Art. 350 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Trattazione

Articolo 350 - codice di procedura civile

Davanti alla corte di appello la trattazione dell’appello è collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti (1); davanti al tribunale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.
Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’integrazione (331) di esso o la notificazione prevista dall’art. 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto di appello.
Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell’appellato, provvede alla riunione (335) degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione (183, 185) ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti (117).

Articolo 350 - Codice di Procedura Civile

Davanti alla corte di appello la trattazione dell’appello è collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti (1); davanti al tribunale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.
Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’integrazione (331) di esso o la notificazione prevista dall’art. 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto di appello.
Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell’appellato, provvede alla riunione (335) degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione (183, 185) ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti (117).

Note

(1) Le parole: «ma il presidente del collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti» sono state aggiunte dall’art. 27, comma 1, lett. b), della L. 12 novembre 2011, n. 183. A norma dell’art. 27, comma 2, della stessa legge, tali disposizioni si applicano decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. – n. 265 del 14 novembre 2011).

Massime

Il giudice d’appello che, a seguito del mancato rispetto dei termini a comparire, abbia ordinato la rinnovazione della notifica del gravame con prescrizioni rivelatesi erronee (nella specie, ordine di notificare all’appellato l’ordinanza di fissazione della nuova udienza, anziché di rinnovare la citazione), non può dichiarare inammissibile l’impugnazione, ma deve revocare l’ordinanza erroneamente pronunciata e, nel rispetto del principio del giusto processo ed a tutela dell’affidamento della parte appellante, deve concedere a quest’ultima un nuovo termine per la notifica, non potendo la stessa essere pregiudicata dall’invalidità di un atto determinata dall’osservanza prestata ad un provvedimento del giudice, fatta ovviamente salva la costituzione dell’appellato, che comporta la sanatoria dell’atto difforme dal paradigma legale per il raggiungimento dello scopo, giusta l’art. 156, comma 3, c.p.c. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11295 del 10 gennaio 2017

I collegi delle Corti di Appello, ivi compresi quelli delle sezioni per i minorenni, essendo precostituiti ai sensi dell’art. 7 bis dell’ordinamento giudiziario, e dovendo procedere alla trattazione della causa in composizione collegiale anche in fase istruttoria, sono soggetti al principio dell’immutabilità del collegio, il quale, però, in quanto inteso unicamente ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa, trova applicazione dall’apertura della discussione fino alla deliberazione della decisione, con la conseguenza che non è configurabile alcuna nullità nel caso di mutamento della composizione del collegio nel corso dell’istruttoria. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11295 del 15 maggio 2009

Nel rito ordinario del giudizio di appello, non sussiste un principio di immutabilità del collegio prima che abbia inizio la fase della discussione, anche nel caso in cui la trattazione della causa si svolga in diverse udienze, atteso che mutamenti nella composizione del collegio sono consentiti fino all’udienza di discussione, in quanto solo da questo momento opera il principio che vieta la deliberazione della sentenza da parte di un collegio diversamente composto rispetto a quello che ha assistito alla discussione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26820 del 20 dicembre 2007

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