L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.
Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo (474) a norma dell’art. 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace (215; 2702 c.c.).