Le questioni relative all’intervento sono decise dal collegio insieme col merito (277, 279), salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell’articolo 187 secondo comma.
Le questioni relative all’intervento sono decise dal collegio insieme col merito (277, 279), salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell’articolo 187 secondo comma.
Le questioni relative all’intervento sono decise dal collegio insieme col merito (277, 279), salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell’articolo 187 secondo comma.
L’art. 272 c.p.c. disponendo che le questioni relative all’intervento sono decise unitamente al merito non fa distinzione alcuna tra questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e questioni di merito onde l’applicazione di esso non può essere limitata ad alcune soltanto. Tale lata interpretazione è confermata dal richiamo fatto da detta norma in via di deroga al principio da essa stessa affermato all’art. 187 secondo comma c.p.c. e non anche al terzo comma dello stesso articolo. Anche nell’ipotesi quindi di questione relativa al difetto di legittimazione al processo dell’intervenuto la relativa pronuncia può essere contenuta solo nella decisione che risolve l’intera controversia; non può dunque il giudice pronunciare con sentenza non definitiva l’estromissione del chiamato in causa per difetto di legittimazione a partecipare al processo Cass. civ. 25 ottobre 1954 n. 4069.
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
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