Art. 273 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa

Articolo 273 - codice di procedura civile

Se più procedimenti relativi alla stessa causa (39) pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, ne ordina la riunione.
Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti (117), ordina con decreto (135) la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.

Articolo 273 - Codice di Procedura Civile

Se più procedimenti relativi alla stessa causa (39) pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, ne ordina la riunione.
Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti (117), ordina con decreto (135) la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.

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