Art. 281 novies – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Connessione

Articolo 281 novies - codice di procedura civile

In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all’esito dell’istruttoria, le rimette, a norma dell’articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell’ articolo 279, secondo comma, numero 5).
Alle cause riunite si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione. (1)

Articolo 281 novies - Codice di Procedura Civile

In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all’esito dell’istruttoria, le rimette, a norma dell’articolo 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell’ articolo 279, secondo comma, numero 5).
Alle cause riunite si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione. (1)

Note

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 3, comma 20, lett. c), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022, efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2023

Massime

Non è configurabile un rapporto di litispendenza ai fini della relativa declaratoria a norma dell’art. 39 primo comma c.p.c. tra due cause pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario anche se sussiste un impedimento alla loro riunione dovuto ad una diversità di rito. (Impedimento peraltro non configurabile secondo la S.C. nel caso in cui come nella specie si è attribuita una causa alla cognizione del tribunale in formazione collegiale e l’altra a quella del giudice monocratico in quanto proposta rispettivamente anteriormente e successivamente al 30 aprile 1995 stante l’applicabilità anche in tale situazione del previgente art. 274 bis c.p.c. cui corrisponde l’attuale art. 281 nonies a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado) Cass. civ. sez. III 21 luglio 2000 n. 9598

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