In tema di rendimento dei conti la mancata produzione dei documenti giustificativi privando di attendibilità il conto equivale all’omessa presentazione dello stesso con conseguente impossibilità della sua impugnativa ai sensi dell’art. 264 c.p.c Cass. civ. sez. II 2 dicembre 2009 n. 25349
In tema di rendimento dei conti la disposizione dell’art. 264 c.p.c. secondo la quale la parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare è applicabile solo nel caso in cui il conto sia reso nella forma e per gli effetti di cui all’art. 263 c.p.c. e la relativa procedura sia stata prescelta dal giudice mediante l’adozione dei provvedimenti all’uopo occorrenti poiché solo un rendimento del conto ordinato e completo puconsentire una sua impugnativa specifica laddove in ogni altra ipotesi il conto è soggetto agli apprezzamenti del giudice di merito come qualsiasi elemento indiziario di prova Cass. civ. sez. I 21 febbraio 2007 n. 4091
L’impugnazione di un conto a norma dell’art. 264 c.p.c. deve essere fondata sulla specificazione sia delle partite che si intendono contestare sia dei motivi della contestazione. Di conseguenza nessuna rilevanza puessere attribuita a generiche doglianze concernenti le modalità di presentazione del conto nonché ad osservazioni di preteso disordine dei documenti giustificativi ed al difetto di un elenco dei medesimi Cass. civ. sez. II 14 giugno 1976 n. 2216