Art. 322 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Conciliazione in sede non contenziosa

Articolo 322 - codice di procedura civile

L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.
Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo (474) a norma dell’art. 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace (215; 2702 c.c.).

Articolo 322 - Codice di Procedura Civile

L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.
Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo (474) a norma dell’art. 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace (215; 2702 c.c.).

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