Art. 374 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Pronuncia a sezioni unite

Articolo 374 - codice di procedura civile

(1) La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell’articolo 360 e nell’articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite.
Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.
Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.

Articolo 374 - Codice di Procedura Civile

(1) La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell’articolo 360 e nell’articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite.
Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.
Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 8 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40.
A norma dell’art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo, tale disposizione si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Si riporta l’articolo precedente:
«374. (Pronuncia a sezioni unite). La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1 dell’art. 360 e nell’art. 362.
«Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. «In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.».

Massime

Il principio secondo cui l’anteriorità della decisione di merito rispetto alla statuizione sulla giurisdizione non limita l’efficacia della regola stabilita dalle Sezioni Unite, dovendo, il provvedimento di merito, essere considerato alla stregua di una decisione assunta all’esito di una cognizione sommaria, condizionata alla definizione del regolamento, deve ritenersi applicabile esclusivamente all’interno del giudizio nel quale risulta proposto il regolamento preventivo, non potendo intaccare il giudicato sulla giurisdizione anteriormente formatosi in altro giudizio e non essendo, in siffatta ultima evenienza, la decisione sul regolamento preventivo di giurisdizione dotata di efficacia panprocessuale. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 19324 del 22 giugno 2020, n. 12141

La pronuncia delle Sezioni Unite che abbia determinato la giurisdizione di un giudice diverso da quello contabile su una controversia fra un privato ed una pubblica amministrazione, non può spiegare effetti ai fini dell’individuazione della giurisdizione in un giudizio introdotto dal pubblico ministero contabile davanti alla Corte dei conti per invocare la responsabilità del privato per il danno erariale cagionato alla stessa pubblica amministrazione, giacché il pubblico ministero contabile non ha rivestito la qualità di parte nel giudizio del quale si invochi l’efficacia panprocessuale. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 19324 del 20 febbraio 2020, n. 4314

Per il principio del “ne bis in idem”, secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ossia anche ciò che poteva essere dedotto in quanto afferente all’identica “causa petendi”, l’efficacia panprocessuale delle pronunce della S.C. sulla giurisdizione non si realizza soltanto qualora la nuova domanda sia proposta in termini identici sotto tutti i profili della struttura dell’azione (“personae”, “causa petendi” e “petitum”), atteso che non conta tanto il modo in cui essa è presentata, ma l’esatta qualificazione della domanda e dei fatti posti a base della stessa (“petitum” sostanziale), sicché, ove la S.C. abbia già statuito sulla giurisdizione in altro e precedente giudizio, è inammissibile il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c. proposto in un successivo giudizio, instaurato dallo stesso attore sulla base degli identici fatti narrati nel primo, quand’anche l’atto introduttivo del secondo giudizio abbia evocato solo il convenuto principale nel primo (ma sia poi risultato legittimamente estensibile a tutte le altre parti, chiamate in causa dal convenuto principale), con il medesimo “petitum” (sebbene parzialmente ridotto solo nel “quantum”) e sostanzialmente la medesima “causa petendi” (per quanto diversamente qualificata rispetto alla domanda del primo giudizio). Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza n. 11161 del 4 aprile 2019

La censura con cui si addebiti alla sentenza impugnata di non avere disapplicato l’atto amministrativo posto a fondamento dell’ingiunzione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, non configura una questione di giurisdizione – la cui soluzione, in sede di legittimità, debba essere rimessa alle Sezioni Unite -, giacché le questioni inerenti alla disapplicazione dei provvedimenti amministrativi attengono ai limiti interni della giurisdizione del giudice ordinario, senza toccare quelli esterni che riguardano i rapporti tra detto giudice e quelli che appartengono ad ordini giurisdizionali diversi. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 19324 del 4 ottobre 2005

Per la rimessione della causa alle sezioni unite della corte di cassazione ai sensi dell’art 374 c.p.c. non è sufficiente la mera prospettazione di una questione di giurisdizione, se questa appare ictu oculi pretestuosa o, comunque, erronea, in quanto non fondata sui presupposti di fatto tipici di tale eccezione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12561 del 8 luglio 2004

Quando il giudice di merito dichiari il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e la statuizione sul punto non formi oggetto di specifica impugnazione, la pronuncia sulla giurisdizione deve ritenersi assistita dall’efficacia di giudicato, con conseguente esclusione di momenti di collegamento della controversia con la competenza delle Sezioni Unite. Tuttavia, quando il ricorso per Cassazione investa profili relativi alla regolarità della instaurazione del rapporto processuale (concernente, nella specie, la ritualità della opposizione a decreto ingiuntivo), dal rilievo della esistenza del giudicato sulla giurisdizione non può discendere la inammissibilità del ricorso, giacché l’eventuale accoglimento delle censure comporterebbe, per l’effetto espansivo di cui all’art. 336, primo comma, c.p.c., la caducazione anche della statuizione in punto di giurisdizione. Né, in tal caso, potrebbe ritenersi attuale una questione di giurisdizione, tale da imporre il trasferimento del ricorso alle Sezioni Unite, poiché si imporrebbe il rilievo del giudicato interno formatosi sul decreto ingiuntivo in considerazione della irritualità della opposizione ad esso proposta, e cioè su una questione di merito, la cui definitività comporterebbe, a sua volta, l’irrimediabile preclusione di qualsiasi riesame anche della detta questione, con conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 6940 del 7 maggio 2003

In materia di responsabilità civile, la contestazione circa la qualificazione in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo della posizione giuridica di cui è denunciata la lesione davanti al giudice ordinario ai fini del relativo risarcimento ex art. 2043 c.c. non dà luogo a questione di giurisdizione ma attiene al merito, sicché di essa la Suprema Corte di Cassazione può conoscere a sezioni semplici, non operando la riserva di attribuzione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, primo comma, c.p.c. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16562 del 25 novembre 2002

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche è irrilevante che, anziché specificamente alle Sezioni Unite, esso sia genericamente diretto alla Corte di cassazione, atteso che le Sezioni Unite, pur avendo in alcune materie il potere di pronunciare in via esclusiva, non costituiscono un organo giudiziario distinto dalla Corte di cassazione, ma semplicemente una sua articolazione, e un ricorso indirizzato alla Corte di cassazione viene assegnato alle Sezioni Unite ogni volta che per legge la Corte debba pronunciare in tale composizione, indipendentemente dalla mancata indicazione in tal senso nella intestazione del ricorso. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 440 del 15 giugno 2000

Le questioni attinenti alla giurisdizione che vanno decise dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione sono, a norma dell’art. 374 c.p.c., esclusivamente quelle di cui agli artt. 360 n. 1 e 362 c.p.c. e la deduzione, come motivo di ricorso per cassazione, di una questione riguardante la giurisdizione non può farsi se non sotto il profilo della violazione delle norme che la regolano; ne consegue che non va rimesso alle Sezioni Unite il ricorso proposto avverso una decisione disciplinare della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie col quale si chieda una pronuncia che, disapplicato l’art. 68 D.P.R. n. 221 del 1950, ovvero ritenuta l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 D.L.vo C.P.S. n. 233 del 1946, dichiari che avverso la suddetta decisione è ammessa l’impugnativa dinanzi al tribunale ordinario, giacché in tal caso non viene censurata la decisione della Commissione per mancato rispetto delle norme sulla giurisprudenza, bensì il sistema procedimentale disciplinare, e cioè le norme che non consentono l’impugnazione della decisione de qua dinanzi al tribunale, mentre, per poter porre la questione di giurisdizione nei termini normativi prospettati, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la decisione della Commissione dinanzi al tribunale ordinario e, ove il tribunale avesse declinato la propria giurisdizione, investire con regolamento di giurisdizione le S.U. della S.C. riproponendo le stesse questioni disattese del giudice di merito. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5885 del 9 maggio 2000

Nel caso in cui la sentenza di appello declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario sia stata impugnata con ricorso per cassazione unicamente per violazione del giudicato interno che si assume essersi formato sulla contraria affermazione del giudice di primo grado, la decisione del ricorso per cassazione non va rimessa alle Sezioni Unite, in quanto, sia nell’ipotesi di fondatezza che in quella d’infondatezza dell’impugnazione, si tratta non di esaminare la questione di giurisdizione ma solo di verificare la sussistenza del giudicato interno; che nella prima ipotesi è relativo alla statuizione sulla giurisdizione resa dal giudice di primo grado e nella seconda, invece, alla statuizione sulla giurisdizione resa dal giudice di appello, non specificamente impugnata ai sensi dell’art. 360 n. 1 c.p.c. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3778 del 14 aprile 1998

La cosiddetta competenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, primo comma, c.p.c., riguarda motivi attinenti alla giurisdizione (art. 360, n. 1, stesso codice) espressamente proposti o rilevabili d’ufficio, non anche la mera verifica della formazione, nel giudizio in corso, del giudicato sulla competenza giurisdizionale. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 869 del 1 febbraio 1988

La parte, che abbia fatto istanza al primo presidente della Corte di cassazione di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, non può dolersi dell’assegnazione del ricorso medesimo ad una sezione semplice, senza uno specifico esame e rigetto di detta istanza, vertendosi in tema di esercizio di poteri discrezionali, in relazione ad entrambe le ipotesi contemplate dall’art. 374 secondo comma c.p.c., non soggetto ad alcun obbligo di motivazione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4219 del 17 luglio 1985

La questione se di una determinata controversia debba conoscere un collegio arbitrale attiene non alla giurisdizione ma alla competenza del giudice, e, pertanto, per la sua decisione, le parti non debbono essere rimesse davanti alle Sezioni Unite della Corte Suprema. Cassazione civile, sentenza n. 1024 del 18 aprile 1950

I tribunali regionali delle acque pubbliche sono organi non di giurisdizione speciale, ma della giurisdizione ordinaria, e, pertanto, la determinazione dei limiti di cognizione tra autorità giudiziaria ordinaria e tribunali regionali delle acque non è questione di giurisdizione, ma di competenza, la cui decisione spetta alle sezioni semplici della Corte di cassazione e non alle Sezioni Unite. Cassazione civile, sentenza n. 222 del 20 febbraio 1947

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