Art. 298 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Effetti della sospensione

Articolo 298 - codice di procedura civile

Durante la sospensione (295, 296) non possono essere compiuti atti del procedimento.
La sospensione interrompe i termini in corso (152 ss), i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all’articolo precedente.

Articolo 298 - Codice di Procedura Civile

Durante la sospensione (295, 296) non possono essere compiuti atti del procedimento.
La sospensione interrompe i termini in corso (152 ss), i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all’articolo precedente.

Massime

Durante la sospensione del processo secondo l’art. 298 primo comma c.p.c. non possono essere compiuti atti del procedimento con la conseguenza che è inefficace in quanto funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del processo nonché causa di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi l’istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione ovvero prima del passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale senza che rilevi al fine del superamento di detta sanzione il sopravvenuto venir meno della medesima causa Cass. civ. sez. II 14 febbraio 2013 n. 3718

Quando il processo sospeso viene proseguito le parti già costituite prima della sospensione conservano tale qualità quand’anche non dovessero comparire in udienza e non possono perciò essere dichiarate contumaci Cass. civ. sez. III 23 luglio 2012 n. 12790

L’articolo 298 c.p.c. secondo cui durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento implica il divieto anche di quegli atti processuali diretti alla riattivazione del processo se compiuti prima del passaggio in giudicato della decisione definitiva della causa pregiudiziale che ai sensi dell’art. 295 c.p.c. ha provocato la sospensione. Ne consegue in tale ipotesi la nullità della sentenza emessa nel processo sospeso Cass. civ. sez. II 4 marzo 2004 n. 4427

Durante la sospensione del processo secondo l’art. 298 primo comma c.p.c. non possono essere compiuti atti del procedimento con la conseguenza che è inefficace in quanto funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del processo nonché causa di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi l’istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione ovvero prima del passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale senza che rilevi al fine del superamento di detta sanzione il sopravvenuto venir meno della medesima causa Cass. civ. sez. II 14 febbraio 2013 n. 3718

Quando il processo sospeso viene proseguito le parti già costituite prima della sospensione conservano tale qualità quand’anche non dovessero comparire in udienza e non possono perciò essere dichiarate contumaci Cass. civ. sez. III 23 luglio 2012 n. 12790 

L’articolo 298 c.p.c. secondo cui durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento implica il divieto anche di quegli atti processuali diretti alla riattivazione del processo se compiuti prima del passaggio in giudicato della decisione definitiva della causa pregiudiziale che ai sensi dell’art. 295 c.p.c. ha provocato la sospensione. Ne consegue in tale ipotesi la nullità della sentenza emessa nel processo sospeso Cass. civ. sez. II 4 marzo 2004 n. 4427

Ove il giudizio instaurato dal lavoratore avverso il provvedimento di licenziamento sia sospeso per la pendenza di un procedimento penale il divieto sancito dall’art. 298 c.p.c. di compiere durante la sospensione atti del procedimento non impedisce l’emanazione di provvedimenti d’urgenza di reintegra nel posto di lavoro essendo questi diretti ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione nel merito dalla quale restano assorbiti; in tal ipotesi legittimamente il giudice che ha emesso il provvedimento d’urgenza può fissare il termine per la riassunzione del giudizio a partire dalla data di definizione del procedimento penale disponendo in tal modo (implicitamente) la riunione del procedimento cautelare a quello ordinario. Né per tale circostanza il provvedimento – che ha natura di ordinanza – può qualificarsi sentenza (autonomamente impugnabile) che ricorre solo quando il provvedimento del giudice risolve con efficacia di giudicato questioni attinenti ai presupposti alle condizioni processuali o al merito della controversia Cass. civ. sez. lav. 14 giugno 1990 n. 5779

Gli atti processuali compiuti durante la sospensione del processo dovuta alla pendenza di istanza di ricusazione del giudice sono affetti da nullità in quanto a norma dell’art. 298 c.p.c. durante la sospensione non possono essere compiuti atti del processo; tuttavia la nullità che colpisce tali atti è insanabile e travolge anche gli atti compiuti prima della proposizione dell’istanza di ricusazione solo nell’ipotesi in cui questa sia accolta poiché in tal caso la nullità deriva da un vizio relativo alla costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.); se invece l’istanza di ricusazione viene respinta la nullità può essere sanata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato e cioè se esso sia stato compiuto col rispetto delle regole del contraddittorio. Ne deriva che la pronuncia e il deposito del lodo in pendenza dell’istanza di ricusazione di un arbitro non sono viziati da nullità nel caso in cui l’istanza di ricusazione sia respinta trattandosi di atti che non richiedevano alcuna specifica attività delle parti Cass. civ. sez. I 25 giugno 1979 n. 3523 

 

o instaurato dal lavoratore avverso il provvedimento di licenziamento sia sospeso per la pendenza di un procedimento penale il divieto sancito dall’art. 298 c.p.c. di compiere durante la sospensione atti del procedimento non impedisce l’emanazione di provvedimenti d’urgenza di reintegra nel posto di lavoro essendo questi diretti ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione nel merito dalla quale restano assorbiti; in tal ipotesi legittimamente il giudice che ha emesso il provvedimento d’urgenza può fissare il termine per la riassunzione del giudizio a partire dalla data di definizione del procedimento penale disponendo in tal modo (implicitamente) la riunione del procedimento cautelare a quello ordinario. Né per tale circostanza il provvedimento – che ha natura di ordinanza – può qualificarsi sentenza (autonomamente impugnabile) che ricorre solo quando il provvedimento del giudice risolve con efficacia di giudicato questioni attinenti ai presupposti alle condizioni processuali o al merito della controversia Cass. civ. sez. lav. 14 giugno 1990 n. 5779

Gli atti processuali compiuti durante la sospensione del processo dovuta alla pendenza di istanza di ricusazione del giudice sono affetti da nullità in quanto a norma dell’art. 298 c.p.c. durante la sospensione non possono essere compiuti atti del processo; tuttavia la nullità che colpisce tali atti è insanabile e travolge anche gli atti compiuti prima della proposizione dell’istanza di ricusazione solo nell’ipotesi in cui questa sia accolta poiché in tal caso la nullità deriva da un vizio relativo alla costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.); se invece l’istanza di ricusazione viene respinta la nullità può essere sanata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato e cioè se esso sia stato compiuto col rispetto delle regole del contraddittorio. Ne deriva che la pronuncia e il deposito del lodo in pendenza dell’istanza di ricusazione di un arbitro non sono viziati da nullità nel caso in cui l’istanza di ricusazione sia respinta trattandosi di atti che non richiedevano alcuna specifica attività delle parti Cass. civ. sez. I 25 giugno 1979 n. 3523 

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