In tema di interruzione del processo per morte della persona fisica il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall’evento interruttivo notificato individualmente nei confronti dei chiamati all’eredità è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica se quest’ultimo rivesta la qualità di successore del “de cuius”. (Così statuendo la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva rilevato l’irregolare instaurazione del contraddittorio in sede di gravame e rigettato l’appello avendo gli intimati già rinunciato all’eredità al momento della proposizione dell’istanza di prosecuzione del giudizio) Cass. civ. sez. V- 29 marzo 2017 n. 8051
In caso di interruzione del processo in cui siano state riunite più cause l’atto di riassunzione posto in essere da una sola delle parti ha l’effetto di impedire l’estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre qualora le stesse – destinatarie della notifica dell’atto di riassunzione – si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le domande principali e riconvenzionali già appartenenti alle cause riunite senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad un autonoma riassunzione Cass. civ. sez. III 26 maggio 2014 n. 11686
In tema di riunione e separazione di cause i processi in cui sono riunite più cause distinte connesse ma autonome possono essere legittimamente riassunti o proseguiti dopo la dichiarazione di interruzione del procedimento anche limitatamente ad alcuni soltanto dei rapporti da cui sono composte poiché su ogni parte grava l’onere di riattivare il processo relativamente alle domande per le quali ha interesse a una pronuncia di merito Cass. civ. sez. II 26 luglio 2010 n. 17533
Il termine di sei mesi stabilito dall’art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto successivamente alla costituzione della parte ha natura perentoria mentre è meramente ordinatorio il termine che il giudice ai sensi dell’art. 303 c.p.c. assegna secondo il suo prudente apprezzamento per la notifica da parte dell’istante alla controparte dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza. Pertanto qualora quest’ultimo termine non sia stato fissato dal giudice è sufficiente che si provveda alla notifica con un congruo intervallo temporale tra la notifica stessa e l’udienza tale da consentire alla controparte già costituita in giudizio un adeguato margine per le proprie difese Cass. civ. sez. III 19 giugno 2009 n. 14353
Se nel corso del giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile quest’ultimo venga posto in liquidazione coatta amministrativa il giudizio che sia stato interrotto a causa della liquidazione coatta deve essere riassunto nei confronti del commissario liquidatore il quale deve necessariamente partecipare al giudizio mentre non è sufficiente la riassunzione nei soli confronti dell’impresa designata Cass. civ. sez. III 3 luglio 2008 n. 18208
Il ricorso per riassunzione del processo interrotto per morte di una delle parti (in relazione alla previsione di cui all’art. 303 c.p.c.) è valido qualora esso contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire senza la necessità che siano riprodotti nel ricorso tutti gli estremi della domanda proposta Cass. civ. sez. II 29 maggio 2007 n. 12506
In tema di riassunzione del processo interrotto il codice di rito non prevede che alla parte che ha presentato l’istanza di riassunzione sia comunicato a cura della cancelleria il decreto con il quale ai sensi dell’art. 303 c.p.c. viene fissata l’udienza ed assegnato il termine per la notifica del ricorso e del decreto medesimo alle altre parti nè che tale provvedimento sia da annotare nei registri di cancelleria. Pertanto grava sul ricorrente l’onere di informazione e di verificazione eventualmente tramite la consultazione del fascicolo d’ufficio onde adempiere all’onere di tempestiva notificazione su di esso incombente Cass. civ. sez. I 8 luglio 2005 n. 14371
Per la valida riassunzione del processo sospeso o interrotto l’istante può utilizzare anziché la comparsa o il ricorso al giudice per la fissazione dell’udienza di prosecuzione la citazione della parte ad udienza fissa la cui idoneità al raggiungimento dello scopo previsto nell’art. 297 cod. proc. civ. resta condizionata all’avvenuta notifica dell’atto alla controparte prima della scadenza del termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio Cass. civ. sez. III 6 maggio 2015 n. 9000
L’atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente con la conseguenza che tale atto non deve necessariamente riproporre tutte le pretese in precedenza avanzate dalla parte dovendosi presumere in difetto di elementi contrari che le stesse siano mantenute ferme ancorché non trascritte Cass. civ. sez. II 27 ottobre 2011 n. 22436
L’atto di riassunzione del processo essendo un atto di impulso processuale destinato essenzialmente a riattivare il corso del processo non ha l’autonoma e distinta efficacia interruttiva della prescrizione attribuita agli atti indicati nei primi due commi dell’art. 2943 c.c.; i suoi effetti pertanto restano assorbiti e travolti dalla successiva estinzione del processo che con esso sia tardivamente riassunto a meno che lo stesso possa essere considerato ricorrendone gli estremi come atto di costituzione in mora a tal fine necessitando per la notificazione dell’atto stesso alla parte personalmente (od al suo rappresentante sostanziale) e non già al suo procuratore “ad litem” il cui potere di rappresentanza è circoscritto all’esplicazione delle attività rientranti nella tutela del processuale del diritto controverso Cass. civ. sez. III 13 dicembre 2010 n. 25126
In tema di riassunzione del processo interrotto la notificazione al soggetto colpito dall’evento interruttivo o ai suoi aventi causa è essenziale per la ricostituzione del rapporto processuale mentre la notificazione alle altre parti assolve alla più limitata finalità di consentire ad esse di partecipare alla successiva fase del giudizio ai fini della quale è sufficiente il mandato rappresentativo e difensivo a suo tempo conferito. Ne consegue che ove la parte non sia rimasta assente ma abbia partecipato alla successiva fase del processo conservando senza il compimento di particolari formalità l’originaria posizione la controversia deve essere decisa anche nei suoi confronti. (Nella specie il difensore del ricorrente e di altra parte processuale – entrambe opponenti un decreto ingiuntivo – aveva riassunto il giudizio spendendo il nome della seconda pur avendo dichiarato nel verbale di udienza di essere presente «per gli attori» la S.C. in applicazione del principio soprariportato ha cassato la sentenza di appello che aveva omesso di pronunziare sul merito della causa anche con riferimento al ricorrente) Cass. civ. sez. II 18 aprile 2007 n. 9195
Il ricorso per riassunzione del processo interrotto per la morte di una delle parti deve contenere ai sensi dell’art. 303 secondo comma c.p.c. gli «estremi della domanda» per esigenze di conoscenza da parte degli eredi (e ciò a differenza dell’ipotesi in cui l’evento interruttivo riguardi il procuratore). Ad un tal riguardo pur se non è necessario che siano riprodotti nell’atto tutti gli estremi della domanda proposta occorre tuttavia che siano resi noti – in particolare agli eredi della parte defunta non costituiti in proprio nella precedente fase processuale – tutti gli elementi idonei all’identificazione della causa e del suo oggetto con la conseguenza che in mancanza di detti indispensabili requisiti formali l’atto deve ritenersi nullo in quanto inidoneo a raggiungere il suo scopo Cass. civ. sez. II 24 marzo 2004 n. 5895
E’ nulla la notifica eseguita ai sensi dell’art. 139 commi 3 e 4 c.p.c. che si è completata con la spedizione avvenuta dopo la morte del destinatario e comunque dopo l’udienza di comparizione delle parti dovendosi escludere in tal caso la regolare costituzione del rapporto processuale; ne consegue l’invalidità della notifica dell’atto in riassunzione effettuata ai sensi dell’art. 303 comma 2 c.p.c. prevista invece in ipotesi tassative a condizione che il processo sia validamente instaurato nei confronti della parte originaria successivamente deceduta. Gli eredi rimasti contumaci possono appellare la sentenza e il giudice di secondo grado o in sua vece la Cassazione deve dichiarare la nullità del giudizio e rimettere le parti ex art. 354 comma 1 c. p. c. davanti al primo giudice Cass. civ. sez. II 2 agosto 2019 n. 20867
Nel processo civile in caso di morte di una delle parti ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori la verifica della qualità di eredi dei chiamati all’eredità non è necessaria nell’ipotesi in cui l’atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l’anno dal decesso ai sensi dell’art. 303 comma 2 c.p.c. in quanto tale disposizione affranca il notificante dall’onere di ricercare le prove dell’accettazione dell’eredità la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall’apertura della successione sicché durante detto periodo la parte non colpita dall’evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della “legittimatio ad causam” del semplice chiamato. Per converso il chiamato all’eredità pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell’atto di riassunzione ha l’onere di contestare costituendosi in giudizio l’effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione Cass. civ. sez. III 28 giugno 2019 n. 17445
Per effetto della riassunzione effettuata nei confronti degli eredi della parte defunta con atto ad essi notificato impersonalmente ai sensi dell’art. 303 comma 2 c.p.c. il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi noto o ignoto costituito o contumace con la conseguenza che la causa deve essere decisa nel merito nei confronti di ciascuno di essi Cass. civ. sez. III 29 settembre 2017 n. 22797
In caso di morte della parte la notificazione tempestivamente effettuata impersonalmente e collettivamente nei confronti degli eredi ex art. 303 c.p.c. è idonea a validamente riassumere il giudizio ed integrare il contraddittorio anche nei confronti di colui che a seguito di rinunzia all’eredità effettuata dal proprio dante causa originario chiamato all’eredità della parte deceduta succeda a quest’ultima per rappresentazione non rilevando che la rinunzia sia avvenuta oltre l’anno dalla morte del “de cuius” posto che in caso di successione per rappresentazione la chiamata all’eredità deve considerarsi avvenuta per il rappresentante fin dal momento di apertura della successione medesima. Cass. civ. sez. III 18 settembre 2015 n. 18319
Nel caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte – costituita a mezzo procuratore – la notificazione dell’atto riassuntivo entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte defunta nell’ultimo domicilio del defunto ai sensi dell’art. 303 secondo comma cod. proc. civ. sicché in tale ipotesi tutti gli eredi noti o ignoti sono partecipi del processo che prosegue eventualmente nella loro contumacia senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio Cass. civ. sez. II 12 gennaio 2015 n. 217
La forma di notificazione agevolata agli eredi della parte defunta prevista dall’art. 303 comma secondo c.p.c. – che costituisce una rilevante deroga ai principi della esatta identificazione nominativa della parte citata in giudizio e del luogo presso cui la notificazione deve essere eseguita – trova fondamento nella presunzione legale che gli eredi nel periodo di un anno dalla morte facciano capo al domicilio del “de cuius” per tutte le questioni o i rapporti inerenti la successione la quale presunzione può avere come punto di riferimento oggettivo esclusivamente l’evento stesso del decesso. Ne consegue che il citato art. 303 secondo comma non può essere interpretato nel senso che l’anno durante il quale è consentita la citazione in riassunzione degli eredi della parte defunta in via impersonale nell’ultimo domicilio del “de cuius” decorra dalla conoscenza che la parte abbia dell’evento interruttivo Cass. civ. sez. II 20 ottobre 2008 n. 25548
Qualora a seguito di morte di una parte il processo venga proseguito da altro soggetto nella dedotta qualità di unico erede del defunto spetta alla controparte che eccepisca la non integrità del contraddittorio per l’esistenza di altri coeredi fornire la relativa prova. (Nella fattispecie la S.C. ha rigettato l’eccezione di difetto di contraddittorio sollevata dai ricorrenti solo in sede di legittimità non emergendo dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito gli elementi posti a fondamento dell’eccezione) Cass. civ. sez. II 18 luglio 2019 n. 19400
Se nel giudizio di risarcimento del danno proposto nei confronti di più convenuti obbligati solidali muoia uno di essi è facoltà dell’attore riassumere il giudizio nei confronti soltanto della parte non colpita dall’evento interruttivo trattandosi di cause scindibili. In tal caso ove il convenuto nei cui confronti il giudizio è regolarmente riassunto intenda coltivare la propria domanda di manleva o di accertamento della responsabilità esclusiva dell’altro convenuto ha l’onere di provvedere lui a quella riassunzione cui non ha provveduto l’attore né può lamentare alcuna lesione del diritto di difesa ove ciò non faccia ed il processo sia proseguito soltanto nei suoi confronti Cass. civ. sez. III 8 maggio 2012 n. 6924
Alla luce di una interpretazione dell’art. 303 secondo comma c.p.c. conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa di cui all’art. 111 Cost. per la riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i convenuti in riassunzione come eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti qualora non sia conosciuta – o conoscibile con l’ordinaria diligenza – alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia indegnità premorienza o altra causa) gravando sui predetti convenuti l’onere di dimostrare tempestivamente il contrario Cass. civ. sez. III 14 ottobre 2011 n. 21287
La mancata riassunzione del giudizio di primo grado interrotto per morte di una delle parti nei confronti di tutti gli eredi di essa indipendentemente dalla loro successione nel rapporto sostanziale controverso o dalla scindibilità di questo non determina l’estinzione del processo né la riduzione dell’oggetto di esso per la corrispondente quota bensì la necessità a pena di nullità dell’intero giudizio dell’integrazione del contraddittorio Cass. civ. sez. III 12 settembre 2011 n. 18645
In tema di riassunzione del processo interrotto i soggetti già costituiti nella fase precedente all’interruzione i quali a seguito della riassunzione ad opera di altra parte si presentino all’udienza a mezzo del loro procuratore non possono essere considerati contumaci ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo diverso ed autonomo dal precedente ma mira unicamente a far riemergere quest’ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa Cass. civ. sez. II 19 agosto 2019 n. 21480
Ove all’interruzione del processo segua una riassunzione c.d. non modificativa – nella quale cioè resti invariato il soggetto del rapporto processuale – gli effetti delle domande o delle eccezioni proposte dalla parte non colpita dall’evento interruttivo permangono inalterati anche nel caso in cui quest’ultima non si costituisca nuovamente in giudizio a seguito della riassunzione Cass. civ. sez. III 15 aprile 2019 n. 10445
In seguito alla riassunzione del processo interrotto la parte già costituita che non rinnovi il proprio atto di costituzione pur dovendo essere dichiarata contumace conserva il diritto alla liquidazione delle spese fino al momento dell’interruzione atteso che sino ad allora essa era stata regolarmente costituita e che la contumacia non implica alcun abbandono delle domande già proposte Cass. civ. sez. III 16 dicembre 2014 n. 26372
Alla stregua del collegamento della disposizione contenuta nell’art. 303 c.p.c. con quella di portata generale dell’art. 125 disp. att. c.p.c. dopo l’interruzione del processo la parte contro la quale il ricorso deve essere riassunto e non adempie all’obbligo di una specifica costituzione va considerata contumace ed il ricorso incidentale non può essere esaminato se ad essa è stato notificato l’atto riassuntivo del processo già interrotto dovendosi applicare le disposizioni sul procedimento in contumacia tra le quali l’art. 292 c.p.c. atteso che nel giudizio in riassunzione deve esprimersi almeno la volontà di conservare gli effetti del ricorso incidentale Cass. civ. sez. lav. 26 settembre 2011 n. 19613
In tema di riassunzione del processo interrotto i soggetti già costituiti nella fase precedente all’interruzione i quali a seguito della riassunzione ad opera di altra parte si presentino all’udienza a mezzo del loro procuratore non possono essere considerati contumaci ancorché non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo diverso ed autonomo dal precedente ma mira unicamente a far riemergere quest’ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa Cass. civ. sez. I 23 settembre 2003 n. 14100.