Art. 299 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Morte o perdita della capacità prima della costituzione

Articolo 299 - codice di procedura civile

Se prima della costituzione in cancelleria (165, 166, 271) o all’udienza davanti al giudice istruttore (171, 183), sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio (75; 43 l. fall.) di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza (110) il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente (302, 305), oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione (303), osservati i termini di cui all’articolo 163-bis (286, 328; 125 att.).

Articolo 299 - Codice di Procedura Civile

Se prima della costituzione in cancelleria (165, 166, 271) o all’udienza davanti al giudice istruttore (171, 183), sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio (75; 43 l. fall.) di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza (110) il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente (302, 305), oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione (303), osservati i termini di cui all’articolo 163-bis (286, 328; 125 att.).

Massime

L’art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e qualora la morte della parte si sia verificata dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l’automatica interruzione del processo a prescindere sia dalla conoscenza che dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice sia da qualsiasi attività diretta a determinarla giacché l’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che ove sia mancata l’attivazione degli strumenti previsti per la prosecuzione o riattivazione tutti gli atti del processo – non esclusa la sentenza con la quale lo stesso venga definito – posti in essere dopo l’evento interruttivo restano insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte investita dal suddetto evento e vanno considerati nulli Cass. civ. sez. II 31 luglio 2013 n. 18351

I «rappresentanti legali» la cui morte per il disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c. è causa di interruzione del processo sono soltanto coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti dotati di una propria autonoma soggettività Cass. civ. sez. II 13 agosto 2004 n. 15735

Quando il mandato al difensore sia stato conferito contestualmente da piparti la circostanza della morte di una di esse prima della costituzione in giudizio estingue il mandato solo nei confronti di quest’ultima conservando invece la sua validità rispetto alle altre parti conferenti Cass. civ. sez. III 19 luglio 2002 n. 10569.

La morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario ad negotia costituito tramite procuratore legale in tanto ha rilevanza processuale ed importa l’interruzione del processo in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale restando irrilevante che la morte della parte sia nota al giudice ed alla controparte sopravvivendo la rappresentanza processuale per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte al decesso del mandante; mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario gli atti (in essi compresa la nomina di un procuratore ad processum) che siano stati compiuti dal mandatario prima di conoscere l’estinzione del mandato (per morte del mandante) restano validi sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi (salva da parte di questi ultimi la ratifica dell’operato del mandatario) Cass. civ. sez. III 18 gennaio 2001 n. 721

Poiché in ipotesi si sopravvenienza del fallimento della parte all’instaurazione del giudizio anteriormente alla costituzione l’art. 299 c.p.c. dispone l’interruzione automatica del processo rilevabile d’ufficio da parte del giudice deve ritenersi che analogamente nell’ipotesi di controversia proposta da una parte che sia già stata dichiarata fallita la perdita della capacità processuale di tale parte sia rilevabile d’ufficio dal giudice atteso che in tale caso la perdita della capacità si evidenzia in modo ancora più radicale rispetto al caso previsto dall’art. 299 cit Cass. civ. sez. II 28 maggio 2007 n. 12483 

Se prima della costituzione in appello sopravviene la perdita della capacità di stare in giudizio (nella specie: per intervenuta dichiarazione di fallimento) della parte cui sia stata notificata l’impugnazione il processo è automaticamente interrotto ai sensi dell’art. 299 c.p.c. applicabile anche in appello ex art. 359 dello stesso codice; né il procuratore della medesima parte è abilitato a costituirsi per rendere la dichiarazione di cui all’art. 300 c.p.c. atteso che detta perdita di capacità produce altresì l’estinzione del mandato ancorché originariamente conferito per entrambi i gradi Cass. civ. sez. I 14 marzo 2001 n. 3661

Nell’ipotesi di fusione per incorporazione antecedente l’introduzione dell’art. 2504 bis c.c. (1 gennaio 2004) la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici di quella incorporata così come nei giudizi pendenti che proseguono automaticamente nei suoi confronti senza alcuna interruzione ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c anche se la società incorporata deve ritenersi estinta sicché in tal caso la sentenza emessa nei confronti di un soggetto diverso da quello nei cui confronti era stata proposta l’azione non determina alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sul piano soggettivo in relazione all’individuazione delle parti processuali Cass. civ. sez. III 25 ottobre 2016 n. 21482  

La cancellazione della società dal registro delle imprese determinandone l’estinzione priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte si dà un evento interruttivo disciplinato dall’art. 299 c.p.c. con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci successori della società ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe pistato possibile l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata a pena d’inammissibilità dai soci o nei confronti dei soci atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non pueccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto correttamente eseguita la rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di cassazione) Cass. civ. sez. V 20 settembre 2013 n. 21517

Per il disposto degli artt. 299 e 300 secondo comma c.p.c. la morte della parte (avvenuta tra l’emissione della sentenza non definitiva e l’udienza di prosecuzione del giudizio) non determina l’interruzione del processo ove gli unici eredi legittimi (i figli già costituiti in giudizio in sostituzione della madre deceduta anteriormente) dichiarino con apposito atto ex art. 300 c.p.c. di voler continuare il processo anche in sostituzione dell’altro genitore deceduto. Ne consegue che il contraddittorio in grado di appello si instaura legittimamente e integralmente nei confronti degli aventi interesse e titolo ove (come nella specie è avvenuto) si proceda (oltre che ad una notifica non dovuta nei confronti della parte deceduta) alla corretta notifica nei confronti delle parti costituite senza alcun richiamo

o specificazione della loro qualità di successori a titolo particolare di alcuno o entrambi i genitori dal momento che tale obbligo non può ritenersi sussistente in seguito alla prosecuzione volontaria del processo e alla novazione soggettiva del rapporto processuale Cass. civ. sez. II 2 febbraio 2011 n. 2433

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica qualora la morte della parte costituita in giudizio sia notificata successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. richiamato dall’art. 281 quinquies dev’essere dichiarata l’interruzione del processo non potendo trovare applicazione l’art. 300 quarto comma seconda parte c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis” anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 46 comma tredicesimo della L. 18 giugno 2009 n. 69) in quanto tale ipotesi non è parificabile al caso in cui l’evento interruttivo si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio che nella disciplina introdotta dalla L. n. 353 del 1990 è equiparata al momento in cui dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni viene a scadere il termine per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica Cass. civ. sez. I 30 ottobre 2009 n. 23042

L’art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e verificandosi la morte della parte dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l’automatica interruzione del processo a prescindere sia dalla conoscenza che dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice sia da qualsiasi attività diretta a determinarla giacché l’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione dovendosi altresì escludere – a causa dell’estinzione del mandato ancorché originariamente conferito per entrambi i gradi – che il procuratore della parte deceduta sia abilitato a costituirsi per rendere la dichiarazione di cui all’art. 300 c.p.c Cass. civ. sez. lav. 17 agosto 2004 n. 16020

L’interruzione del processo ex art. 299 c.p.c. per morte o perdita della capacità della parte prima della costituzione da cui può derivare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 305 c.p.c. (in combinato disposto con il terzo comma dell’art. 307 dello stesso codice) opera anche in appello e pure nei processi nei quali l’altra parte non si sia costituita in giudizio Cass. civ. sez. I 5 giugno 2003 n. 8988

La dichiarazione di interruzione del processo emessa erroneamente per difetto del presupposto richiesto dall’art. 300 c.p.c. non comporta la nullità degli atti successivi del processo che sia stato proseguito per impulso di una delle parti nel rispetto del contraddittorio con le altre. In tal caso si configura a seguito dell’omessa fissazione dell’udienza per il prosieguo una fattispecie equiparabile in via analogica a quella prevista dall’art. 289 c.p.c. (che prevede l’integrazione ad istanza di parte dei provvedimenti istruttori che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali) con il conseguente onere della parte di richiedere al giudice l’integrazione del provvedimento con la fissazione dell’udienza di prosecuzione della causa Cass. civ. sez. I 7 giugno 2000 n. 7710

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