Art. 288 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Procedimento di correzione

Articolo 288 - codice di procedura civile

Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto (135).
Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell’articolo 170 primo e terzo comma, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull’istanza il giudice provvede con ordinanza (91, 134), che deve essere annotata sull’originale del provvedimento.
Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione (133), il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente (137 ss., 327).
Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario (325) decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione (327; 121 att.).

Articolo 288 - Codice di Procedura Civile

Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto (135).
Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell’articolo 170 primo e terzo comma, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull’istanza il giudice provvede con ordinanza (91, 134), che deve essere annotata sull’originale del provvedimento.
Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione (133), il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente (137 ss., 327).
Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario (325) decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione (327; 121 att.).

Massime

Nell’ipotesi di errori materiali o di calcolo contenuti in un provvedimento giurisdizionale non è ammissibile il ricorso per cassazione rientrando nella esclusiva competenza del giudice che ha emesso il provvedimento contenente l’errore procedere alla sua eliminazione in contraddittorio delle parti ex artt. 287 e 288 c.p.c Cass. civ. sez. I 23 giugno 2000 n. 8526

In tema di correzione di errore materiale quando sia trascorso oltre un anno dal deposito dell’ordinanza di cui si chiede la correzione il ricorso deve essere notificato non al difensore ma alla parte personalmente in quanto l’art. 288 terzo comma c.p.c. pone il limite di un anno alla “perpetuatio” dell’ufficio del difensore ed all’efficacia dell’elezione di domicilio compiuta per il giudizio presumendosi la cessazione dell’incarico difensivo. La notifica al difensore tuttavia non è inesistente in quanto non si traduce nell’impossibilità di riconoscere nell’atto la rispondenza al modello legale della sua categoria ma si risolve in una mera violazione in tema di forma che dà luogo ad una nullità sanabile ex art. 160 c.p.c. con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria Cass. civ. sez. I 15 febbraio 2013 n. 3827

Poiché il provvedimento di correzione della sentenza ha natura amministrativa – senza modificare il contenuto della sentenza corretta servendo solo a eliminare meri errori materiali e perciò a rendere aderente l’elemento rappresentativo a quello sostanziale del decisum – e non introduce una nuova fase processuale costituendo solo un mero incidente nello stesso giudizio la procedura di correzione deve attivarsi a istanza delle sole parti nei cui confronti è stata emessa la sentenza che si intende correggere Cass. civ. sez. I 7 luglio 2000 n. 9065

Nel procedimento per correzione di errore materiale ove la parte non ricorrente si costituisca resistendo all’istanza di correzione e questa venga disposta deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite poiché contrariamente a quel che avviene nel caso contrario la parte all’esito del procedimento è divenuta tecnicamente parte soccombente. Cass. civ. sez. I 5 luglio 2019 n. 18221

Non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell’ordinanza che rigetta l’istanza di correzione materiale atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva e non quando si limiti al rigetto dell’istanza; in tal caso infatti il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l’interesse ad agire per l’impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione ricorrendone gli ulteriori presupposti mentre resta esclusa l’applicabilità dell’art. 288 comma 4 c.p.c. (In applicazione di tale principio la S.C. ha respinto il ricorso volto a denunziare in seno all’ordinanza con la quale era stata respinta l’istanza di correzione di errore materiale relativa alla decorrenza degli interessi su un credito pecuniario il riferimento ad una diversa data contenuto nella motivazione) Cass. civ. sez. VI 21 aprile 2017 n. 10067

I vizi che inficiano il provvedimento di correzione di una sentenza – che ha natura amministrativa e non decisoria per cui non è suscettibile di impugnazione autonoma nemmeno con il ricorso proposto a norma dell’art. 111 Cost. – si traducono in vizi della sentenza corretta e ciò non può non valere anche nel caso del lodo arbitrale corretto sicché devono essere fatti valere con l’impugnazione della sentenza medesima nella parte corretta con lo specifico mezzo per questo previsto. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto di correzione materiale di un lodo arbitrale Cass. civ. sez. I 29 settembre 2003 n. 14432 .

Nel procedimento di correzione di errore materiale avente natura sostanzialmente amministrativa iniziato con ricorso ritualmente notificato per la correzione dei dati anagrafici errati contenuti in sentenza relativi al luogo di nascita delle parti (nella specie del figlio e del padre naturale) non costituisce illegittimo mutamento della domanda bensì ammissibile precisazione della stessa la richiesta in sede di udienza di comparizione delle parti di aggiunta della modifica della data di nascita (nel caso del figlio naturale anticipata di due giorni per renderla conforme alle risultanze dei registri di stato civile) Cass. civ. sez. I 24 luglio 2003 n. 11458 .

La pronuncia di correzione di errori materiali (o di calcolo) è funzionale all’eliminazione di un errore che non incidendo sul contenuto sostanziale della decisione si risolve per converso in un difetto di corrispondenza tra il contenuto “ideale” della sentenza e la sua materiale rappresentazione mediante simboli grafici emergente ictu oculi dalla lettura del provvedimento. Detta pronuncia non richiede pertanto una motivazione diversa ed ulteriore rispetto alla esplicitazione dei passaggi logici e delle operazioni attraverso i quali si pone rimedio all’errore del giudice Cass. civ. sez. I 7 giugno 2000 n. 7712

L’ordinanza con la quale la corte di merito rigetti l’istanza di correzione di un errore materiale che sia stato precedentemente riscontrato dalla corte di legittimità è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 comma 7 Cost. in quanto il vizio di mancata conformazione è estraneo alla correzione della sentenza da errori od omissioni non essendo per l’effetto impugnabile con il rimedio di cui all’art. 288 comma 4 c.p.c. ma afferisce alla decisione del giudice del rinvio Cass. civ. sez. III 12 febbraio 2019 n. 3986

L’impugnazione (principale o incidentale) della sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione di omissioni o errori materiali o di calcolo che a norma dell’art. 288,comma 3 c.p.c. può essere proposta nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione può avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione e non anche il merito della sentenza impugnata. Per contro l’impugnazione della sentenza oggetto di correzione relativa al merito della sentenza va proposta a pena di inammissibilità nel termine ordinario decorrente dalla data della sentenza stessa e non della correzione Cass. civ. sez. VI 1 settembre 2017 n. 20691

Avverso l’ordinanza che dispone la correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 288 c.p.c. è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost. avente ad oggetto la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio ma altresì definitivo in quanto non impugnabile con il rimedio di cui all’ultimo comma del citato art. 288 preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell’uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto Cass. civ. sez. I 22 febbraio 2017 n. 4610

L’istanza di correzione di errore materiale non è mai oggetto di gravame in senso proprio anche quando rivolta al giudice dell’impugnazione della sentenza contenente l’errore che si chiede di correggere Cass. civ. sez. III 12 settembre 2014 n. 19284

Il rimedio dell’impugnazione delle sentenze relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione previsto dall’art. 288 quarto comma c.p.c. giacché preordinato esclusivamente al controllo di legittimità dell’uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto non può essere esperito per censurare vizi che non attengono alle parti corrette di una sentenza ma all’ordinanza di correzione. Tuttavia detti vizi ove assumano autonomo rilievo in quanto riguardanti un punto sul quale l’ordinanza di correzione abbia avuto carattere non solo decisorio ma anche definitivo perché funzionalmente estraneo alla correzione della sentenza da errori od omissioni possono essere fatti valere soltanto con il rimedio esperibile ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso tutti i provvedimenti contenziosi di natura giurisdizionale non altrimenti impugnabili. (Nella specie la S.C. enunciando l’anzidetto principio ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto al solo scopo di censurare l’omissione nell’ordinanza di correzione della decisione sulle spese del relativo procedimento ) Cass. civ. sez. II 21 maggio 2008 n. 12841

 

In tema di procedimento di correzione di errori materiali l’art. 288 c.p.c. nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione appresta uno specifico mezzo di impugnazione che esclude l’impugnabilità per altra via del provvedimento a lume del disposto dell’art. 177 terzo comma n. 3 c.p.c. a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. vale anche per l’ordinanza di rigetto in quanto il provvedimento comunque reso sull’istanza di correzione di una sentenza all’esito del procedimento regolato dall’art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti in quanto funzionale all’eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può in alcun modo toccare il contenuto concettuale della decisione. Per questa ragione resta impugnabile con lo specifico mezzo di volta in volta previsto solo la sentenza corretta proprio al fine di verificare se mercé il surrettizio ricorso al procedimento in esame sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere inammissibilmente su errori di giudizio Cass. civ. sez. V 14 marzo 2007 n. 5950

Il provvedimento di correzione di errore materiale avendo natura ordinatoria non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. neppure per violazione del contraddittorio in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha quindi rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza ripetendo invece da essa medesima la sua validità così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione: infatti dall’art. 288 quarto comma c.p.c. è espressamente prevista la impugnabilità delle parti corrette che è rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della disposta correzione Cass. civ. sez. I 5 maggio 2004 n. 8543

Il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dagli artt. 287 ss. c.p.c. è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione con la conseguenza che l’ordinanza che lo conclude non è soggetta ad impugnazione neppure con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (atteso il carattere non giurisdizionale ma meramente amministrativo di tale provvedimento) mentre resta impugnabile con lo specifico mezzo di impugnazione per essa di volta in volta previsto (il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione) la sentenza corretta anche al fine di verificare se mercé il surrettizio ricorso al procedimento de quo sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere (inammissibilmente) su errori di giudizio Cass. civ. Sezioni Unite 12 marzo 2004 n. 5165

In tema di correzione di errori materiali o di calcolo i requisiti di ammissibilità dell’impugnazione prevista dall’ultimo comma dell’art. 288 c.p.c. emergenti da detta norma postulano: a) che l’impugnazione abbia per oggetto le parti corrette della sentenza; b) che sia volta a far valere la tesi che si trattava di errore non materiale o di calcolo ma di giudizio e che quindi vi è stata violazione del giudicato: c) che sia notificata entro il termine indicato dalla norma cioè entro il termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione mentre debbono ritenersi irrilevanti sia la sussistenza o meno in concreto di tale violazione sia la maggiore o minore facilità di interpretazione della sentenza corretta nel senso della correzione (elementi questi rilevanti solo ai fini della decisione in ordine alla fondatezza della impugnazione in questione) Cass. civ. sez. III 17 maggio 2001 n. 6761

La pronuncia di correzione di errori materiali (o di calcolo) è funzionale all’eliminazione di un errore che non incidendo sul contenuto sostanziale della decisione si risolve per converso in un difetto di corrispondenza tra il contenuto «ideale» della sentenza e la sua materiale rappresentazione mediante simboli grafici emergente ictu oculi dalla lettura del provvedimento. Detta pronuncia non richiede pertanto una motivazione diversa ed ulteriore rispetto alla esplicitazione dei passaggi logici e delle operazioni attraverso i quali si pone rimedio all’errore del giudice Cass. civ. sez. I 7 giugno 2000 n. 7712

La proposizione della istanza di correzione della sentenza non comporta la legale conoscenza della stessa e pertanto non determina sia che il giudice abbia proceduto alla correzione sia che l’abbia negata la decorrenza del termine breve per proporre impugnazione. Infatti a fronte delle molteplici formalità dettate dal codice di rito al fine di determinare i modi e i tempi nei quali tale conoscenza si determina in primo luogo attraverso il complesso sistema delle notificazioni nessuna rilevanza puessere in proposito attribuita al provvedimento di diniego della correzione che oltre ad essere un atto amministrativo e non giurisdizionale non è neppure preso in considerazione ai fini processuali dall’art. 288 c.p.c. il quale solo per l’ipotesi di intervenuta correzione prevede la possibilità di impugnare la sentenza con riguardo alle sole parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione (e non comunque dal momento di proposizione della relativa istanza di per sè non rilevante) così sancendo l’impugnabilità del provvedimento di correzione soltanto in quanto inserito nel testo della sentenza «corretta» Cass. civ. sez. V 8 maggio 2000 n. 5767

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