Art. 276 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Deliberazione

Articolo 276 - codice di procedura civile

La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione (158, 197; 114 att.).
Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa (279).
La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l’altro giudice e infine il presidente.
Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e cosı̀ successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.
Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo (132). La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all’altro giudice (118, 119, 131, 141 att.).

Articolo 276 - Codice di Procedura Civile

La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione (158, 197; 114 att.).
Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa (279).
La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l’altro giudice e infine il presidente.
Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e cosı̀ successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.
Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo (132). La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all’altro giudice (118, 119, 131, 141 att.).

Massime

La predisposizione della bozza del dispositivo di una decisione prima che essa sia stata assunta (nella specie dal giudice collegiale) non determina alcuna nullità né costituisce comportamento lesivo del diritto di difesa delle parti ma integra per contro una condotta apprezzabile anche sul piano deontologico in quanto espressione tangibile della professionalità del giudice relatore tenuto in quanto tale a formarsi un serio ed attrezzato convincimento sulla controversia oggetto di cognizione ed a fornire una meditata ipotesi di decisione da sottoporre alla discussione in camera di consiglio ben potendo in questa sede e sino alla sottoscrizione del dispositivo della sentenza – pervenirsi a qualsivoglia soluzione sulla controversia Cass. civ. sez. III 3 gennaio 2014 n. 39

Il momento della pronuncia della sentenza – momento nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all’ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido – va identificato con quello della deliberazione della decisione mentre le successive fasi dell’iter formativo dell’atto e cioè la stesura della motivazione la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione non incidono sulla sostanza della pronuncia sicché ai fini dell’esistenza validità ed efficacia di quest’ultima è irrilevante che dopo la decisione il giudice singolo o uno dei componenti di un organo collegiale per circostanze sopravvenute come il trasferimento il collocamento fuori ruolo o a riposo la mancata riconferma nell’incarico di giudice onorario o la cessazione del suo periodo di reggenza dell’ufficio sia cessato dalle funzioni presso l’ufficio investito della controversia. Nel caso in cui manchi la data della deliberazione si deve ritenere che la causa sia stata decisa nel momento in cui il giudice poteva e doveva decidere (nella specie trattandosi di controversia decisa da un giudice di pace immediatamente dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 321 c.p.c.) Cass. civ. sez. III 27 ottobre 2006 n. 23191

La sentenza emessa da un magistrato diverso da quello che a seguito della precisazione delle conclusioni ha trattenuto la causa in decisione deve ritenersi nulla perché deliberata da un soggetto che è rimasto estraneo alla trattazione della causa. Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione del magistrato che ha già trattenuto la causa in decisione non sarà sufficiente un decreto del capo dell’Ufficio che dispone la sostituzione ma il nuovo giudice nominato dovrà convocare le parti dinanzi a sé perché precisino nuovamente le conclusioni. (Fattispecie relativa al giudizio d’appello relativo a sentenza del giudice di pace deciso dal tribunale in composizione monocratica) Cass. civ. sez. III 24 marzo 2004 n. 5854.

In tema di deliberazione e deposito delle sentenze ed escluse le ipotesi in cui anche nel processo civile viga il principio della decisione immediata ove la causa sia stata decisa dopo l’udienza di discussione non incide sulla validità della decisione stessa la circostanza che questa sia stata deliberata dal collegio nella medesima composizione in un giorno diverso da quello della spedizione a sentenza posto che nessun termine è fissato per l’apertura della camera di consiglio in rapporto alla chiusura della precedente fase di discussione della causa e l’inizio e il tempo delle operazioni di deliberazione sono rimesse al potere discrezionale del presidente Cass. civ. sez. II 23 ottobre 2003 n. 15895

In base al disposto dell’art. 276 primo comma c.p.c. l’identità della persona fisica del magistrato è prescritta a pena di nullità solo fra chi assiste alla discussione e chi decide mentre la mancanza di analoga norma rispetto alla istruzione della causa e la possibilità di sostituzione dell’istruttore (art. 174 c.p.c.) escludono che abbia rilievo la differenza tra la persona fisica che istruisce la causa e quella che la decide Cass. civ. sez. lav. 6 luglio 2000 n. 9052

L’art. 276 comma quinto c.p.c. il quale prevede che la motivazione della sentenza è stesa dal relatore a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all’altro giudice pone una presunzione – ribadita dall’art. 119 secondo comma att. c.p.c. che indica come sottoscrittori il presidente ed il relatore – di coincidenza delle figure del relatore e dell’estensore della sentenza. Tale presunzione puessere vinta solo dalla dimostrazione in base alla documentale formulazione della stessa sentenza dell’avvenuta sostituzione nella posizione di estensore del giudice autore della relazione con il presidente o con l’altro giudice. (Nella specie sulla sentenza oltre alla sottoscrizione del presidente figurava un’altra sottoscrizione illeggibile non accompagnata dalla qualifica di estensore. Tale sottoscrizione secondo il giudice di merito doveva ritenersi del relatore essendo essa conforme a quella del giudice istruttore risultante dai verbali di causa e non essendo contestata la coincidenza di quest’ultimo con il relatore) Cass. civ. sez. I 17 luglio 1996 n. 6456

L’accertamento della sussistenza in capo al magistrato della “potestas iudicandi” che lo legittima all’adozione di un provvedimento giurisdizionale va compiuto al momento della deliberazione della decisione e non a quello del deposito della minuta in quanto la decisione è “presa” quando si delibera in camera di consiglio mentre le successive fasi dell’”iter” formativo dell’atto (e cioè la stesura della motivazione la sua sottoscrizione e la pubblicazione) non incidono sulla sostanza della pronuncia. Pertanto ai fini dell’esistenza validità ed efficacia della sentenza è irrilevante che dopo la decisione uno dei componenti di un organo collegiale venga collocato fuori ruolo o a riposo Cass. civ. sez. III 4 novembre 2014 n. 23423

La composizione dei collegi giudicanti è disposta dal Presidente dell’ufficio giudiziario secondo le esigenze dell’ufficio stesso e la circostanza che il collegio cui venga rimessa la causa per la decisione sia composto in modo diverso da quello che in precedente occasione aveva preso in decisione la causa rimettendola sul ruolo per adempimenti istruttori non importa alcuna nullità della sentenza emessa perché non vi è alcun vizio di costituzione del giudice Cass. civ. sez. III 4 novembre 2014 n. 23423

Non è viziata da nullità la sentenza sottoscritta dal presidente del collegio della corte di appello che nelle more della stesura della motivazione sia stato nominato presidente del medesimo ufficio giudiziario in quanto trattasi di magistrato che all’epoca di assunzione della decisione aveva titolo per farlo che non è stato trasferito ad altra sede e che non ha assunto un altro incarico incompatibile perché in base alla attuale normativa il presidente della corte di appello oltre a dirigere la corte e a presiederne la prima sezione pupresiedere anche le altre sezioni Cass. civ. sez. L 29 settembre 2014 n. 20463

Il momento della pronuncia della sentenza nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all’ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido va identificato con quello della deliberazione della decisione collegiale mentre le successive fasi dell’iter formativo dell’atto e cioè la stesura della motivazione la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione non incidono sulla sostanza della pronuncia. Ne consegue che anche un giudice che ha cessato di essere titolare dell’organo deliberante puredigere la motivazione della sentenza e sottoscriverla. (Fattispecie relativa a sentenza resa dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura depositata dopo che i componenti del Consiglio erano cessati dalle funzioni per scadenza del mandato consiliare ) Cass. civ. Sezioni Unite 12 maggio 2008 n. 11655

La composizione del collegio immodificabile solo dall’inizio della discussione riguarda lo svolgersi di ciascun giudizio e non lo svolgersi di diversi giudizi quali sono quello che dà luogo alla sentenza definitiva rispetto a quello conclusosi con sentenza non definitiva Cass. civ. sez. I 7 marzo 2003 n. 3390

Quando vi sia coincidenza tra la composizione del collegio giudicante risultante dall’intestazione della sentenza e quella indicata nel verbale dell’udienza di discussione della causa che quale atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso giusta il disposto dell’art. 2700 c.c. le risultanze di detti atti quanto alla composizione del collegio giudicante possono essere superate solo dopo il positivo esperimento su richiesta della parte interessata della querela di falso Cass. civ. sez. III 2 agosto 2002 n. 11541

Non sussiste nullità per violazione del primo comma dell’art. 25 della Costituzione della sentenza resa in causa decisa da sezione diversa da quella destinata alla cognizione della controversia del lavoro o da un collegio nel quale siano intervenuti magistrati supplenti ma facenti parte dello stesso ufficio giacché detta norma nel disporre che nessuno puessere distolto dal giudice naturale precostituito per legge considera la competenza dell’organo giudiziario nel suo complesso ma non esclude che nell’ambito di questo possano verificarsi variazioni nella concreta composizione dell’organo giudicante che possono essere determinate sia dall’avvicendarsi dei magistrati assegnati all’ufficio giudiziario competente in virtdi legge preesistente sia dalle sostituzioni che consentite dalle norme procedurali possono essere determinate da necessità organizzative del medesimo ufficio Cass. civ. sez. lav. 3 novembre 1982 n. 5755

Quando la composizione del collegio giudicante è indicata in modo identico sia nel verbale di udienza sia nell’intestazione del provvedimento denunciato deve ritenersi fino a prova contraria per la presunzione di legittimità che assiste gli atti processuali che la sentenza sia stata deliberata dagli stessi magistrati che parteciparono alla discussione e che la sottoscrizione di essa da parte di un diverso giudice costituisca il frutto di un mero errore materiale il quale non invalida la sentenza stessa ed è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. a meno che l’errore non sia stato denunziato nel giudizio di appello in quanto in tale diversa ipotesi la correzione va eseguita in questo procedimento rientrando nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame Cass. civ. sez. II 19 febbraio 1981 n. 1037

Il principio di immutabilità del giudice di cui all’art. 276 c.p.c. prevede che la decisione sia deliberata dai giudici che hanno assistito alla discussione i quali non devono essere necessariamente gli stessi davanti ai quali la causa sia stata trattata nel corso di tutto il giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non affetta da nullità la sentenza dichiarativa dell’estinzione del giudizio emessa da un collegio differente da quello che aveva preventivamente dichiarato l’interruzione) Cass. civ. sez. VI 25 settembre 2017 n. 22238

Il principio di immutabilità del giudice trova applicazione con riferimento all’inizio della discussione sicché anche nel rito del lavoro la diversità di composizione tra il collegio che ha assistito alla stessa e quello che ha deciso determina la nullità assoluta e insanabile della pronuncia Cass. civ. sez. lav. 15 settembre 2016 n. 18126

Il principio di immutabilità del giudice di cui all’art. 276 cod. proc. civ. è applicabile solo dal momento in cui inizia la discussione e non si riferisce alle eventuali precedenti fasi interlocutorie. Ne consegue che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il quale (nella disciplina anteriore al d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5) è strutturalmente articolato in due fasi – la prima destinata alla raccolta di informazioni nonché all’ascolto dei creditori e del debitore e la seconda alla decisione – tale principio opera con esclusivo riferimento alla seconda fase per cui non sussiste violazione ove il giudice delegato all’audizione delle parti abbia poi riferito a collegio diverso da quello che lo aveva delegato Cass. civ. sez. I 11 aprile 2014 n. 8593

Nel procedimento diretto alla dichiarazione del fallimento non pudirsi violato il principio della immutabilità del giudice sancito dall’art. 276 c.p.c. ancorché il giudice delegato che ha proceduto all’audizione del debitore sia rimasto estraneo al collegio che ha deliberato la dichiarazione di fallimento atteso che il predetto principio è applicabile solo dal momento in cui inizia la discussione – la quale non puessere identificata con l’audizione del debitore – e non si riferisce a precedenti fasi interlocutorie come quelle destinate nel procedimento prefallimentare alla raccolta di informazioni e all’ascolto dei creditori e del debitore Cass. civ. sez. VI 25 giugno 2013 n. 15863

La decisione di primo grado deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso in uno o pimembri da quello che ha assistito alla discussione della causa in violazione dell’art. 276 primo comma c.p.c. è causa di nullità della sentenza riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c. ed è soggetta al relativo regime con la conseguenza che il giudice d’appello che rilevi anche d’ufficio detta nullità è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito provvedendo alla rinnovazione della decisione come naturale rimedio contro la rilevazione della nullità e non deve invece rimettere la causa al primo giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità in quanto non ricorre nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall’art. 354 c.p.c. dovendosi escludere che il vizio in questione sia assimilabile al difetto assoluto di sottoscrizione della sentenza contemplato dall’art. 161 secondo comma del codice di rito per il quale invece detta rimessione è imposta dallo stesso art. 354. (Nella specie la causa era stata decisa in primo grado da un giudice onorario aggregato designato dal presidente del tribunale in sostituzione del magistrato dinanzi al quale erano state precisate le conclusioni e che aveva trattenuto la causa in decisione; la Corte non ha cassato la sentenza impugnata avendo il giudice d’appello sostanzialmente rinnovato il giudizio di merito e la decisione di primo grado) Cass. civ. sez. I 8 giugno 2012 n. 9369

Il principio secondo cui l’immutabilità del collegio anche nel caso in cui la trattazione della causa si svolga in piudienze trova applicazione soltanto una volta che abbia avuto inizio la fase di discussione in quanto solo da questo momento è vietata la deliberazione della sentenza da parte di un collegio composto diversamente da quello che ha assistito alla discussione riguarda anche i procedimenti in camera di consiglio (tra i quali va annoverato quello di cui all’art. 131 legge fall. in tema di reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato fallimentare) nei quali mancando una fase istruttoria non viene nominato un giudice istruttore ma solo un relatore con la conseguenza che non è vietata la sostituzione di uno o picomponenti del collegio prima che abbia inizio la discussione anche quando quest’ultima si svolga in un’udienza diversa da quelle destinate alla raccolta degli elementi da valutare ai fini della decisione Cass. civ. sez. I 29 luglio 2011 n. 16738

Il principio di immutabilità del giudice di cui all’art. 276 c.p.c. secondo il quale alla decisione della causa possono partecipare solo i giudici che hanno assistito alla discussione non si estende alle udienze svolte in precedenza di mero rinvio o nel giudizio di appello di decisione sull’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata Cass. civ. sez. lav. 18 giugno 2010 n. 14781.

L’identità della persona fisica del magistrato è prescritta a pena di nullità solo fra il magistrato che recepisce le conclusioni all’udienza all’uopo fissata e quello che decide la causa; ne consegue che non sussiste nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice – nella specie tribunale in composizione monocratica – nel caso di cambiamento tra il magistrato che istruisce la causa e quello che avendo partecipato all’udienza di precisazione delle conclusioni la decide tenuto conto d’altronde che la sostituzione di giudici di pari funzioni appartenenti al medesimo ufficio giudiziario disposta al di fuori del procedimento di variazione tabellare costituisce una mera irregolarità e non incide sulla validità dei provvedimenti giudiziari adottati Cass. civ. sez. II 14 dicembre 2007 n. 26327

Ai sensi degli artt. 276 420 e 437 c.p.c. il principio della immodificabilità del collegio giudicante trova applicazione anche nel rito del lavoro ma solo dal momento in cui inizia la discussione vera e propria sicchè solo la decisione della causa da parte di un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione pudare luogo a nullità della sentenza non rilevando invece una diversa composizione del collegio che abbia assistito a precedenti udienze di trattazione; entro questi limiti l’eventuale mancanza di un formale decreto che designa presidente o componenti del collegio costituisce una semplice irregolarità formale relativa ad un atto interno e non determina alcun vizio della sentenza anche a voler prescindere dal principio di tassatività delle nullità secondo cui l’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge Cass. civ. sez. lav. 10 agosto 2006 n. 18156

Una volta che la decisione (nella specie della corte d’appello) sia stata deliberata dallo stesso collegio giudicante che aveva raccolto le conclusioni formulate dalle parti e ritenuto la causa a sentenza non è configurabile un difetto di costituzione del giudice per il solo fatto che non sia stata data notizia alle parti di una variazione intervenuta nella composizione del collegio Cass. civ. sez. I 20 dicembre 2005 n. 28248

La sentenza di merito deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso in uno o picomponenti da quello che ha assistito alla discussione della causa o se discussione non vi è stata diverso da quello innanzi al quale sono state precisate le conclusioni in violazione dell’art. 276 primo comma c.p.c. è affetta da nullità riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c Cass. civ. sez. III 26 luglio 2004 n. 13998

L’ordine di trattazione delle questioni imposto dall’art. 276 comma 2 c.p.c. mentre lascia libero il giudice di scegliere tra varie questioni di merito quella che ritiene “piliquida” gli impone per contro di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito. La violazione di tale regola costituisce una causa di nullità del procedimento che è tuttavia sanata se non venga fatta valere con l’impugnazione o nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado ed appellata con l’appello incidentale Cass. civ. sez. VI-III 26 novembre 2019 n. 30745

In applicazione del principio processuale della “ragione piliquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. la causa puessere decisa sulla base della questione ritenuta di piagevole soluzione anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre imponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.(Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria volto a far dichiarare non dovuta l’agevolazione di cui all’art. 33 della l. n. 338 del 2000 affermando in accoglimento del ricorso incidentale la decadenza della stessa dall’esercizio della pretesa impositiva stante il carattere pregiudiziale della relativa censura) Cass. civ. sez. V 9 gennaio 2019 n. 363

La questione relativa alla nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio riguarda la valida costituzione del rapporto processuale sicché deve essere esaminata prima della questione di giurisdizione la quale presuppone pur sempre l’instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti Cass. civ. Sezioni Unite 4 febbraio 2016 n. 2201

Il principio della “ragione piliquida” imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare di cui all’art. 276 cod. proc. civ. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio costituzionalizzata dall’art. 111 Cost. con la conseguenza che la causa puessere decisa sulla base della questione ritenuta di piagevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre Cass. civ. sez. VI-L 28 maggio 2014 n. 12002

Il mancato rispetto da parte del giudice dell’ordine logico in cui si pongono le questioni insorte nel processo purilevare come motivo di impugnazione della sentenza solo nella eventualità che abbia determinato una contraddittorietà della motivazione. (Nella specie avverso una domanda risarcitoria erano stati eccepiti il giudicato e la prescrizione dei diritti vantati e il giudice di secondo grado aveva esaminato per prima quest’ultima eccezione decidendo nel senso della sua fondatezza sul presupposto dell’esclusione della formazione di un giudicato; la S.C nel confermare la sentenza di merito ha osservato che l’accoglimento della eccezione rendeva superfluo l’esame della questione attinente il giudicato in quanto assorbita) Cass. civ. sez. lav. 7 maggio 2004 n. 8720

La data di deliberazione della sentenza a differenza della data di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica) non è un elemento essenziale dell’atto processuale sicché tanto la sua mancanza quanto la sua erronea indicazione non integrano alcuna ipotesi di nullità ma costituiscono fattispecie di mero errore materiale,come tale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c. Cass. civ. sez. V 20 settembre 2017 n. 21806

In tema di deliberazione delle sentenze salvo le ipotesi espressamente disciplinate dalla legge in cui anche nel processo civile vige il principio della decisione immediata nessun termine è previsto in via generale per l’apertura della camera di consiglio sicché nel giudizio ordinario di cognizione la circostanza che la sentenza sia deliberata in data diversa da quella in cui si è celebrata l’udienza di discussione non determina di per sé la nullità del processo né della sentenza Cass. civ. sez. III 4 novembre 2014 n. 23423

La deliberazione della decisione in una data ricadente nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali (ovvero tra il 1° agosto ed il 15 settembre) allorché l’udienza di discussione della causa si sia comunque tenuta al di fuori di detto periodo non determina violazione delle norme di cui agli artt. 90 e 92 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 che precludono la trattazione degli affari civili non urgenti durante le ferie annuali dei magistrati svolgendosi la fase della deliberazione della decisione in segreto nella camera di consiglio senza la partecipazione delle parti con conseguente insussistenza delle ragioni che al fine di consentire alle parti stesse di agire e di difendersi in giudizio sono a base della disciplina delle attività consentite; né alcuna norma discendente dai principi regolatori del giusto processo vieta ai magistrati ancorché non in turno di servizio di provvedere durante il periodo feriale oltre che a scrivere e depositare sentenze a riunirsi in camera di consiglio per deliberare la decisione di controversie già discusse dalle parti essendo anzi la sollecita definizione della fase decisoria espressione del rispetto del canone del buon andamento del servizio giustizia funzionale alla realizzazione dell’obiettivo della ragionevole durata del processo stesso Cass. civ. sez. II 15 giugno 2012 n. 9881

La diversità fra la data di deliberazione della sentenza indicata in calce alla medesima e la data dell’udienza collegiale fissata per tale deliberazione non è di per sè sola sufficiente a far ritenere nel caso che quest’ultima sia successiva che la sentenza sia stata deliberata prima di tale udienza cioè a far ritenere superata la presunzione di rituale decisione della causa da parte del collegio e si configura invece come frutto di mero errore materiale non invalidante Cass. civ. sez. lav. 29 maggio 2012 n. 8529

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