Art. 31 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Cause accessorie

Articolo 31 - codice di procedura civile

La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente (18 s.s.) per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo(274, 274 bis), osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell‘articolo 10 secondo comma (40, 331, 332).
Può tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia determinata per ragione di materia. (1)

Articolo 31 - Codice di Procedura Civile

La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente (18 s.s.) per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo(274, 274 bis), osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell‘articolo 10 secondo comma (40, 331, 332).
Può tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia determinata per ragione di materia. (1)

Note

(1) Questo comma è stato abrogato dall’art. 53 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

Massime

La clausola derogatoria della competenza per territorio contenuta nel contratto di conto corrente per il quale è sorta controversia determina l’estensione del foro convenzionale anche alla controversia concernente la relativa garanzia fideiussoria; ciò in ragione del disposto dell’art. 31 c.p.c. e nonostante la coincidenza solo parziale dei soggetti processuali, tenuto conto dello stretto legame esistente tra i due rapporti e del rischio che, in caso di separazione dei procedimenti, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico. Cass. civ. sez. VI-I ord. 11 aprile 2014, n. 8576

I criteri legali di modificazione della competenza per territorio per ragioni di connessione di cui agli artt. 31 ss. c.p.c. sono derogabili su accordo delle parti ai sensi dell’art. 28 dello stesso codice. Cass. civ. sez. VI-I 26 marzo 2014, n. 7183

Il vincolo di accessorietà che, ai sensi dell’art. 31 c.p.c., determina la vis attractiva a favore del giudice comeptente per la causa principale ricorre quando tra le domande esista un rapporto di conseguenzialità logico-giuridica tale che la pretesa oggetto della causa accessoria, pur essendo autonoma, trovi il suo titolo e la sua ragione giustificatrice nella pretesa oggetto dell’altra causa. Un vincolo di tal genere è ravvisabile tra la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di accertamento dell’insussistenza del credito vantato dalla parte inadempiente e quella di risarcimento del danno (da illecito aquiliano) cagionato dall’illegittima pretesa di pagamento del credito insussistente, essendo chiaro che l’illegittimità della pretesa è strettamente dipendente dall’accertamento dell’insussistenza del credito. Cass. civ. sez. III, , ord. 18 marzo 2003, n. 4007

La vis actrativa esercitata dalla domanda principale di determinazione del canone spettante per materia alla competenza del pretore, sulla domanda accessoria di restituzione delle somme pagate in eccedenza dal conduttore, si giustifica, ai sensi dell’art. 31 c.p.c., finché sia possibile decidere su entrambe le domande nello stesso processo; quando ciò non è possibile perché sulla domanda principale si è già formato il giudicato o anche perché la domanda accessoria nel giudizio promosso con la domanda principale deve ritenersi preclusa ai sensi dell’art. 184 o dell’art. 345 c.p.c., la competenza sulla domanda accessoria non può stabilirsi che in base al suo valore. Cass. civ., , sez. III, , 22 febbraio 1996, n. 1371, , Bruno c. Gorrasi.

Nel caso di proposizione di domanda di adempimento di un contratto ed, in via subordinata, di quella di risoluzione dello stesso, la domanda di adempimento assume il ruolo di domanda principale con conseguente applicabilità, ai fini della competenza per territorio, del criterio del forum destinatae solutionis con riguardo agli effetti ex art. 31 c.p.c. Cass. civ. sez. II  21 febbraio 1991, n. 1858.

Qualora siano dedotte in giudizio due obbligazioni che siano in rapporto di subordinazione, la competenza per territorio, in applicazione del principio di cui all’art. 31 c.p.c., va determinata con riferimento a quella dedotta in via principale. Cass. civ. sez. III 19 aprile 1971, n. 1121.

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