Nel corso dell’ispezione o dell’esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni (253) e dare i provvedimenti necessari per l’esibizione della cosa o per accedere alla località (210; 94 att.).
Può anche disporre l’accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se è possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi (118, 211).