Art. 358 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Non riproponibilità d'appello dichiarato inammissibile e improcedibile

Articolo 358 - codice di procedura civile

L’appello dichiarato inammissibile (325, 327, 329, 331, 339, 350) o improcedibile (348, 350) non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine (325, 326 ,328) fissato dalla legge.

Articolo 358 - Codice di Procedura Civile

L’appello dichiarato inammissibile (325, 327, 329, 331, 339, 350) o improcedibile (348, 350) non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine (325, 326 ,328) fissato dalla legge.

Massime

Il divieto di riproposizione di un secondo appello quando il primo sia inammissibile o improcedibile è correlata – a norma dell’art. 358 c.p.c. – non al momento in cui è stato proposto il primo appello inammissibile o improcedibile, bensì alla dichiarazione di tali inammissibilità o improcedibilità da parte del giudice dell’appello, con la conseguenza che la riproposizione non è impedita dalla pregressa verificazione di una fattispecie di inammissibilità o di improcedibilità del precedente appello che non sia stata ancora dichiarata dal giudice. Cassazione civile, Sez. TRI, ordinanza n. 4658 del 21 febbraio 2020

Nel processo civile, il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché esso sia tempestivo, requisito per la cui valutazione occorre tener conto, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non del termine annuale, bensì del termine breve, decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. emessa dalla Corte d’Appello, siccome proposto oltre sessanta giorni dopo la notificazione di un altro ricorso per cassazione ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c., avverso la sentenza di primo grado). Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 14214 del 4 giugno 2018

In conformità ai principi costituzionali del giusto processo, diretti a rimuovere gli ostacoli alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, e quindi a ridurre le ipotesi di inammissibilità, escludendola ogniqualvolta non sia comminata espressamente dalla legge, il principio di consumazione dell’impugnazione è da intendere in senso restrittivo, precludendo lo stesso la riproposizione del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile (anche se non è scaduto il termine previsto dalla legge) solo nel caso in cui sia già intervenuta declaratoria da parte della S.C., e non anche nel caso in cui la parte emendi il citato vizio, come avviene nel caso di secondo ricorso proposto, pur con maggior ricchezza di argomentazioni, dalla parte che esplicitamente ha rinunciato al primo. Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 7344 del 11 maggio 2012

Il principio di consumazione dell’impugnazione, secondo un’interpretazione conforme ai principi costituzioni del giusto processo, che sono diretti a rimuovere, anche nel campo dei gravami, gli ostacoli alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, rifuggendo formalismi rigoristici, impone di ritenere che, fino a quando non intervenga una declaratoria di improcedibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva e si sia svolto regolare contraddittorio tra le parti. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15721 del 18 luglio 2011

La consumazione del potere d’impugnazione, che ai sensi dell’art. 358 c.p.c., consegue alla dichiarazione di inammissibilità od improcedibilità dell’appello, presuppone che l’impugnazione sia stata rivolta contro un provvedimento idoneo a costituire giudicato in senso formale. Ne consegue che, proposto appello avverso un’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 186 quater c.p.c. (nel testo anteriore alla modifica apportata dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263), e dichiarato tale gravame inammissibile per non avere l’ordinanza acquistato efficacia di sentenza, in assenza di una valida rinuncia alla pronuncia di sentenza proveniente dalla parte intimata, è ammissibile la proposizione di un successivo appello contro la medesima ordinanza, una volta che la parte intimata, nella prosecuzione del giudizio di primo grado, abbia validamente manifestato detta rinuncia nelle forme di rito. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1902 del 27 gennaio 2011

Il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo la tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9265 del 19 aprile 2010

Il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva; detta tempestività deve valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9058 del 15 aprile 2010

Il principio processuale della consumazione dell’impugnazione — in base al quale la parte rimasta in tutto o in parte soccombente esercitando il potere di impugnazione consuma la facoltà di critica della decisione che la pregiudica e non può proporre in prosieguo altri motivi, o ripetere, specificare o precisare quelli già dedotti, sempre che si tratti di due impugnazioni della stessa specie e che al tempo della proposizione della seconda l’inammissibilità della precedente sia stata già dichiarata —, benché previsto dal codice di rito solo con riferimento all’estinzione del procedimento d’appello o di revocazione nei casi previsti dai nn. 4 e 5 dell’art. 395 (art. 338 c.p.c.) e alla declaratoria d’inammissibilità od improcedibilità dell’appello (art. 358 c.p.c.) o del ricorso per cassazione (art. 387 c.p.c.) ha carattere generale, e deve ritenersi applicabile ogniqualvolta il procedimento d’impugnazione non pervenga, quale ne sia il motivo, ad una decisione di merito. Pertanto, il suindicato principio trova applicazione anche in ipotesi di declaratoria di «irricevibilità» prevista nell’ambito del procedimento speciale avanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di cui al D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, artt. 53 e 54, ultimo comma, per il caso di inosservanza dei termini e dei modi ivi prescritti per la proposizione dell’atto introduttivo del giudizio, e per il mancato rispetto del termine fissato per l’integrazione del contraddittorio, cui non può riconoscersi significato autonomo e distinto dall’inammissibilità o dall’improcedibilità. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13062 del 5 giugno 2007

Allorquando il diritto di impugnazione sia stato validamente esercitato, il principio di consumazione dell’impugnazione esclude che possa essere proposto un secondo atto di appello, per motivi diversi da quelli dedotti con il primo gravame, ancorchè la seconda impugnazione risulti tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima, essendosi esaurito, con la proposizione del ricorso, il diritto di impugnazione. (Fattispecie relativa a controversia agraria). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11870 del 22 maggio 2007

Qualora venga notificato un atto di appello e successivamente l’appellante, ritenendo che la notificazione sia affetta da nullità, provveda spontaneamente alla notificazione di un nuovo atto di appello, nel rispetto del termine di impugnazione (da considerarsi comunque iniziato a decorrere, a carico dello stesso notificante come termine cosiddetto breve, dal momento della prima notificazione), il giudice dell’impugnazione, ove l’appellante (pur avendone l’onere, sia nel caso di insussistenza della nullità del primo appello, sia — in ragione della efficacia ex tunc della rinnovazione — nel caso di nullità) non si sia costituito nei termini in relazione alla prima notificazione, non può dichiarare improcedibile l’appello per difetto di tempestiva costituzione del medesimo, ove l’improcedibilità dell’appello proposto con la prima notificazione non risulti dichiarata al momento della seconda notificazione, trovando viceversa applicazione l’art. 358 c.p.c. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20313 del 19 settembre 2006

Stante l’espressa previsione degli artt. 358 e 387 c.p.c., la consumazione del potere di impugnazione presuppone l’esistenza di due impugnazioni della stessa specie nonché, al tempo della proposizione della seconda, una declaratoria di inammissibilità della precedente; pertanto non si ha consumazione del potere di impugnazione quando il suo esercizio sia stato preceduto da una impugnazione di diversa specie. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 16162 del 15 novembre 2002

La riproposizione del ricorso principale, non ancora dichiarato dal giudice inammissibile o improcedibile, avverso la sentenza che non sia stata mai notificata, è soggetta al termine breve decorrente dalla data della notificazione dell’impugnazione da rinnovare, atteso che tale notificazione equivale, sul piano della «scienza legale» da parte dell’impugnante, alla notificazione della sentenza. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1845 del 6 marzo 1985

La disposizione dell’art. 358 c.p.c., che impedisce la riproposizione dell’appello dichiarato inammissibile o improcedibile, non è applicabile nel caso in cui venga dichiarata la nullità del gravame (nella specie, proposto a mezzo di procuratore non esercente nel distretto della corte di appello) atteso che in tal caso il diritto di impugnazione, anziché essersi consumato, deve considerarsi come non esercitato per la nullità del relativo atto, in ordine al quale la pronuncia del giudice ha valore soltanto dichiarativo. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3132 del 21 maggio 1984

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