Art. 260 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Ispezione corporale

Articolo 260 - codice di procedura civile

Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all’ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico (194; 90, 92 att.).
All’ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona (118; 93 att.; 13 Cost.).

Articolo 260 - Codice di Procedura Civile

Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all’ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico (194; 90, 92 att.).
All’ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona (118; 93 att.; 13 Cost.).

Massime

Nei giudizi in materia di invalidità civile, la non presentazione dell’interessato alla visita disposta dal consulente tecnico d’ufficio può far ritenere insussistente la prova in ordine al dedotto stato invalidante solo se concorre la mancanza di cause di giustificazione. (Nella specie la parte ha impugnato la statuizione sul punto del giudice di merito, rilevando l’assenza di un inequivocabile e ingiustificato rifiuto, stanti il non recapito della convocazione per cambiamento di residenza e le proprie carenze sul piano delle capacità mentali; la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che non aveva compiuto alcun accertamento sul punto dell’efficacia probatoria del comportamento della perizianda). Cass. civ. sez. lav. 27 maggio 2000, n. 7011

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