Art. 315 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO - Decisione a seguito di discussione orale

Articolo 315 - codice di procedura civile

(1) [Il pretore, se non dispone a norma dell’art. 314, può ordinare l’immediata discussione orale della causa. Al termine della discussione pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In questo caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.]

Articolo 315 - Codice di Procedura Civile

(1) [Il pretore, se non dispone a norma dell’art. 314, può ordinare l’immediata discussione orale della causa. Al termine della discussione pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In questo caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.]

Note

(1) Articolo dapprima sostituito dall’art. 4 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, poi nuovamente sostituito dall’art. 39 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995, ed infine abrogato dall’art. 71 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

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