In tema di procedimenti in materia di protezione internazionale, non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione la statuizione sulla richiesta di sospensione, ex art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, degli effetti del decreto del tribunale che si sia pronunciato sulla domanda di protezione, non trattandosi di provvedimento di natura decisoria, considerato che, anche in caso di mancata sospensione degli effetti del decreto di rigetto della menzionata domanda, la sfera giuridica del richiedente non rimane compromessa in via definitiva, ma solo temporanea, potendo egli beneficiare integralmente, in caso di esito favorevole del giudizio di legittimità, dell’eventuale riconoscimento dello “status” di rifugiato, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 18801 del 10 settembre 2020
Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sull’istanza di sospensiva dell’esecutività del provvedimento impugnato, poiché l’art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall’art. 373, comma 1, c.p.c.; né davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell’istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11756 del 17 giugno 2020
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35 bis, comma 13, del d.lgs n. 25 del 2008, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui dispongono che la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato emesso dalla Commissione territoriale viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato dal Tribunale, senza necessità di attendere l’esito del ricorso per cassazione nonché nella parte in cui prevedono che la valutazione si debba fondare sull’esistenza di fondati motivi e non sul “grave ed irreparabile danno” (secondo il parametro indicato nell’art. 373 cod. proc. civ.), non essendo desumibile dal sistema costituzionale né dalla legislazione ordinaria, l’asserita necessità della sospensione automatica dell’efficacia esecutiva del provvedimento giurisdizionale in pendenza del giudizio d’impugnazione, ed operando l’art. 35 bis cit. in un sistema speciale, qual è quello della “politica nazionale in tema di immigrazione”, nel quale il legislatore ordinario ha un’ampia discrezionalità, come la ha nella disciplina degli istituti processuali, dove vi è l’esigenza di celere attuazione delle decisioni giurisdizionali. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 32319 del 13 dicembre 2018
La liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. spetta esclusivamente alla S.C., nell’ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell’esecuzione. Ne consegue che la richiesta di liquidazione del difensore munito di procura può essere proposta anche del difensore della parte che tale sia stato esclusivamente nel citato sub-procedimento e non già nel giudizio di cassazione, altrimenti non potendo quest’ultimo, ove anticipatario nel predetto sub-procedimmento, beneficiare della distrazione delle spese in suo favore. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 26966 del 24 ottobre 2018
Nel giudizio di legittimità la richiesta di pronuncia sull’istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata può essere esaminata alla condizione che venga notificata, con i relativi documenti da produrre, alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato, comunque, rispettato, con la conseguenza che detta istanza è inammissibile ove venga proposta in un procedimento soggetto a rito camerale mediante memoria ai sensi degli artt. 378 e 372, comma 2, c.p.c. non notificata alla controparte. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 24201 del 4 ottobre 2018
L’art. 373 c.p.c. è applicabile, salvo che sia diversamente disposto da specifiche disposizioni, anche in caso di impugnazione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione delle pronunce dei giudici speciali, nulla prevedendo al riguardo l’art. 111 Cost. sul ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 14503 del 10 giugno 2013
La liquidazione delle spese della procedura incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza, prevista dall’art. 373 c.p.c., spetta al giudice di legittimità e non al giudice di appello (ad eccezione della cassazione con rinvio al giudice del merito, al quale competerà la regolazione delle spese anche del giudizio di cassazione); pertanto, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto dalla parte soccombente avverso il provvedimento – assunto in sede di reiezione dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza gravata di ricorso per cassazione – di condanna alle spese, poiché, per la sua natura provvisoria, esso è destinato ad essere assorbito all’esito del giudizio di legittimità in cui, con la decisione definitiva, verranno individuate le effettive posizioni delle parti, quali vittoriose o soccombenti e potrà essere richiesta la liquidazione o la ripetizione delle spese. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16121 del 22 luglio 2011
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che, ai sensi dell’art. 373 c.p.c., accoglie l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non contiene alcuna decisione in senso tecnico-processuale. Peraltro, é manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 373 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui esclude la ricorribilità per cassazione della predetta ordinanza, attesa l’assoluta ininfluenza del provvedimento cautelare, quale è quello in parola, nel successivo giudizio di merito e restando comunque impregiudicati i mezzi e le ragioni di difesa della parte in tale giudizio. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 17647 del 29 luglio 2009
Spetta alla Corte di cassazione adita in sede di ricorso contro la sentenza di appello del giudice di merito pronunciarsi, ai sensi dell’art. 385 cod. proc. civ., con la sentenza di rigetto, sul diritto al rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte vittoriosa per resistere all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta in virtù dell’art. 373 cod. proc. civ., i cui atti relativi al conseguente procedimento incidentale sono producibili ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., non potendo essere allegati anteriormente alla proposizione del ricorso, che costituisce il presupposto logico-temporale del suddetto procedimento. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7248 del 25 marzo 2009
In relazione ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, la proposizione del ricorso alla Commissione centrale ha effetto sospensivo degli stessi quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall’albo o avverso i provvedimenti disciplinari (ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 42 e 43 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221); qualora sia proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione centrale, l’esecutività della decisione della commissione non è di per sè sospesa, nè essa può essere sospesa in applicazione dell’art. 373 c.p.c., ed appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto alla possibilità di chiedere la sospensione prevista, in riferimento alle decisioni del Consiglio nazionale forense, nei confronti degli avvocati, dall’art. 56, quarto comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che è norma eccezionale; tuttavia, in caso di cassazione della decisione della Commissione centrale, rivive l’effetto sospensivo conseguente alla proposizione del ricorso dinanzi ad essa. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13427 del 20 luglio 2004
L’ordinanza emessa, ex art. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello non può essere legittimamente inquadrata tra i provvedimenti che devono contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all’esito del giudizio di cassazione, e di fronte alla quale non esiste una parte definitivamente soccombente; spetta, pertanto, alla Corte di cassazione liquidare le spese di detto procedimento, insieme con quelle del giudizio di legittimità. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7520 del 4 giugno 2001