L’ammissione dei mezzi di prova di cui all’art. 261 c.p.c. è rimessa all’iniziativa e alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia emesso e non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione di detti mezzi, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessità. Cass. civ. sez. II 29 marzo 1995, n. 3710
L’esperimento giudiziario è rimesso alla iniziativa e discrezionale valutazione del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità. Cass. civ. sez. III 26 novembre 1993 n. 11687
Le riproduzioni meccaniche, prodotte dalla parte, sono precostituite al processo e formano piena prova, in analogia a quanto disposto per le scritture private, se la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti da esse rappresentati. Esse non vanno confuse con le riproduzioni e gli esperimenti disposti dal giudice istruttore, a norma dell’art. 261 del codice di procedura civile, che sono prove che si formano nel corso dello stesso processo e vanno assunte con le forme e le garanzie previste dalla legge processuale. (Nella specie, in cui si discuteva delle modalità di un incidente stradale occorso durante lo svolgimento di una corsa automobilistica, i giudici di merito avevano visionato in Camera di Consiglio un film dell’incidente, ripreso da uno spettatore e regolarmente prodotto in giudizio. La Corte Suprema ha ritenuto che, avendo le parti ed i loro consulenti avuto modo di esaminare il film, non era necessario che la visione dello stesso da parte dei giudici avvenisse con le forme degli esperimenti giudiziali). Cass. civ. 10 ottobre 1967, n. 2386.