Nell’ambito del processo di esecuzione di beni indivisi, il giudizio di divisione del bene pignorato, sebbene strumentale alla liquidazione del compendio immobiliare, costituisce un procedimento incidentale di cognizione che resta autonomo rispetto alla procedura espropriativa; ne consegue che, ove il giudizio di esecuzione venga dichiarato estinto, e la relativa pronuncia sia stata impugnata, è possibile disporre la sospensione del giudizio di divisione ex art. 337, comma 2, c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato di tale pronuncia. Cassazione civile, Sez. VI-II, ordinanza n. 21218 del 2 ottobre 2020
La sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. è solo facoltativa, perché può essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda, né richiede che le parti dei due giudizi siano identiche, mentre quella disciplinata dall’art. 295 c.p.c. è sempre necessaria, essendo finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialità in senso stretto e presuppone altresì l’identità delle parti dei procedimenti. Cassazione civile, Sez. VI-I, ordinanza n. 17623 del 25 agosto 2020
Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., come si desume dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 c.p.c.; il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, infatti, qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo alla società cessionaria, con decorrenza dalla data della cessione di azienda, operato in separato giudizio con sentenza non definitiva, ma dotata di provvisoria efficacia esecutiva, consentisse di escludere in capo alla società cedente la qualifica di parte datoriale alla data di intimazione del licenziamento, successiva a quella della cessione, e di ritenere perciò l’inefficacia del recesso). Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 80 del 4 gennaio 2019
Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione del processo per cd. pregiudizialità-dipendenza, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione, sicché la Corte di cassazione deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice “a quo”. Cassazione civile, Sez. VI-5, ordinanza n. 18494 del 12 luglio 2018
Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., sicché, ove il giudice abbia provveduto ex art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337, comma 2, c.p.c. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato il provvedimento con cui il Tribunale aveva disposto la sospensione del giudizio nel quale era stata chiesta la restituzione di un immobile detenuto senza titolo dal convenuto in seguito alla avvenuta pronuncia di risoluzione, in altro procedimento, di un contratto preliminare perché, contro tale pronuncia, pendeva ricorso in cassazione). Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 17936 del 9 luglio 2018
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell’opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ex art. 337, comma 2, c.p.c., in quest’ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata. Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 12773 del 22 maggio 2017
Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337, comma 2, c.p.c., è necessario che vi sia un rapporto di dipendenza tra i due giudizi, tale per cui la definizione della lite pregiudicata deve attendere il giudizio sull’elemento di connessione tra le situazioni giuridiche controverse collegate. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha disposto la prosecuzione di un giudizio di risarcimento dei danni per responsabilità professionale di un legale facoltativamente sospeso in attesa dell’esito del giudizio di impugnazione, che concerneva una causa per la riscossione di crediti da forniture, nel cui ambito il legale aveva asseritamente compiuto “scelte processuali non corrette”). Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 15603 del 24 luglio 2015
Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e le critica che ne é stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici. Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 24046 del 12 novembre 2014
In tema di sospensione del processo, qualora penda in sede di legittimità il giudizio sulla risoluzione di un contratto di locazione e, contemporaneamente, penda in primo grado un altro giudizio sulla nullità e sostituzione “ex lege” del medesimo contratto, quest’ultimo giudizio non è soggetto alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in attesa che si formi il giudicato sulla risoluzione, bensì alla sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c., che il giudice può disporre ove ritenga di non poggiarsi sull’autorità della sentenza impugnata. Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 375 del 9 gennaio 2013
Quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione specifica, è possibile soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., pur se la sentenza di primo grado, la cui autorità è invocata, sia stata emessa dal giudice amministrativo, dovendosi anche in tal caso identificare il rilievo di una sentenza oggetto di impugnazione, pronunciata nell’esercizio di una specifica giurisdizione, con riguardo al bene della vita del quale si discute davanti al giudice ordinario. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 21348 del 30 novembre 2012
Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado. Pertanto, allorché penda, in grado di appello, sia il giudizio in cui è stata pronunciata una sentenza su causa di riconoscimento di paternità naturale e che l’abbia dichiarata, sia il giudizio che su tale base abbia accolto la domanda di petizione di eredità, ed entrambe le sentenze siano state impugnate, il secondo giudizio non deve di necessità essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata sulla dichiarazione di paternità naturale, ma può esserlo, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l’autorità dell’altra decisione. Non ostano, a tale conclusione, le disposizioni degli artt. 573 e 715 c.c., non essendo in questione il momento dal quale si producono gli effetti della dichiarazione di filiazione naturale, ma il potere del giudice, cui la seconda domanda sia proposta, di conoscerne sulla base della filiazione naturale già riconosciuta con sentenza, pur non ancora passata in giudicato. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 10027 del 19 giugno 2012
impugnata – trova applicazione allorché gli effetti dichiarativi o costitutivi della sentenza invocata siano pregiudiziali all’oggetto del processo nel quale si fanno valere, e presuppone, pertanto, la necessità di due decisioni: una nella controversia che costituisce l’indispensabile antecedente logico e giuridico della decisione dell’altra o nella quale viene decisa una questione fondamentale comune alla seconda lite, e l’altra nel secondo processo (che viene sospeso), nel quale si dibattono questioni conseguenziali o domande più ampie. (Nella specie, la S. C, in applicazione degli enunciati principi, ha annullato l’ordinanza di sospensione del processo resa dal tribunale, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., in attesa della decisione dell’appello sull’ordinanza dichiarativa dell’estinzione relativa alle domande formulate dai convenuti). Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 9478 del 11 giugno 2012
Nell’ipotesi di contemporanea pendenza del giudizio sul licenziamento e dell’opposizione a decreto ingiuntivo concernente l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, il secondo giudizio non può essere sospeso ai sensi dell’art. 337 c.p.c., atteso che avendo i due distinti processi entrambi fondamento nella illegittimità del licenziamento, non ricorre l’ipotesi, disciplinata dal citato articolo, in cui l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo; né il secondo dei suddetti giudizi può essere sospeso ex art. 295 c.p.c. poiché, essendo provvisoriamente esecutiva la sentenza dichiarativa del licenziamento per effetto dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, la sospensione del processo che ha per oggetto l’indennità sostitutiva equivarrebbe alla sospensione della provvisoria esecutorietà della suddetta pronuncia; del resto, la mancata sospensione non può determinare contraddittorietà di giudicati, visto che il disposto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c. comporta che la riforma o la cassazione della sentenza concernente l’accertamento del diritto pone nel nulla la sentenza che abbia deciso sul quantum. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 23483 del 12 novembre 2007
In tema di sospensione del processo, poiché l’art. 295 c.p.c., la cui ratio è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, fa esclusivo riferimento all’ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non già in senso meramente logico, la sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell’ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull’an debeatur e di quello sul quantum (fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico), essendo in tal caso applicabile l’art. 337 secondo comma c.p.c. — il quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità possa essere invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo —, e tenuto conto altresì del fatto che a norma dell’art. 336, secondo comma, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull’an determina l’automatica caducazione della sentenza sul quantum, anche se su quest’ultima sia sia formato un giudicato apparente. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 5006 del 8 aprile 2002
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