Art. 302 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Prosecuzione del processo

Articolo 302 - codice di procedura civile

Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire (305) il processo può avvenire all’udienza o a norma dell’articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza (289), la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati (137) alle altre parti (170) a cura dell’istante.

Articolo 302 - Codice di Procedura Civile

Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire (305) il processo può avvenire all’udienza o a norma dell’articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza (289), la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati (137) alle altre parti (170) a cura dell’istante.

Massime

L’atto di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo come quello dovuto alla morte del difensore non deve essere notificato alla parte contumace; infatti il contumace deve essere posto a conoscenza mediante la relativa notificazione dell’atto riassuntivo solo quando questo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale perché in tal caso la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione Cass. civ. sez. II 24 maggio 2018 n. 13015

In caso di decesso della parte costituita in giudizio la costituzione volontaria per la prosecuzione dello stesso da parte della vedova in assenza di spendita della qualità di erede può costituire in relazione all’oggetto del giudizio (nella specie equo indennizzo) e alle altre circostanze processuali accettazione tacita dell’eredità ai sensi degli artt. 474 e 476 c.c. rilevante ai fini della prosecuzione del giudizio ex art 299 c.p.c Cass. civ. sez. lav. 2 settembre 2003 n. 12780   

La costituzione in giudizio del successore universale di una delle parti effettuata prima della dichiarazione della perdita di capacità del soggetto da parte del suo procuratore costituito in una delle fasi del processo (nella specie costituzione di società incorporante avvenuta in Cassazione in sede di regolamento di competenza) impedisce l’interruzione del processo al momento in cui venga effettuata la dichiarazione medesima a norma dell’art. 300 c.p.c. con la conseguenza che non è necessaria alcuna procedura per la riattivazione del processo mai interrotto nel quale la parte (in proprio o in persona del successore) è stata sempre ritualmente presente Cass. civ. sez. lav. 16 giugno 2000 n. 8197

Le norme che disciplinano l’interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita del relativo evento con la conseguenza che difetta d’interesse l’altra parte a dolersi dell’irrituale continuazione del processo Cass. civ. sez. II 11 settembre 1999 n. 9672

In tema di interruzione del processo per morte o impedimento del procuratore di una delle parti il termine per la prosecuzione del processo decorre dalla data in cui la parte rimasta priva di procuratore ha avuto dell’evento conoscenza legale risultante da dichiarazione della medesima ovvero da comunicazione certificazione o notificazione dell’evento ad essa eseguita. Non si ha conoscenza legale quando la dichiarazione dell’evento interruttivo provenga da dichiarazione resa dal procuratore della parte avversa tranne che questa sia resa in una udienza nella quale sia stata presente la parte rimasta priva di difensore Cass. civ. sez. III 7 ottobre 1998 n. 9918

L’atto riassuntivo del processo essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l’evento interruttivo deve essere notificato – come richiede l’art. 302 c.p.c. – con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci non rientrando un tale atto neppure a seguito della decisione della Corte costituzionale del 6 giugno 1989 n. 317 nell’elenco di quelli tassativamente indicati nell’art. 292 c.p.c. per i quali è prescritta la notificazione al contumace Cass. civ. sez. II 3 settembre 1998 n. 8728

Se la parte sostituisce immediatamente il difensore deceduto conferendo idonea procura ad un altro che la deposita il processo non ha ragione di esser interrotto (art. 301 c.p.c.) perché può  procedere regolarmente Cass. civ. sez. III 2 marzo 1998 n. 2264

È valida la prosecuzione del processo dal successore universale di una parte estinta – nella specie società incorporante – mediante costituzione con comparsa conclusionale e quindi dopo la precisazione delle conclusioni e prima dell’udienza di discussione Cass. civ. sez. III 29 dicembre 1997 n. 13090

L’interruzione del processo per il decesso della parte è disposta a protezione dei successori a titolo universale della parte deceduta i quali rimangono privi di tutela processuale. Pertanto solo ad essi è consentita la prosecuzione del processo nella forma del semplice deposito di una memoria di costituzione con la procura al difensore (art. 302 c.p.c.) quando si sia verificata una prosecuzione di fatto del processo e non anche al successore a titolo particolare nel diritto controverso che non sia già intervenuto in causa Cass. civ. sez. I 25 luglio 1996 n. 6721

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