Art. 267 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Costituzione del terzo interveniente

Articolo 267 - codice di procedura civile

Per intervenire nel processo a norma dell’articolo 105, il terzo deve costituirsi depositando in cancelleria una comparsa (125) formata a norma dell’articolo 167 con i documenti e la procura (83).(1)
Il cancelliere dà notizia (136, 170) dell’intervento alle altre parti.(1)

Articolo 267 - Codice di Procedura Civile

Per intervenire nel processo a norma dell’articolo 105, il terzo deve costituirsi depositando in cancelleria una comparsa (125) formata a norma dell’articolo 167 con i documenti e la procura (83).(1)
Il cancelliere dà notizia (136, 170) dell’intervento alle altre parti.(1)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 3, comma 17, lett. a), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022, efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2023

Massime

L’irregolarità consistente nella mancata comunicazione a cura della cancelleria alle parti già costituite dell’avvenuto intervento in causa di terzi prescritta dall’art. 267 comma 2 c.p.c. non importa nullità dell’intervento stesso se cinonostante il procedimento si sia svolto regolarmente e sia stata raggiunta la finalità di assicurare il contraddittorio tra le parti. Cass. civ. sez. III 6 ottobre 1998 n. 9903

Il terzo che intende intervenire nel giudizio deve costituirsi con la comparsa prevista dall’art. 267 c.p.c. che pupresentare in udienza o depositare in cancelleria. Nella prima ipotesi il contraddittorio con le parti si instaura immediatamente nella stessa udienza di costituzione dell’interventore volontario; nella seconda il momento della costituzione del contraddittorio è posticipato nei confronti delle parti costituite alla data della comunicazione effettuata dal cancelliere ai sensi del comma 2 dell’art. 267 sopracitato ovvero mancando tale comunicazione nell’udienza già fissata; nei confronti delle parti contumaci all’atto della notifica della comparsa d’intervento contenente la domanda contro la stessa proposta Cass. civ. sez. I 3 aprile 1995 n. 3905

La comparsa d’intervento sia autonomo che adesivo che contenga conclusioni anche nei confronti di una parte rimasta contumace deve essere notificata a quest’ultima ai sensi dell’art. 292 c.p.c. L’omissione di detta notificazione peraltro in applicazione dei principi generali fissati dall’art. 156 c.p.c. non spiega effetti invalidanti sull’intervento quando risulti comunque assicurato il contraddittorio con la parte contumace come quando questa si sia successivamente costituita ovvero quando l’interventore abbia provveduto a rinnovare la comparsa d’intervento notificandola regolarmente Cass. civ. sez. I 11 febbraio 1985 n.1104

L’ammissibilità dell’intervento del terzo nella nuova fase innanzi all’istruttore che sia riaperta da un provvedimento di natura esclusivamente istruttoria o anche da provvedimenti diversi deve essere accertata di volta in volta in relazione alla specifica vicenda processuale e specie in ipotesi di pronuncia di una sentenza non definitiva considerando quindi soprattutto il contenuto della pronuncia già emessa e la natura e l’ambito delle richieste dell’interventore cui non è dato di proporre domande tendenti a modificare detta pronuncia. Pertanto nel caso in cui la sentenza non definitiva abbia pronunciato la condanna generica del convenuto al risarcimento dei danni patiti in un incidente stradale dal proprietario di un autoveicolo è ammissibile nella successiva fase del giudizio concernente la liquidazione di tali danni l’intervento adesivo autonomo dell’Inail diretto ad ottenere in via surrogatoria ai sensi dell’art. 1916 c.c. il rimborso – alla stregua della già affermata responsabilità del convenuto e nell’ambito della percentuale di colpa già attribuita al medesimo – delle somme da esso istituto erogate anche se in favore degli autisti del veicolo dell’attore rimasti infortunati nel medesimo incidente Cass. civ. sez. III 23 giugno 1984 n. 3692

Colui che interviene volontariamente nel giudizio deve osservare le forme di cui all’art. 267 c.p.c. L’inosservanza di queste forme non comporta tuttavia la nullità dell’intervento se sia stata egualmente raggiunta la finalità di assicurare il contraddittorio alle parti interessate. (Nella specie una persona aveva ottenuto insieme ad altra un decreto ingiuntivo ed essendo stata proposta opposizione dall’ingiunto soltanto contro l’altro intimante si era nondimeno costituita nel relativo giudizio con la stessa comparsa di risposta in cui si era definita «convenuta». La corte ha confermato la sentenza del merito che aveva ritenuto valida detta costituzione enunciando il principio di cui in massima) Cass. civ. sez. III 16 novembre 1978 n. 5311

L’inosservanza da parte dell’interveniente delle forme prescritte dall’art. 267 c.p.c. non importa la nullità dell’intervento se nonostante il vizio di forma sia stata raggiunta la finalità di assicurare il contraddittorio delle parti interessate Cass. civ. sez. II 6 marzo 1976 n. 765

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