Art. 281 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Rinnovazione di prove davanti al collegio

Articolo 281 - codice di procedura civile

Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d’ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova (202 ss).

Articolo 281 - Codice di Procedura Civile

Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d’ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova (202 ss).

Massime

La facoltà che l’art. 281 c.p.c. attribuisce al collegio di ordinare la riassunzione davanti a sé di un mezzo di prova già assunto dal giudice istruttore può essere esercitata anche al fine di consentire la ripetizione sulla stessa formula del giuramento suppletorio nel caso di riscontrate inesattezze nel processo verbale della precedente assunzione Cass. civ. sez. II 20 febbraio 1993 n. 2085

L’apprezzamento sulla necessità di procedere alla rinnovazione di mezzi istruttori davanti al collegio a norma dell’art. 281 c.p.c. è incensurabile in cassazione Cass. civ. 16 febbraio 1950 n. 402.

Istituti giuridici

Novità giuridiche