Art. 359 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

Articolo 359 - codice di procedura civile

Nei procedimenti d’appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (163 ss.), se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo (131, 132 att.).
Davanti al pretore si osservano anche nei procedimenti d’appello le norme del procedimento di primo grado, in quanto applicabili (311 ss.) (1).

Articolo 359 - Codice di Procedura Civile

Nei procedimenti d’appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (163 ss.), se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo (131, 132 att.).
Davanti al pretore si osservano anche nei procedimenti d’appello le norme del procedimento di primo grado, in quanto applicabili (311 ss.) (1).

Massime

In tema di giudizio di appello, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di novanta giorni stabilito dall’art. 163 bis c.p.c., a cui rinvia l’art. 359 c.p.c., l’atto di citazione è, ai sensi dell’art. 164, comma 1, c.p.c., affetto da nullità, la quale, se non rilevata d’ufficio dal giudice e non sanata, in ipotesi di contumacia dell’appellato determina la nullità della sentenza. Cassazione civile, Sez. VI-III, sentenza n. 9650 del 26 maggio 2020

In tema di giudizio di appello, se tra la notifica dell’atto di citazione e l’udienza di comparizione intercorre un termine inferiore a novanta giorni, come prescritto dall’art. 163 bis c.p.c., cui rinvia l’art. 359 c.p.c., l’atto è nullo ex art. 164, comma 1, c.p.c. e deve applicarsi il secondo comma di tale norma, secondo cui in caso di mancata costituzione del convenuto, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio. La sanatoria del vizio ha efficacia ex tunc e l’atto risulta valido ed efficace fin dalla prima notifica, così da impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non assumendo alcun rilievo che sia già decorso il termine per impugnazione al momento del rinnovo. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11549 del 2 maggio 2019

Per effetto della disciplina di cui all’art. 164, comma 2, c.p.c., applicabile anche in appello ai sensi dell’art. 359 c.p.c., i vizi relativi alla “vocatio in ius” sono sanati con effetto “ex tunc” e quelli relativi alla “editio actionis” con effetto “ex nunc”, pertanto, nel rito del lavoro, l’assegnazione del termine per la rinnovazione della notifica dell’appello comporta una sanatoria con effetti che retroagiscono alla data del deposito del ricorso che, se avvenuto entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c., non potrà essere dichiarato tardivo. Cassazione civile, Sez. VI Lav., ordinanza n. 23667 del 1 ottobre 2018

In virtù del rinvio operato dall’art. 359 c.p.c. alle disposizioni del procedimento di primo grado, l’art. 291, secondo cui in caso di mancata costituzione del convenuto il giudice istruttore il quale rilevi un vizio che comporti la nullità della notificazione della citazione assegna all’attore un termine perentorio per rinnovarla, si applica anche in appello con riguardo alla notifica dell’atto d’impugnazione. Tale nullità può essere rilevata anche in sede di decisione da parte del collegio, che all’uopo rimetterà la causa al giudice istruttore. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6947 del 5 giugno 1992

Per effetto del rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale, contenuto nell’art. 359 c.p.c., è consentito proporre un unico appello contro due distinte sentenze, sempreché tra le cause d’appello sussista quel rapporto di connessione che consente alle parti di promuovere il processo cumulativo (artt. 31 e seguenti c.p.c.) ed al giudice, o ai diversi giudici investiti dalle cause con processi separati, di fare altrettanto (artt. 34, 35, 36, 40, 103 e 274 c.p.c.). In tale ipotesi resta salva la facoltà del giudice d’appello di separare le due cause ai sensi dell’art. 103, secondo comma, c.p.c. (Nella specie la medesima parte era stata convenuta in giudizio da due attori diversi, con separati atti di citazione, per il regolamento di confine tra il suo fondo e quello dei due confinanti; rimasta soccombente, aveva proposto unico atto di appello, contro le due sentenze, le quali trattavano questioni similari, ma il giudice del gravame aveva ritenuta l’inammissibilità dell’unico atto di appello. La Suprema Corte nel cassare la sentenza impugnata, ha formulato il principio di diritto espresso dalla massima che precede). Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5228 del 1 dicembre 1977

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