Art. 268 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Termine per l'intervento

Articolo 268 - codice di procedura civile

L’intervento (105) può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione (190, 314, 315, 320, 419). (1)
Il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti (161, 171, 183) ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio.

Articolo 268 - Codice di Procedura Civile

L’intervento (105) può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione (190, 314, 315, 320, 419). (1)
Il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti (161, 171, 183) ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 3, comma 17, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022, efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2023

Massime

Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti quand’anche sia spirato il termine di cui all’art. 183 c.p.c. per la fissazione del “thema decidendum”; né tale interpretazione dell’art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio poiché l’interveniente dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova non pudedurre ove sia già intervenuta la relativa preclusione nuove prove e di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell’istruzione né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare. Cass. civ. sez. I 6 dicembre 2019 n. 31939

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 268 comma 2 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 24 e 111 Cost. dal momento che la necessità per il terzo che intervenga in un processo già iniziato di parteciparvi “rebus sic stantibus” senza poter incidere sullo sviluppo delle fasi processuali non costituisce ostacolo alla tutela effettiva del suo diritto essendogli consentito di far valere le proprie ragioni in condizione di piena eguaglianza con le altre parti mediante la proposizione di un autonomo giudizio o dell’opposizione ex art. 404 c.p.c. Cass. civ. sez. III 5 ottobre 2018 n. 24529

In tema di intervento da parte del terzo nei giudizi trattati dalle sezioni stralcio dei tribunali ordinari la disposizione di cui all’art. 268 c.p.c. che non consente in generale tale eventualità dopo la rimessione della causa al collegio va riferita all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice onorario (G.O.A.) nominato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 276 del 1997 e non alla precedente udienza fissata dal giudice istruttore avendo l’assegnazione della causa al predetto giudice onorario riproposto necessariamente la trattazione nelle successive fasi che hanno assorbito reiterandole quelle già svolte con la conseguenza che rispetto ad esse va condotto lo scrutinio su eventuali preclusioni di legge Cass. civ. sez. I 9 settembre 2011 n. 18564

In tema di intervento volontario principale o litisconsortile la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell’intervento non sono piconsentiti ad alcuna parte contenuta nell’art. 268 comma 2 c.p.c. opera esclusivamente sul piano istruttorio non anche su quello assertivo e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti Cass. civ. sez. III 22 agosto 2018 n. 20882   

Al di fuori dell’ipotesi in cui intervenga volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio al terzo restano precluse quelle attività che non sono piconsentite alle parti a nulla rilevando che l’intervento spiegato sia meramente adesivo ovvero principale Cass. civ. sez. III 12 giugno 1986 n. 3907

La disposizione dell’art. 268 c.p.c. va intesa nel senso che il termine finale per spiegare intervento è rappresentato dal provvedimento mediante il quale il giudice istruttore rimette le parti al collegio fissando l’udienza collegiale per la discussione e spogliandosi in tale modo della causa. Fino a quando tale provvedimento non sia stato emesso anche se le parti siano state invitate dall’istruttore a precisare le conclusioni l’intervento del terzo è ammissibile. Se poi la causa ritorni all’istruttore neppure la rimessione della causa al collegio vale come termine preclusivo all’intervento del terzo sempreché la causa venga restituita all’istruttore nella sua pienezza per la continuazione della fase istruttoria e non già quando la causa stessa sia stata parzialmente decisa con una sentenza non definitiva perché il terzo non puriaprire la discussione sul punto deciso specie quando intenda spiegare intervento non già ad adiuvandum ma per far valere un interesse proprio Cass. civ. 21 ottobre 1965 n. 2173.

Le richieste specifiche formulate dall’attore contro il terzo dopo che questi ha accettato il contraddittorio e preso conclusioni di merito purché contenute entro i limiti della domanda originaria non possono qualificarsi come domande nuove. Né è necessario che nei confronti del chiamato l’attore notifichi l’atto di citazione o comunichi la comparsa Cass. civ. 20 gennaio 1964 n. 128.

Ai sensi del capoverso dell’art. 268 c.p.c. soltanto al terzo che comparisca volontariamente anche ad istruttoria ultimata per l’integrazione necessaria del contraddittorio è consentito di compiere atti che non sono piconsentiti alle altre parti Cass. civ. 8 agosto 1949 n. 2257

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