Art. 274 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Riunione dei procedimenti relativi a cause connesse

Articolo 274 - codice di procedura civile

Se più procedimenti relativi a cause connesse (31 ss, 40, 274 bis) pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, può disporne la riunione.
Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti (117), ordina con decreto (135) che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.

Articolo 274 - Codice di Procedura Civile

Se più procedimenti relativi a cause connesse (31 ss, 40, 274 bis) pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, può disporne la riunione.
Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti (117), ordina con decreto (135) che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.

Massime

Ove tra due procedimenti pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest’ultimo esista un rapporto di identità o di connessione il giudice del giudizio pregiudicato non puadottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c. ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c. a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione Cass. civ. sez. VI-III 17 maggio 2017 n. 12441

Se davanti al medesimo ufficio giudiziario pendano picause connesse per pregiudizialità il giudice della causa pregiudicata non pusospenderla ex art. 295 cod. proc. civ. ma deve rimetterla al presidente del tribunale ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ. perché questi valuti l’opportunità di assegnarla al giudice della causa pregiudicante a nulla rilevando che i due giudizi siano soggetti a riti diversi soccorrendo in tal caso la regola dettata dall’art. 40 cod. proc. civ. Cass. civ. sez. VI- III 20 luglio 2012 n. 12741

L’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse previsto dall’art. 274 c.p.c. operante anche in sede di legittimità è inapplicabile non solo nel caso di giudizi pendenti in gradi diversi ma anche quando i due procedimenti di cui si chiede la riunione si svolgano dinanzi a giudici i quali esercitano giurisdizioni distinte pur se aventi ad oggetto la tutela dei medesimi beni della vita da parte delle distinte giurisdizioni ordinaria ed amministrativa che possano erogarle sulla base di domande che ai sensi dell’art. 386 c.p.c. abbiano determinato l’individuazione dei giudici aditi. (Nella specie le Sezioni Unite non hanno disposto la chiesta riunione tra il giudizio di impugnazione per motivi attinenti alla giurisdizione di una sentenza emessa dal Consiglio di Stato all’esito di un processo amministrativo e il procedimento sorto da un’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione proposta nell’ambito di una causa in corso in primo grado davanti ad un tribunale ordinario tra le stesse parti non potendosi qualificare le cause tra loro connesse come pendenti davanti allo “stesso giudice”) Cass. civ. Sezioni Unite 9 marzo 2012 n. 3690

L’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse previsto dall’art. 274 c.p.c. essendo volto a garantire l’economia ed il minor costo del giudizio oltre alla certezza del diritto trova applicazione anche in sede di legittimità sia in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi sia a maggior ragione in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello in un medesimo giudizio legate l’una all’altra da un rapporto di pregiudizialità e impugnate ciascuna con separati ricorsi per cassazione. (Nella specie la S.C. non ha disposto la chiesta riunione dei giudizi del tutto distinti quanto alle domande e alle ragioni giuridiche proposte attinenti l’uno alla impugnazione per revocazione di una decisione in materia risarcitoria e l’altro a una domanda di pagamento dell’indennità prevista dall’art. 17 della legge n. 865 del 1971 mancando ogni ipotizzabilità del contrasto di giudicati) Cass. civ. sez. I 31 ottobre 2011 n. 22631

La riunione di cause connesse lascia inalterata l’autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull’altro processo sol perché questo è stato riunito al primo. Essendo tale assunto tuttavia suscettibile di temperamento ogni qualvolta la riunione non abbia vulnerato i diritti difensivi delle parti nel giudizio di legittimità non è necessaria in omaggio al principio della ragionevole durata del processo una nuova notifica del controricorso se in una delle controversie riunite vi sia stato il trasferimento del procuratore domiciliatario del ricorrente Cass. civ. sez. III 13 luglio 2011 n. 15383

L’esistenza d’un rapporto di pregiudizialità tra due procedimenti pendenti rispettivamente uno di fronte ad una sezione delle sede centrale del Tribunale e l’altro in sede distaccata dinanzi al medesimo ufficio giudiziario è ostativa all’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. dovendo in tal caso il giudice della causa pregiudicata rimettere il fascicolo al capo dell’ufficio perché provveda ai sensi dell’art. 274 c.p.c. Cass. civ. sez. III 23 luglio 2010 n. 17468

L’identità di due cause pendenti davanti allo stesso giudice non può determinare il rapporto di litispendenza governato dall’articolo 39 comma primo c.p.c. che presuppone la contemporanea pendenza della «stessa causa» dinnanzi a «giudici diversi» ma solo una situazione riconducibile alla fattispecie dell’articolo 274 c.p.c. che nel caso di identità di cause pendenti dinnanzi allo stesso giudice consente e prescrive la loro riunione. Peraltro l’ordinanza del giudice di merito che nella ipotesi considerata dall’articolo 274 c.p.c. provvede sulla istanza di riunione deve considerarsi atto processuale di carattere meramente preparatorio privo di contenuto decisorio sulla competenza siccome non implicante soluzione di questioni relative ad una translatio iudicii (sulla base di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che aveva ritenuto inammissibile l’appello avverso l’ordinanza proposto congiuntamente alla sentenza definitiva del merito) Cass. civ. sez. III 16 maggio 2006 n. 11357

La riunione ex art. 274 c.p.c. di cause connesse lascia sostanzialmente inalterata l’autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull’altro processo sol perché questo è stato riunito al primo; ne consegue che la invalida costituzione della parte in uno dei processi riuniti non viene sanata dalla regolare costituzione della medesima parte in altro successivo processo quando i due processi siano riuniti e che il provvedimento ammissivo di prova nel processo validamente instaurato determina – in mancanza di impugnazione – il giudicato implicito solo in detto processo e non in entrambi Cass. civ. sez. III 1 ottobre 2004 n. 19652 .

Il provvedimento discrezionale di riunione di picause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto la loro congiunta trattazione lascia integra la loro identità tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite pur essendo formalmente unica si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza non potendo essere coinvolte in quest’ultima soggetti che non sono parti in causa Cass. civ. sez. II 12 giugno 2001 n. 7908

La riunione di procedimenti relativi a cause connesse (art. 274 c.p.c.) non fa venir meno l’autonomia delle cause tra loro connesse per l’oggetto e per il titolo e riunite nello stesso processo con la conseguenza che restano autonome ancorché contestuali le relative decisioni Cass. civ. sez. II 23 maggio 2000 n. 6733

La riunione in un unico procedimento di procedimenti pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario è insindacabile in sede di legittimità ancorché disposta fuori dei casi previsti dall’art. 274 c.p.c. norma che disciplina non una fase dell’iter formativo della decisione ma solo l’ordine del procedimento sicché la sua violazione non determina nullità della sentenza Cass. civ. Sezioni Unite 27 maggio 1994 n. 5210

L’inosservanza dell’obbligo di disporre ai sensi dell’art. 274 c.p.c. la riunione dei procedimenti svoltisi contemporaneamente dinanzi alla medesima Corte di appello e conclusisi con separate sentenze – l’una concernente la controversia petitoria l’altra il possesso per fatti insorti nel corso della prima – non comporta la nullità dei relativi giudizi mancando al riguardo l’espressa comminatoria prevista dall’art. 156 c.p.c Cass. civ. sez. II 22 giugno 2007 n. 14607

L’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse previsto dall’art. 274 c.p.c. in quanto volto a garantire l’economia ed il minor costo dei giudizi oltre alla certezza del diritto risulta applicabile anche in sede di legittimità in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuli che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia ed in conformità dal ruolo istituzionale della Corte di cassazione che quale organo supremo di giustizia è preposta proprio ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale Cass. civ. Sezioni Unite 13 settembre 2005 n. 18125

La violazione dell’art. 274 secondo comma relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una causa (nella specie giudice di pace) di riferire al capo dell’ufficio in caso di connessione della stessa causa con altra causa pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio è inidonea a determinare la nullità della sentenza (e così pure a porre problemi di competenza) in quanto relativa ad una norma attinente al mero ordine interno ad uno stesso ufficio giudiziario di trattazione delle cause e non ad una fase dell’iter formativo del convincimento del giudice Cass. civ. sez. II 12 maggio 1999 n. 4695

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