Art. 281 quinquies – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Decisione a seguito di trattazione scritta o mista

Articolo 281 quinquies - codice di procedura civile

(1) Quando la causa è matura per la decisione il giudice fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all’articolo 189. All’udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi.
Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell’articolo 189 numeri 1) e 2), fissa l’udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza è depositata entro trenta giorni.

Articolo 281 quinquies - Codice di Procedura Civile

(1) Quando la causa è matura per la decisione il giudice fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all’articolo 189. All’udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi.
Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell’articolo 189 numeri 1) e 2), fissa l’udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza è depositata entro trenta giorni.

Note

(1) Il presente articolo inserito dall’art. 68, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51 con decorrenza dal 04.04.1998 ed efficacia dal 02.06.1999, è stato poi così sostituito dall’art. 3, comma 19, lett. a), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149

Massime

Il modulo decisorio a trattazione mista stabilito per il procedimento di cognizione di primo grado dall’art. 281 quinquies comma 2 c.p.c. è stato esteso anche al giudizio di secondo grado ancorché con una diversa articolazione endoprocedimentale a seconda che il giudizio si svolga davanti al giudice monocratico (art. 352 comma 5 c.p.c.) o alla corte d’appello (art. 352 comma 2 c.p.c.) laddove la discussione orale -fissata per un’udienza stabilita con decreto presidenziale comunicato alle parti – segue alla concessione del termine sia per il deposito delle comparse conclusionali che per le repliche. In tale ultima ipotesi nonostante la completezza delle difese scritte che caratterizzano l’assunzione del modello a trattazione mista davanti la corte suddetta l’equipollenza tra i due moduli decisori e l’irrilevanza ai fini dell’effettività del diritto di difesa dell’omessa fissazione d’udienza deve ritenersi che una volta stabilita con decreto l’udienza di discussione l’omesso avviso ad una delle parti costituisce un “vulnus” insanabile all’esercizio del diritto di difesa – in quanto produttivo di un’oggettiva alterazione della parità delle armi – con conseguente nullità della sentenza Cass. civ. sez. I 11 gennaio 2017 n. 502

La discussione orale della causa immediatamente dopo la precisazione delle conclusioni giusta l’art. 281 sexies c.p.c. non è subordinata all’istanza di parte mentre può risultare inibita qualora una di esse abbia richiesto lo scambio delle comparse conclusionali con fissazione di altra udienza di discussione Cass. civ. sez. VI 31 ottobre 2016 n. 22120

Il tribunale in composizione monocratica può emettere un provvedimento di sospensione del processo anche dopo avere trattenuto la causa in decisione atteso che per effetto del richiamo compiuto dall’art. 281 bis c.p.c. anche nel procedimento davanti ad esso è applicabile l’art. 279 primo comma c.p.c. ai sensi del quale nel testo anteriore come in quello successivo alla modifica operata dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009 n. 69 deve ritenersi consentito al giudice di emettere in sede decisoria ordinanza di sospensione costituendo questa un provvedimento non decisorio e che attiene “lato sensu” all’istruzione della causa Cass. civ. sez. VI 30 marzo 2012 n. 5186

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica costituisce corollario dell’art. 281 quinquies c.p.c. la regola dell’immutabilità del giudice davanti al quale vengono precisate le conclusioni con conseguente necessità di rinnovazione di tale udienza ove vi sia una successiva sostituzione del giudice già designato. Il vizio che deriva dall’inosservanza di tale regola per non rientra nella fattispecie di cui all’art. 161 secondo comma c.p.c. onde la relativa sentenza – ancorché affetta da nullità assoluta ed insanabile – è idonea a passare in giudicato; ne consegue che ove il giudice d’appello rilevi detta nullità è tenuto a decidere la causa nel merito non potendo rimetterla al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 del codice di rito Cass. civ. sez. II 29 settembre 2009 n. 20859

In tema di deliberazione della sentenza nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica i due modelli alternativi di decisione secondo lo schema della trattazione mista ovvero secondo quello della trattazione completamente scritta (i quali si differenziano perchè nel primo dopo lo scambio delle comparse conclusionali non è previsto il deposito delle memorie di replica ma su richiesta di una delle parti è possibile la fissazione di un’udienza per la discussione della causa) sono operanti anche nel giudizio di secondo grado avverso una sentenza del giudice di pace con l’osservanza del maggior termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e della sentenza. L’eventuale adozione d’ufficio della trattazione mista non essendo suscettibile di ledere il principio del contraddittorio o il diritto di difesa in quanto i due modelli sotto tali profili sono ritenuti del tutto equipollenti dal legislatore si risolve in una irregolarità in nessun modo sanzionata dall’ordinamento. (Nella specie la Corte Cass. ha ritenuto immune da vizi la sentenza pronunziata dal tribunale che in sede di appello aveva disposto oltre al deposito delle memorie di replica alle comparse conclusionali anche l’udienza di discussione così ampliando e non riducendo le opportunità difensive delle parti) Cass. civ. sez. II 20 giugno 2005 n. 13226

Quando la decisione sia assunta dal tribunale in composizione monocratica ai sensi degli artt. 281 bis e seguenti c.p.c. difetta un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza come nel caso della deliberazione collegiale disciplinata dall’art. 276 c.p.c. Ne consegue che essendo la sentenza formata solo con la sua pubblicazione a seguito del deposito in cancelleria ex art. 133 c.p.c. esclusivamente a tale data e non anche a quella diversa ed anteriore eventualmente indicata in calce all’atto come data della decisione può farsi riferimento per stabilire se la causa sia stata decisa prima o dopo la scadenza dei termini previsti dall’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie in replica e se dunque vi sia stata o no violazione dei diritti della difesa Cass. civ. sez. III 18 giugno 2003 n. 9698

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