Art. 289 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Integrazione dei provvedimenti istruttori

Articolo 289 - codice di procedura civile

I provvedimenti istruttori (176, 280), che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte (122 att.) o d’ufficio, entro il termine perentorio (152) di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione (137) o comunicazione (136) se prescritte (176).
L’integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale (280) e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto (135) che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere 136.

Articolo 289 - Codice di Procedura Civile

I provvedimenti istruttori (176, 280), che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte (122 att.) o d’ufficio, entro il termine perentorio (152) di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione (137) o comunicazione (136) se prescritte (176).
L’integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale (280) e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto (135) che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere 136.

Massime

Qualora il giudice pronunciando sentenza non definitiva ometta di emanare separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio non opera l’art. 289 c.p.c. riguardante i provvedimenti istruttori non contenenti la fissazione dell’udienza successiva e del termine entro cui le parti devono compiere atti processuali né sono applicabili analogicamente le norme sull’interruzione del processo (artt. 299 e 300 c.p.c.) che consegue ad eventi specifici che colpiscono la parte ovvero la disposizione per cui il termine determinato dal giudice per la rinnovazione della citazione la prosecuzione riassunzione o integrazione del giudizio non può superare i sei mesi (art. 307 terzo comma c.p.c.) o quelle che stabiliscono un termine di sei mesi per la riassunzione della causa (artt. 50 54 ecc. c.p.c.) le quali tutte postulano un onere di iniziativa a carico della parte all’uopo di compiere il prosieguo nello stesso o in altro grado del procedimento; mentre un onere siffatto non esiste nella situazione suindicata ma la prosecuzione del processo resta rimessa all’adempimento da parte del giudice dei suoi doveri istituzionali salva la facoltà dell’interessato di avvalersi di un atto riassuntivo come mezzo al fine di riprendere il contatto con l’ufficio giudiziario ed in quella sede instare per l’emissione del provvedimento istruttorio omesso Cass. civ. sez. II 16 giugno 1983 n. 4137

Qualora il giudice istruttore ammessa la prova testimoniale non abbia fissato la relativa udienza la parte interessata ha l’onere di chiedere la fissazione entro sei mesi dall’udienza di ammissione ai sensi dell’art. 289 c.p.c. a pena di decadenza dalla prova Cass. civ. sez. III 17 giugno 1977 n. 2531

Per evitare l’estinzione del processo è sufficiente che entro il termine perentorio previsto dall’art. 289 c.p.c. sia presentata al giudice la istanza di parte diretta ad ottenere l’integrazione del provvedimento istruttorio che non contenga la fissazione della udienza successiva o del termine entro il quale debbansi compiere gli atti processuali a nulla rilevando che in tal caso il giudice provveda effettivamente all’integrazione dopo la scadenza del termine predetto Cass. civ. 31 luglio 1951 n. 2286.

Qualora il giudice pronunciando una sentenza parziale avesse omesso di emettere la separata ordinanza contenente i provvedimenti relativi all’ulteriore istruzione sulle questioni non decise la parte interessata non potrebbe in tale situazione avvalersi delle disposizioni dettate dall’art. 289 per l’integrazione dei provvedimenti istruttori ma avrebbe la sola possibilità di riprendere il giudizio con un atto riassuntivo diretto a provocare l’emanazione del provvedimento istruttorio omesso Cass. civ. 20 agosto 1949 n. 2375.

La sentenza che in se congloba sia pure ibridamente decisioni di merito e provvedimenti istruttori per la parte relativa a quest’ultimi cade sotto la disciplina dell’art. 289 c.p.c. il quale si applica a qualsiasi provvedimento istruttorio incompleto qualunque sia la forma o la denominazione dell’atto del giudice che lo racchiude intesa per provvedimento istruttorio ogni disposizione volta a conservare in vita e ad imprimere moto al processo per l’ulteriore normale suo corso Cass. civ. 25 giugno 1949 n. 1604.

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