Le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma dell’articolo 168 bis o dell’articolo 484, secondo comma.
Le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma dell’articolo 168 bis o dell’articolo 484, secondo comma.
Le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma dell’articolo 168 bis o dell’articolo 484, secondo comma.
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
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