Il successivo accertamento con la sentenza della invalidità della costituzione in giudizio di una delle parti che ne comporta la dichiarazione di contumacia non incide sulla validità dell’udienza di discussione ancorché svoltasi con la sola presenza della detta parte perché l’esigenza della presenza di almeno una delle parti nella udienza di discussione desumibile dal combinato disposto degli artt. 275 e 309 c.p.c. deve ritenersi soddisfatta quando tale condizione risulti formalmente accertata dal giudice allo stato degli atti Cass. civ. sez. III 26 febbraio 1994 n. 2009
L’avvocato ancorché sia iscritto nell’albo dei procuratori del tribunale di un distretto giudiziario diverso da quello del giudice adito tuttavia puvalidamente partecipare all’udienza dinnanzi al collegio e chiedere la spedizione della causa a sentenza trattandosi di svolgimento soltanto di attività difensiva in funzione della decisione che non incontra il limite territoriale che l’art. 5 della legge professionale pone all’esercizio del ministero di procuratore Cass. civ. sez. II 11 agosto 1990 n. 8226
Dopo l’udienza di discussione della causa l’ordinamento processuale non autorizza alcuna attività processuale sia di richieste istruttorie che difensionali delle parti nemmeno sotto il profilo della sollecitazione all’esercizio di poteri di ufficio del giudicante (nella specie rimessione del procedimento in fase istruttoria in relazione alla sopravvenienza di pronuncia del giudice penale assertivamente influente sulla decisione). Ne consegue l’improponibilità delle istanze avanzate posteriormente alla chiusura di detta udienza e l’irrilevanza in sede l’impugnazione della sentenza di ogni questione circa i provvedimenti su di esse adottati dal collegio giudicante o dal suo presidente Cass. civ. sez. I 26 febbraio 1990 n. 1439
Nel vigente ordinamento processuale non è consentito al giudice in sede di discussione della causa autorizzare il successivo deposito degli atti e fascicoli di parte compresa la comparsa conclusionale in un termine all’uopo fissato Cass. civ. sez. II 28 gennaio 1987 n. 791.
Una volta fissata l’udienza collegiale di discussione in un giorno riservato secondo il calendario giudiziario alla discussione medesima la circostanza che in detta udienza il collegio sieda senza la partecipazione del giudice istruttore ma in diversa composizione non determina lo scorrimento automatico o d’ufficio della causa alla prima udienza successiva in cui del collegio faccia parte l’istruttore ma pusoltanto giustificare un formale provvedimento di rinvio ad hoc disposto anche fuori dell’udienza già fissata purché in tal caso ne sia data regolare comunicazione alle parti Cass. civ. sez. I 9 novembre 1983 n. 6623
Sia nel rito ordinario che nel nuovo rito del lavoro nel caso in cui il giudice cui spetta la direzione del dibattimento non abbia espressamente limitato la discussione alla trattazione di istanze preliminari la parte ammessa alla discussione orale ha facoltà di discutere secondo il suo interesse l’intero tema della controversia e ove cinon abbia fatto non pueccepire la nullità del procedimento e della sentenza che abbia deciso l’intera causa Cass. civ. sez. lav. 11 giugno 1983 n. 4039
La relazione della causa in pubblica udienza ex art. 275 c.p.c. non è prescritta a pena di nullità mentre la discussione orale di cui alla citata norma ha carattere facoltativo Cass. civ. sez. II 12 novembre 1982 n. 6007
La relazione orale del giudice che nei giudizi davanti agli organi collegiali deve precedere tanto per il rito ordinario (art. 275 c.p.c.) quanto per quello del lavoro (art. 437 c.p.c.) la discussione delle parti non è prescritta a pena di nullità e non inficia quindi la validità della successiva decisione non essendo tale sanzione prevista da alcuna norma specifica né postulata da principi fondamentali che regolano lo svolgimento del processo civile Cass. civ. sez. lav. 16 maggio 1981 n. 3237