Art. 280 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio

Articolo 280 - codice di procedura civile

Con la sua ordinanza (279) il collegio fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto nell’articolo seguente.
Il cancelliere inserisce l’ordinanza nel fascicolo d’ufficio (168) e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell’articolo 176 secondo comma (136, 170).
Per effetto dell’ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l’ulteriore trattazione della causa (175 ss, 188).

Articolo 280 - Codice di Procedura Civile

Con la sua ordinanza (279) il collegio fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto nell’articolo seguente.
Il cancelliere inserisce l’ordinanza nel fascicolo d’ufficio (168) e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell’articolo 176 secondo comma (136, 170).
Per effetto dell’ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l’ulteriore trattazione della causa (175 ss, 188).

Massime

L’ordinanza collegiale che per qualsiasi ragione rimette la causa dinnanzi all’istruttore determina la riapertura della fase istruttoria nella quale essendo restituiti al giudice istruttore tutti i poteri per l’ulteriore trattazione della causa (art. 280 c.p.c.) anche le parti debbono essere necessariamente investite senza limitazioni di sorta di tutte le facoltà che esse possono normalmente esercitare in tale fase e della facoltà quindi di modificare le domande (emendatio libelli) le eccezioni e conclusioni in precedenza formulate e di produrre nuovi documenti e nuove prove Cass. civ. sez. II 28 ottobre 1995 n. 11272

Nel sistema del codice di rito le ordinanze collegiali hanno lo stesso carattere delibativo e provvisorio che hanno quelle del giudice istruttore mirando all’unico fine di provvedere all’istruzione della causa sicché esse salve le limitazioni di cui all’art. 177 c.p.c. sono sempre modificabili e revocabili mediante la successiva sentenza che rimane così il tipico e definitivo provvedimento decisorio l’unico che debba essere impugnato per impedire il passaggio in giudicato di tutte le questioni che solo in essa hanno trovato definitiva soluzione. Cass. civ. sez. I 4 novembre 1982 n. 5806

Le ordinanze anche se emesse dal collegio conservano il carattere strumentale insito nella loro natura e funzione processuale pur quando involgano questioni attinenti al merito sicché non possono produrre effetti preclusivi o altrimenti pregiudizievoli per la decisione della causa e sono sempre modificabili e revocabili anche per implicito (salve le limitazioni di cui all’art. 177 c.p.c.) mediante la successiva sentenza la quale rimane definitivo provvedimento decisorio. Né è configurabile un vizio di contraddittorietà tra la sentenza e la precedente ordinanza risolvendosi il contrasto in una implicita revoca di quest’ultima Cass. civ. sez. II 4 agosto 1982 n. 4378

Istituti giuridici

Novità giuridiche