Art. 304 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Effetti dell'interruzione

Articolo 304 - codice di procedura civile

In caso d’interruzione del processo si applica la disposizione dell’articolo 298.

Articolo 304 - Codice di Procedura Civile

In caso d’interruzione del processo si applica la disposizione dell’articolo 298.

Massime

Le norme che disciplinano l’interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento la quale è l’unica legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva sicché la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d’ufficio dal giudice né essere eccepita dall’altra parte come motivo di nullità Cass. civ. sez. I 19 agosto 2016 n. 17199

Le norme sull’interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo sicché l’irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inosservanza può essere fatta valere soltanto da quest’ultima che dall’evento interruttivo può essere pregiudicata e non anche dalle altre parti le quali non risentendo di alcun pregiudizio non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza ciononostante pronunciata Cass. civ. sez. I 21 luglio 2016 n. 15031

La violazione delle norme sull’interruzione del processo determina la nullità di tutti gli atti compiuti successivamente al verificarsi dell’evento interruttivo o alla dichiarazione o notificazione di esso; tuttavia trattasi di nullità relativa eccepibile ex art. 157 c.p.c. soltanto dalla parte nel cui interesse sono poste le norme sull’interruzione e cioè dalla parte colpita dall’evento interruttivo Cass. civ. sez. III 28 novembre 2007 n. 24762 

L’interruzione del processo dovuta alla morte del procuratore costituito di una delle parti si verifica ope legis e in virt del combinato disposto degli artt. 304 e 298 primo comma c.p.c. comporta la preclusione del compimento di ogni attività processuale ovvero l’inefficacia degli atti processuali compiuti successivamente all’evento interruttivo Cass. civ. sez. I 24 febbraio 2004 n. 3623

La morte (come la radiazione o la sospensione) dell’unico procuratore a mezzo del quale una parte è costituita nel giudizio di merito (intervenuta nel caso di specie tra l’udienza di precisazione delle conclusioni e quella di discussione) determina automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza quindi che occorra perché si perfezioni la fattispecie interruttiva dichiarazione o notificazione dell’evento necessaria invece nel caso di morte o perdita di capacità della parte ex art. 300 c.p.c.) e la interruzione del processo preclude ogni ulteriore attività processuale (artt. 304 e 298 c.p.c.) che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza con la conseguenza che la nullità che vizi la sentenza di appello potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell’art. 372 c.p.c. e che nel caso di accoglimento del ricorso la sentenza ai sensi dell’art. 383 stesso codice dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell’evento interruttivo Cass. civ. sez. III 16 aprile 1997 n. 3279 

Il divieto di compiere atti del procedimento durante l’interruzione del processo sancito dagli artt. 304 298 c.p.c. non si riferisce a quelli diretti alla prosecuzione o alla declaratoria di estinzione del processo Cass. civ. sez. I 7 giugno 1995 n. 6431

La riunione di più cause in unico processo comporta che la vicenda interruttiva ancorché relativa solo alle parti di una delle cause riunite opera rispetto all’intero procedimento e dunque per tutte le cause in esso confluite per cui non essendo ammissibile un’interruzione parziale non è dato distinguere tra i vari rapporti dedotti in giudizio al fine di escludere il fenomeno interruttivo per quelli cui risultino estranei i litiganti riguardo ai quali si sono verificati gli eventi che hanno dato causa all’interruzione. Solo quando venga anche implicitamente disposta la separazione delle cause è possibile infatti evitare che l’effetto interruttivo investa tutte le parti del simultanus processus Cass. civ. sez. I 1° ottobre 2002 n. 14102

 

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