Art. 277 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Pronuncia sul merito

Articolo 277 - codice di procedura civile

Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni (189), definendo il giudizio (112, 278, 279).
Tuttavia il collegio anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell’articolo 187 primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un’ulteriore istruzione (279), e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.

Articolo 277 - Codice di Procedura Civile

Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni (189), definendo il giudizio (112, 278, 279).
Tuttavia il collegio anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell’articolo 187 primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un’ulteriore istruzione (279), e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.

Massime

L’ordinamento processuale vigente conosce oltre che le sentenze definitive di accoglimento o di rigetto anche le sentenze di inammissibilità e di improcedibilità. Qualora il giudice del merito dichiari nel dispositivo di una sentenza improcedibile piuttosto che inammissibile la domanda incorre in un errore meramente formale risolvendosi la diversità terminologica adottata in una improprietà nell’uso dei termini che non dà luogo ad una contraddizione logica della sentenza Cass. civ. sez. III 6 dicembre 2005 n. 26687

Nel caso in cui vengano proposte domande che si pongono in rapporto di pregiudizialità logica tra loro (come nella specie la domanda di accertamento dell’illegittimità del recesso per giusta causa del preponente dal rapporto di agenzia e quelle di risarcimento dei danni conseguenti al ricorso illegittimo) e il giudice ritenga di decidere con sentenza non definitiva la domanda logicamente pregiudiziale accogliendola senza dire nulla in ordine alla domanda logicamente consequenziale ma impartendo le prescrizioni per la determinazione del “quantum” dovuto all’attore nel successivo giudizio per la quantificazione non è precluso l’accertamento della fondatezza o meno delle domande consequenziali Cass. civ. sez. II 20 marzo 2009 n. 6882

È inammissibile l’impugnazione avverso il capo di sentenza con il quale si sospende di decidere su alcuna delle domande sino all’esito dell’istruttoria decisa con separata ordinanza giacché questa non è idonea a pregiudicare rispetto alla questione riservata l’esito della causa potendo essere riesaminata dallo stesso giudice che la ha emessa e dato il carattere ordinatorio di detto provvedimento l’eventuale illegittimità di esso potrà essere dedotta come motivo d’impugnazione avverso la sentenza di accoglimento della domanda in ordine alla quale era stata disposta l’istruttoria Cass. civ. sez. II 5 aprile 2001 n. 5068

Nel vigente sistema processuale il frazionamento della decisione comporta l’esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria con la conseguenza che la prosecuzione del giudizio non puriguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia. Cisignifica che il giudice che ha emesso una sentenza non definitiva -anche se non passata in giudicato -resta da questa vincolato agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sé in ordine sia alle questioni definite sia per quelle da queste dipendenti che debbano essere esaminate e decise sulla base dell’intervenuta pronunzia a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato pronunziata a seguito di impugnazione immediata (la quale rappresenta l’unico strumento per sottoporre a riesame le statuizioni contenute in una sentenza non definitiva) Cass. civ. sez. lav. 18 maggio 1999 n. 4821

Il capo di una sentenza con il quale il giudice sul presupposto della sussistenza di plurime domande (o di questioni di merito) talune delle quali a suo giudizio non immediatamente definibili disponga con riferimento a queste ultime la prosecuzione del giudizio per l’ulteriore istruzione come consentito dagli artt. 277 e 194 c.p.c. si risolve in una situazione che ha per ratio decidendum la mera affermazione dell’esigenza dell’ulteriore istruzione e per contenuto da un canto il rinvio della decisione sulla domanda all’esito di detta istruttoria e dall’altro l’ordine di prosecuzione del processo ai fini dell’espletamento dell’istruttoria e della pronuncia definitiva. Ne discende che avendo quel capo e la relativa pronuncia natura meramente ordinatoria ed istruttoria le affermazioni sulle quali detto provvedimento si forma non possono impegnare la decisione della causa o costituire preclusioni in sede di sentenza né sono suscettibili di impugnazione in una con la sentenza che abbia deciso sulle altre domande o sulle altre questioni Cass. civ. sez. I 3 gennaio 1996 n. 19

L’ordinamento processuale ammette sentenze di condanna condizionate quanto alla loro efficacia al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui la sua configurazione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione. Ne consegue che nello stesso giudizio nel quale il danneggiato propone domanda risarcitoria contro il danneggiante ed il suo assicuratore è ammessa la domanda di rivalsa proposta da quest’ultimo nei confronti del proprio assicurato per l’ipotesi in cui sia condannato al pagamento in favore del danneggiato Cass. civ. sez. III 9 luglio 2009 n. 16135

Poiché il nostro ordinamento ammette la possibilità d’una condanna condizionata è consentito al proprietario di un fondo rustico agire in giudizio ex art. 46 legge 203 del 1982 per l’accertamento della data di cessazione dell’affitto a nulla rilevando che l’affittuario non abbia fino a quel momento sollevato eccezioni in merito Cass. civ. sez. III 4 aprile 2001 n. 4979

Nel nostro ordinamento sono ammesse in omaggio al criterio della economia dei giudizi le cosiddette sentenze condizionate nelle quali l’efficacia della condanna è subordinata al sopraggiungere di un determinato evento futuro ed incerto o di un termine prestabilito o di una controprestazione specifica sempre che il verificarsi della circostanza tenuta presente non debba essere controllato da altri accertamenti di merito in un ulteriore giudizio di cognizione ma possa essere semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all’esecuzione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva condannato i convenuti al pagamento delle somme che gli attori sarebbero stati tenuti a versare all’amministrazione doganale a seguito di un diverso giudizio pendente) Cass. civ. sez. III 25 febbraio 1999 n. 1642

Istituti giuridici

Novità giuridiche