Art. 3 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO - Pendenza di lite davanti a giudice straniero

Articolo 3 codice procedura civile

(1)[La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa.]

Articolo 3 codice procedura civile

(1)[La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa.]

Note

(1) Articolo abrogato dall’art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, con decorrenza dal 1° settembre 1995.

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