Art. 282 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Esecuzione provvisoria

Articolo 282 - codice di procedura civile

La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti (283, 337, 351).

Articolo 282 - Codice di Procedura Civile

La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti (283, 337, 351).

Massime

L’anticipazione in via provvisoria ai fini esecutivi degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive non è consentita essendo necessario il passaggio in giudicato soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all’effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall’effetto costitutivo essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell’effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (come nel caso di specie riguardante la condanna di un istituto di credito alla restituzione delle somme di denaro ricevute da un istituto di credito a seguito di atti solutori dichiarati inefficaci ai sensi dell’art. 67 legge fall.) Cass. civ. sez. I 29 luglio 2011 n. 16737

Nell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita l’esecutività provvisoria ex art. 282 c.p.c. della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell’effetto costitutivo in un momento successivo e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alle modificazione giuridica sostanziale. Essa pertanto non puessere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell’immobile contenuto nella sentenza di primo grado né alla condanna implicita al rilascio dell’immobile in danno del promittente venditore poiché l’effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato con la contemporanea acquisizione dell’immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia. (Nella specie le Sezioni unite hanno confermato – con riferimento ad un giudizio di sfratto per morosità – la sentenza impugnata con la quale era stata esclusa la provvisoria esecutività della condanna implicita al rilascio dell’immobile in danno del promittente venditore nel caso di domanda di esecuzione in forma specifica diretta al trasferimento del bene proposta dal promissario acquirente) Cass. civ. Sezioni Unite 22 febbraio 2010 n. 4059

Ai sensi dell’art. 282 c.p.c. così come novellato dall’art. 33 della L. 26 novembre 1990 n. 353 la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta in quanto tale ed in linea con la tendenza resa manifesta dal disposto dell’art. 669 septies terzo comma c.p.c. (introdotto dalla stessa L. n. 353 del 1990) la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza indipendentemente dalla natura – se di condanna costitutiva o di mero accertamento – e dal contenuto (se di accoglimento di rigetto o di altro tenore della domanda principale o riconvenzionale o del terzo) della decisione principale cui la statuizione sulle spese accede Cass. civ. sez. III 25 gennaio 2010 n. 1283

Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l’idoneità con riferimento all’art. 282 c.p.c. ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato atteso che la citata norma nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile Cass. civ. sez. II 26 marzo 2009 n. 7369

La disciplina dell’esecuzione provvisoria di cui all’art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna implicita nelle quali l’esigenza di esecuzione della sentenza scaturisce dalla stessa funzione che il titolo è destinato a svolgere. Ne consegue che è suscettibile di provvisoria esecuzione una sentenza costitutiva di una servitex art. 1051 (o 1052) c.c. allorchè contenga tutti gli elementi identificativi in concreto della servit sia pure con rinvio alla consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del giudizio atteso che essa ha la funzione di risolvere un’esigenza fattuale dell’attore assicurandogli il passaggio al fine di raggiungere la via pubblica. (Nella specie la S.C ha precisato che la sentenza puessere eseguita coattivamente osservando il disposto di cui all’art. 608 c.p.c. mediante ingiunzione da parte dell’ufficiale giudiziario al proprietario del fondo servente di riconoscere l’esecutante come possessore della servitdi passaggio fermo il possesso di esso convenuto corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà) Cass. civ. sez. III 26 gennaio 2005 n. 1619

La condanna alle spese di giudizio contenuta nella sentenza di primo grado pucostituire titolo esecutivo a norma dell’art. 474 c.p.c. soltanto nel caso in cui essa risulti accessoria ad una sentenza di condanna dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 stesso codice (ovvero ad una sentenza esecutiva per espressa previsione di legge) ma non quando consegua alla decisione di rigetto della domanda oggetto del giudizio Cass. civ. sez. II 12 luglio 2000 n. 9236

Dalla esecutività per legge della sentenza di secondo grado deriva che la parte soccombente non ha interesse a dolersi con ricorso per cassazione della mancata pronuncia da parte del giudice di appello sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado Cass. civ. sez. III 9 febbraio 2000 n. 1440

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