Art. 271 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Costituzione del terzo chiamato

Articolo 271 - codice di procedura civile

Al terzo si applicano, con riferimento all’udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma e 171-ter. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell’art. 269. (1)

Articolo 271 - Codice di Procedura Civile

Al terzo si applicano, con riferimento all’udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma e 171-ter. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell’art. 269. (1)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 3, comma 17, lett. d), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 

Massime

Nell’ipotesi in cui il giudice di appello abbia ordinato di ufficio l’intervento in causa di un terzo solo il terzo chiamato e non alcuna delle parti originarie che hanno partecipato al giudizio di primo grado ha interesse a denunciare per cassazione la sentenza del giudice di appello lamentando che a seguito di tale ordine di intervento (debba o meno considerarsi ammesso dal vigente codice di procedura civile l’intervento in appello) la causa non sia stata rimessa al primo giudice con la conseguente privazione a danno del terzo di un grado di giurisdizione Cass. civ. 17 febbraio 1951 n. 404.

Istituti giuridici

Novità giuridiche