Art. 376 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Assegnazione dei ricorsi alle sezioni

Articolo 376 - codice di procedura civile

Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice (1) (2) (3) .
La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso (139 att.).
All’udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.

Articolo 376 - Codice di Procedura Civile

Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice (1) (2) (3) .
La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso (139 att.).
All’udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.

Note

(1) Questo periodo è stato così sostituito dall’art. 1 bis, comma 1, lett. b), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (giorno successivo alla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 254 del 29 ottobre 2016) nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.Si riporta il testo precedente:«Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all’assegnazione alle sezioni semplici.».
(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 47, comma 1, lett. b), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
Il testo precedente così disponeva: «I ricorsi sono assegnati alle sezioni unite o alle sezioni semplici dal primo presidente.».
Si veda l’art. 58, comma 5, della predetta L. 18 giugno 2009, n. 69 che così dispone: «5. Le disposizioni di cui all’articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.».
(3) L’art. 67 bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, inserito, a decorrere dal 4 luglio 2009, dall’art. 47, comma 2, della L. 18 giugno 2009, n. 69, così dispone: «67 bis (Criteri per la composizione della sezione prevista dall’articolo 376 del codice di procedura civile). 1. A comporre la sezione prevista dall’articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni.».
Ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

Massime

In tema di giudizio di cassazione, l’assegnazione di una causa alle sezioni ordinarie in camera di consiglio non osta, in caso di rilevanza delle questioni da trattare, alla sua rimessione all’udienza pubblica, in applicazione analogica dell’art. 380 bis, comma 3, c.p.c., non potendo il collegio essere vincolato dalla valutazione sulla rilevanza della questione operata dal Presidente della sezione. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 5533 del 6 marzo 2017

In tema di giudizio civile di cassazione, per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 75 e 81 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98, non è più obbligatoria la partecipazione del P.M. in tutte le udienze che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all’art. 376, primo comma, cod. proc. civ., siano esse adunanze camerali od udienze pubbliche, salva la facoltà del P.M. di intervenirvi, ai sensi dell’art. 70, terzo comma, cod. proc. civ., ove ravvisi un pubblico interesse. Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 6152 del 17 marzo 2014

Investita una sezione civile della Corte di cassazione dell’esame di un ricorso da devolvere, invece, alla sezione lavoro della stessa Corte, la necessità di dare applicazione al principio costituzionale sulla “durata ragionevole” del processo, unitamente alla constatazione dell’assoluta ininfluenza della circostanza sul piano delle regole processuali da osservare nel giudizio di legittimità, escludono la necessità di rimettere il ricorso al Primo Presidente della Suprema Corte. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9148 del 16 aprile 2013

Il ricorso per cassazione in tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, a seguito della legge 18 giugno 2009, n. 69, è affidato alla apposita sezione prevista dall’art. 376 cod. proc. civ., il cui presidente sceglierà se procedere ai sensi degli artt. 380-bis o 380 ter cod. proc. civ.. Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 4623 del 22 marzo 2012

L’istanza di parte di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, formulata ai sensi dell’art. 376 c.p.c. e dell’art. 139 att. c.p.c., rappresenta un mero sollecito all’esercizio di poteri discrezionali, il quale non solo non è soggetto ad un obbligo di motivazione, ma neppure deve necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto di detta istanza. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 359 del 14 gennaio 2003

L’assegnazione dei ricorsi alle sezioni della Corte di cassazione attribuita ai poteri del primo presidente dall’art. 376 c.p.c. non importa una questione di competenza, riguardando la distribuzione degli affari all’interno dello stesso organo giurisdizionale. Né tale assegnazione può fare sorgere alcuna questione inerente alla costituzione del collegio giudicante, dal momento che ciascuna sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3864 del 5 luglio 1979

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