Nel procedimento davanti al giudice di pace, l’assegnazione al convenuto di un termine a comparire inferiore a quello previsto dall’art. 318, secondo comma, c.p.c. produce la nullità dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 164 stesso codice. Tale nullità, ove il convenuto non si sia costituito, non è sanata per effetto dell’integrazione del termine conseguente al rinvio d’ufficio della comparizione all’udienza immediatamente successiva, previsto dal terzo comma del citato art. 318 e dall’art. 57, primo comma, disp. att., nel caso in cui la citazione indichi un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, giacché l’art. 70 bis disp. att., costituente norma avente carattere generale, stabilisce che i termini di comparizione devono essere osservati in relazione all’udienza fissata nell’atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata affinché il giudice di primo grado disponesse la rinnovazione della citazione in un termine perentorio, come previsto dall’art. 164, secondo comma, c.p.c.). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8523 del 12 aprile 2006
Nel giudizio civile dinanzi al giudice di pace, il contenuto dell’atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall’art. 318 c.p.c., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto e, in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme di tale giudizio, è anche possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall’art. 320 c.p.c., con la conseguenza che l’atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non è possibile l’instaurazione del contraddittorio.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9025 del 30 aprile 2005
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il rinvio d’ufficio dell’udienza di comparizione per non esservi udienza nel giorno fissato nell’atto introduttivo della lite, deve intendersi disposto, senza alcun obbligo per il cancelliere di comunicare alla parte costituita la nuova data della comparizione stessa, per l’udienza immediatamente successiva che sarà in concreto tenuta dal giudice designato alla trattazione del processo, con la conseguenza che, per le parti, vi è l’onere di presentarsi a quella che, secondo il calendario ufficiale, è l’udienza successiva e così di seguito fino a quando l’udienza sarà effettivamente tenuta. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 801 del 25 gennaio 2000
In relazione al giudizio davanti al giudice di pace il contenuto dell’atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall’art. 318 c.p.c., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto; in particolare non prescrive che l’atto debba contenere l’avvertimento al convenuto, previsto per il procedimento innanzi al tribunale dall’art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c., che la costituzione oltre i termini di legge produca la decadenza prevista dall’art. 167 c.p.c., non essendo del resto applicabili al procedimento davanti al giudice di pace le decadenze e le preclusioni proprie del processo ordinario innanzi al tribunale; non è pertanto motivo di nullità della citazione l’omissione di detto avviso. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5919 del 15 giugno 1999
Nei procedimenti dinnanzi al pretore o al conciliatore, il principio dell’automatismo del rinvio di ufficio delle udienze non tenute nel giorno fissato, in virtù del quale la causa viene rinviata alla udienza immediatamente successiva del pretore o del conciliatore, senza necessità di comunicazione ai difensori delle parti, non è applicabile nei casi in cui la trattazione della causa di fatto sospesa a causa dell’impedimento o dell’assenza del giudice a cui è stata assegnata, sia ripresa da un altro giudice. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5900 del 18 giugno 1994