Art. 281 sexies – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Decisione a seguito di trattazione orale

Articolo 281 sexies - codice di procedura civile

(1)Se non dispone a norma dell’articolo 281 quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.(2)

Articolo 281 sexies - Codice di Procedura Civile

(1)Se non dispone a norma dell’articolo 281 quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.(2)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 68, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51 con decorrenza dal 04.04.1998 ed efficacia dal 02.06.1999.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 3, comma 19, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022

Massime

La scelta del procedimento decisorio previsto dal regime processuale applicabile al caso concreto rientra nell’ambito della discrezionalità del giudice di merito e puessere da questo revocata senza limiti e senza obbligo di specifica motivazione sino al momento iniziale del procedimento individuato che in caso di rinvio per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. coincide con l’inizio della discussione orale della causa all’udienza appositamente fissata per tale incombente o quando le parti vi consentano a seguito dell’invito del giudice a procedere alla discussione immediata Cass. civ. sez. II4 settembre 2019 n. 22094

La sentenza pronunciata a norma dell’art. 281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo in udienza ma senza contestuale motivazione benché viziata in quanto non conforme al modello previsto dalla norma conserva la sua natura di atto decisionale dovendosi escludere la sua conversione in valida sentenza ordinaria per essersi consumato il potere decisorio del giudice al momento della sua pubblicazione. Ne consegue che il termine lungo per l’impugnazione decorre dalla sottoscrizione del verbale di udienza “ex lege” equiparato alla pubblicazione della sentenza restando invece irrilevante anche ai fini della tempestività dell’impugnazione la successiva ed irrituale pubblicazione della motivazione in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto Cass. civ. sez. III 23 marzo 2016 n. 5689 .

L’adozione del modello “semplificato” di decisione di cui all’art. 281 sexies cod. proc. civ. non esonera comunque il giudice dall’obbligo di fornire alle parti una motivazione che consenta di ricostruire sia pur sinteticamente i fatti di causa ed offra alla fattispecie concretamente esaminata una soluzione corretta sul piano logico-giuridico Cass. civ. sez. III 12 giugno 2015 n. 12203

La sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene deve ritenersi pubblicata e non puessere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l’udienza. Invero la previsione normativa dell’immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire da un lato al cancelliere il suo inserimento nell’elenco cronologico delle sentenze con l’attribuzione del relativo numero identificativo e dall’altro alle parti di chiederne il rilascio di copia (eventualmente in forma esecutiva) Cass. civ. sez. III 29 maggio 2015 n. 11176

La sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la cui pronuncia – sebbene avvenuta all’esito di udienza all’uopo appositamente fissata – non sia stata preceduta dalla discussione orale delle parti bensì dallo scambio di comparse conclusionali (senza peraltro che il giudice abbia neppure esplicitato che tale adempimento dovesse intendersi quantunque irritualmente sostitutivo della discussione) è affetta da nullità destinata tuttavia a sanarsi se non tempestivamente eccepita nel corso dell’udienza in cui la sentenza sia stata pronunciata donde la necessità del rigetto dell’impugnazione al riguardo proposta Cass. civ. sez. III 9 aprile 2015 n. 7104

La sentenza pronunciata a norma dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. con la lettura del dispositivo in udienza ma senza il contestuale deposito della motivazione è nulla in quanto non conforme al modello previsto dalla norma dovendosi altresì escludere la sua conversione in una valida sentenza ordinaria poiché la pubblicazione del dispositivo consuma il potere decisorio del giudice sicché la successiva motivazione è irrilevante in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto Cass. civ. sez. III 30 marzo 2015 n. 6394

La sentenza con motivazione contestuale pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. non è nulla nel caso in cui il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione Cass. civ. sez. III 12 febbraio 2015 n. 2736

Nel caso di sentenza emessa ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. qualora dall’intestazione del processo verbale d’udienza risulti il nominativo di un giudice mentre la motivazione ed il dispositivo rechino la sottoscrizione di un giudice diverso la sentenza è nulla perché costituendo essa parte integrante del processo verbale in cui è contenuta ed in cui il giudice ha inserito la redazione della motivazione e del dispositivo la formulazione dell’atto complessivamente considerato non consente di individuare con certezza quale giudice raccolta la precisazione delle conclusioni abbia contestualmente pronunciato la sentenza Cass. civ. sez. III 21 novembre 2014 n. 24842

In caso di sentenza pronunciata ex art. 281 sexies cod. proc. civ. non è causa di nullità la predisposizione da parte del giudice dopo il doveroso studio preliminare della causa ma prima dell’udienza di un testo provvisorio del provvedimento salvo che cisi traduca nel mancato esame delle questioni di fatto e di diritto prospettate nella discussione compatibili con le posizioni assunte dalle parti e rilevanti ai fini della decisione ovvero in un pregiudizio per la difesa Cass. civ. sez. I 14 maggio 2014 n. 10453

La sentenza pronunciata ex art. 281 sexies cod. proc. civ. senza l’osservanza delle forme previste dal codice non puessere dichiarata nulla ove sia stato raggiunto lo scopo dell’immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all’esito della discussione trattandosi in ogni caso di sanzione neppure comminata dalla legge. (Nella specie la S.C. ha ritenuto la validità della sentenza il cui dispositivo è stato letto in udienza e le cui motivazioni sono state comunicate alle parti subito dopo la discussione attraverso la consegna di uno stampato non firmato poi sottoscritto e depositato in cancelleria) Cass. civ. sez. I 14 maggio 2014 n. 10453

La decisione a seguito di trattazione orale prevista dall’art. 281 sexies c.p.c. puessere adottata dalla corte di appello come è confermato dall’art. 352 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 che seppure inapplicabile “ratione temporis” dimostra il “favor” del legislatore per la massima estensione di tale modello deliberativo. (Nella specie la corte d’appello era giudice di unico grado sull’impugnazione di lodo arbitrale ed il ricorrente all’udienza di discussione non aveva chiesto un termine per deduzioni difensive né invocato l’applicazione dell’art. 190 c.p.c.) Cass. civ. sez. VI 27 settembre 2013 n. 22190

Nella sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. è superflua l’esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti Cass. civ. sez. III 11 maggio 2012 n. 7268

In tema di impugnazioni nel caso in cui il giudice abbia ordinato ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la discussione orale della causa e abbia pronunciato al termine della discussione sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione il termine lungo per proporre impugnazione decorre dalla data della pronuncia. Né a diversa conclusione pugiungersi ove il verbale d’udienza non risulti sottoscritto dal giudice perché la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. non è atto distinto dal verbale che la contiene sicché la sottoscrizione dell’una da parte del giudice equivale a sottoscrizione anche del relativo verbale Cass. civ. sez. II 8 novembre 2010 n. 22659

Nel procedimento d’appello davanti al tribunale in composizione monocratica non puprocedersi alla discussione orale della causa cui segua la lettura del dispositivo ex art. 281sexies c.p.c. se una delle parti richieda all’udienza di discussione di disporre lo scambio delle conclusionali ai sensi dell’art. 190 cod. proc. civ essendo tenuto il giudice per espressa previsione dell’art. 352 ultimo comma c.p.c. a provvedere a tale adempimento e a fissare una nuova udienza di discussione nel termine previsto dalla norma a pena di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. (Nel caso di specie il giudice d’appello fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni di discussione orale e di lettura della sentenza a tale udienza non aveva concesso il termine per lo scambio delle comparse nonostante la richiesta di una delle parti) Cass. civ. sez. I 13 marzo 2009 n. 6205

In caso di decisione della causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la facoltà della parte di richiedere un differimento dell’udienza di discussione che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa è parimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale in esito alla quale la parte non ha diritto ad un ulteriore rinvio a nulla rilevando la mancata acquisizione all’udienza precedente delle conclusioni rassegnate in quanto l’omissione di tale attività processuale (che si compendia nella mera sintesi delle domande delle difese e delle eccezioni proposte) pudar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale Cass. civ. sez. VI 24 settembre 2018 n. 22521

La sentenza con motivazione contestuale pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. non è nulla nel caso in cui il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione. Unica conseguenza della predetta omissione in tal caso è infatti la dilazione del termine per impugnazione sino al momento della successiva comunicazione alle parti del deposito in cancelleria Cass. civ. sez. I 23 giugno 2008 n. 17028

Nel caso di sentenza redatta a verbale o allegata allo stesso ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la sua pubblicazione al fine della decorrenza dei termini ad opponendum esige che la pronuncia sia stata letta in udienza e che di tale lettura concernente motivazione e dispositivo si dia atto nel verbale immediatamente sottoscritto dal giudice; dal difetto di tale adempimento consegue il mancato esonero per il cancelliere dall’osservanza delle attività comunicatorie ex art. 133 c.p.c. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che in caso di non riscontro nel verbale d’udienza dell’avvenuta lettura di dispositivo e motivazione sussisteva la tempestività del ricorso per regolamento di competenza anche se proposto oltre il termine di trenta giorni dall’udienza ma prima del decorso di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte del cancelliere) Cass. civ. sez. I 6 settembre 2007 n. 18743

L’art. 281 sexies c.p.c. consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell’art. 132 c.p.c. perché esse si ricavano dal verbale dell’udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto non è affetta da nullità la sentenza resa nella forma predetta che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione Cass. civ. sez. III 19 ottobre 2006 n. 22409

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica ove il giudice abbia ordinato ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la discussione orale della causa e abbia pronunciato al termine della discussione sentenza solo sulla competenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione il termine di trenta giorni per la proposizione del regolamento di competenza decorre da quella pronuncia giacché la lettura della sentenza in udienza e la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c. ma esonerano il cancelliere dall’onere della comunicazione. Né la necessità di detta comunicazione è destinata a risorgere per il fatto che il cancelliere abbia apposto soltanto il giorno successivo la data del deposito sulla sentenza: atteso per un verso che l’art. 281 sexies secondo comma c.c. pur prescrivendo l’immediato deposito in cancelleria prevede che la pubblicazione della sentenza si ha già per effettuata all’atto stesso in cui il giudice sottoscrive il verbale nel quale essa è (scritta «o») contenuta per allegato; e considerato per altro verso che il deposito della sentenza in cancelleria il giorno successivo non interrompendo la stringente consecuzione prefigurata dal codice di rito con l’uso dell’avverbio «immediatamente» non fa ricadere la sentenza così depositata nel regime ordinario di cui all’art. 133 c.p.c Cass. civ. sez. I 28 febbraio 2006 n. 4401

La sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. introdotto dall’art. 68 D.L.vo n. 51 del 1998 non è atto (documento) distinto dal verbale di causa che la contiene e nel quale il giudice inserisce la redazione del dispositivo e dei motivi della decisione come si ricava in particolare dall’art. 35 disp. att. c.p.c. nel testo novellato dall’art. 117 D.L.vo n. 51 del 1998 (secondo cui nella raccolta dei provvedimenti originali vanno inserite appunto «le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell’art. 281 sexies») e consiste non soltanto in quella parte del verbale di causa che contiene dispositivo e motivazione ma anche in tutte le altre indicazioni necessarie (ai sensi dell’art. 132 c.p.c.) che siano riportate nelle restanti parti del verbale stesso anche relative a precedenti udienze indicazioni delle quali non avrebbe senso imporre al giudice la riproduzione perché cicontrasterebbe con le esigenze di semplificazione ed accelerazione poste a base delle riforme processuali predette; pertanto deve ritenersi pronunciata ai sensi dell’art. 23 comma 8 legge n. 689 del 1981 la sentenza emessa all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa che pur facendo riferimento all’art. 281 sexies c.p.c. sia stata depositata separatamente dai verbali di causa Cass. civ. sez. II 11 gennaio 2006 n. 216

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