Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, poiché in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore, atteso che l’art. 367 c.p.c., prevedendo la sospensione del processo ad opera del giudice davanti al quale pende la causa in caso di proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione, postula che il ricorso per regolamento venga proposto prima che il giudice di primo grado abbia definito il giudizio dinanzi a sé. Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza n. 10083 del 28 maggio 2020
Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza che ha dichiarato la giurisdizione e quello che sia proseguito davanti al giudice che l’ha pronunciata, o dinanzi al quale la causa sia stata rimessa ai sensi dell’art. 353 c.p.c., l’unica possibilità di sospensione di quest’ultimo giudizio é quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell’art. 279, comma 4, c.p.c., restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. che quella ex art. 337, comma 2, c.p.c., e senza che sia possibile un’applicazione analogica dell’art. 367 c.p.c., trattandosi di un unico giudizio la cui decisione di merito è condizionata al riconoscimento della giurisdizione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Cassazione civile, Sez. VI Lav., ordinanza n. 1581 del 22 gennaio 2019
A seguito della declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario su azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di società a partecipazione pubblica per il danno al patrimonio sociale, con affermazione della giurisdizione della Corte dei conti, la proposizione di un’azione contabile oltre tre mesi dopo il passaggio in giudicato di quella declinatoria esclude che il giudizio possa qualificarsi tempestivamente riproposto e preclude, dunque, al giudice adito per secondo il potere di sollevare il regolamento d’ufficio di cui all’art. 17, commi 2 e 3, all. 1 del d.lgs. n. 174 del 2016. Cassazione civile, Sez. Unite., ordinanza n. 20687 del 9 agosto 2018
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, prevista dall’art. 41, comma 1, c.p.c. – che di regola si verifica, non al momento della pubblicazione del provvedimento decisorio nel merito in primo grado, ma da quello (precedente) in cui la causa viene trattenuta in decisione – non opera allorché il giudice, dopo aver trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sospenda il processo ai sensi dell’art. 367 c.p.c., posto che, in questo caso, per effetto del provvedimento di sospensione, la pronuncia sul regolamento recupera la funzione di consentire una sollecita definizione della questione sulla giurisdizione. Cassazione civile, Sez. Unite., ordinanza n. 2144 del 29 gennaio 2018
Nel caso di sospensione del processo a seguito di ricorso per regolamento di giurisdizione proposto ai sensi dell’art. 41 c.p.c., il termine perentorio di sei mesi previsto dall’art. 367, secondo comma, c.p.c. per la riassunzione del giudizio, decorre, per la parte non costituita nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, dal giorno del deposito della sentenza con la quale sia stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la suddetta sentenza deve essere comunicata, mediante biglietto di cancelleria, alle sole parti costituite, e considerato altresì che deve applicarsi alla fattispecie il principio generale in base al quale, quando è stabilito che un termine decorra dalla comunicazione di un provvedimento, tale dies a quo vale solo per la parte costituita, mentre per quella non costituita il termine decorre dalla data di deposito del provvedimento stesso, evento concretamente conoscibile con l’uso dell’ordinaria diligenza. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 11047 del 24 ottobre 1995
È valida la riassunzione del processo sospeso, dopo la decisione sul regolamento di giurisdizione, che sia stata effettuata con comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c., atteso che tale forma di riassunzione è prevista dal primo comma del cit. art. 125 per i casi di riassunzione per i quali la legge non disponga diversamente e che l’art. 367, secondo comma, stesso codice nel prescrivere la riassunzione del processo di merito (dopo la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario) in un termine perentorio non contiene, né richiama, alcuna disposizione in ordine alla forma della riassunzione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5021 del 8 maggio 1995
Qualora, dopo la pronuncia di affermazione della giurisdizione del giudice italiano, resa dalla S.U. della S.C. in sede di regolamento preventivo, il relativo processo non sia riassunto, ai sensi dell’art. 367 secondo comma c.p.c., entro sei mesi (dalla comunicazione di detta pronuncia, ovvero, nei confronti del contumace, dal suo deposito), e si apra un’altra controversia, fra le stesse parti e sullo stesso rapporto, il regolamento di giurisdizione, che sia promosso in pendenza di tale ulteriore giudizio, deve ritenersi ammissibile, alla stregua della riscontrabilità in via incidentale della estinzione del precedente giudizio, e deve altresì ritenersi non vincolato a quella pregressa declaratoria di sussistenza della giurisdizione, atteso che il giudicato sulla giurisdizione del giudice italiano nei riguardi dello straniero ha effetti preclusivi limitatamente al processo in cui si è formato. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 597 del 23 gennaio 1991
Sospeso a norma dell’art. 367 c.p.c. il giudizio pendente davanti al giudice speciale a seguito di ricorso per regolamento di giurisdizione, il processo si estingue qualora non venga riassunto davanti al giudice speciale nel termine dei sei mesi dalla comunicazione della sentenza di cassazione che abbia deciso sulla giurisdizione. Cassazione civile, sentenza n. 2856 del 4 agosto 1954
Nel giudizio riassunto nel termine prescritto dall’art. 367 c.p.c. il processo continua e quindi operano tutte le preclusioni che si erano in precedenza verificate.
Cassazione civile, sentenza n. 438 del 7 marzo 1949