso che detta disposizione non consente di esperire attività contrastanti con la struttura della udienza prevista nel citato articolo, nella quale si deve concentrare l’attività della trattazione preliminare della causa, l’attività istruttoria e quella conclusiva, senza che si possa scindere l’udienza di prima comparizione da quella di trattazione. Cass. civ. sez. III 2 febbraio 2007, n. 2306
Il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto che chiede di essere da lui garantito, non può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato qualora il convenuto, non avendo proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge, abbia reso non più contestabile la competenza del giudice adito. Tale principio si applica anche in ipotesi di garanzia impropria che si verifica ogniqualvolta pur sussistendo un’obbligazione indennitaria, il collegamento del relativo rapporto con quello principale è meramente occasionale ed estrinseco, ferma restando l’opportunità del simultaneus processus. Cass. civ. sez. III 26 luglio 2001, n. 10210
L’abbandono tacito dell’eccezione di incompetenza può desumersi soltanto in presenza di condotte processuali inequivocabilmente incompatibili con la volontà di coltivarla. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la proposizione contemporaneamente all’eccezione di incompetenza territoriale dell’istanza volta all’emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. non potesse essere interpretata quale condotta inequivocabilmente incompatibile con detta eccezione, potendo essere considerata o come istanza subordinata oppure come istanza diretta ad ottenere l’ordinanza di ingiunzione, sia pure dal giudice incompetente ). Cass. civ. sez. III ord. 29 maggio 2008, n. 14383
L’art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un’eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l’ordinanza che l’accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d’ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento. Cass. civ.sez. VI ord. 8 giugno 2016, n. 11764
In tema di competenza per territorio, l’adesione della controparte, ai sensi del terzo comma dell’art. 38 c.p.c., alla indicazione del giudice ritenuto competente dalla parte che ha eccepito l’incompetenza del giudice adito comporta che questi, nel rimettere al giudice competente la causa cancellata dal ruolo, non possa pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a sé, dovendo riguardo ad esse provvedere il giudice cui è rimessa la causa. Tale principio, operando solo nell’ipotesi di competenza territoriale derogabile, non è applicabile nelle controversie soggette al rito del lavoro, attesa la natura inderogabile della competenza territoriale in ordine a tali cause, con la conseguenza che il pretore adito in funzione di giudice del lavoro, il quale si dichiari territorialmente incompetente, deve pronunciare anche sulle spese processuali relative alla fase svoltasi innanzi a sé, ancorché si spogli della causa accogliendo un’eccezione d’incompetenza sulla quale concordino tutte le parti. Cass. civ. sez. lav. 7 giugno 1985, n. 3415
L’eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un’istruzione secondo le regole della fase dell’istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all’esito dello svolgimento di detta fase. L’eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all’art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell’eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l’art. 38, ultimo comma, c.p.c., un’eventuale istruzione di natura sommaria “in limine litis”, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un’eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti. Cass. civ.sez. VI-III 30 luglio 2019, n. 20553