Art. 259 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Modo dell'ispezione

Articolo 259 - codice di procedura civile

All’ispezione procede personalmente il giudice istruttore (260), assistito, quando occorre, da un consulente tecnico (61 ss., 194), anche se l’ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il giudice istruttore del luogo (1) a norma dell’art. 203 (108 att.).

Articolo 259 - Codice di Procedura Civile

All’ispezione procede personalmente il giudice istruttore (260), assistito, quando occorre, da un consulente tecnico (61 ss., 194), anche se l’ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il giudice istruttore del luogo (1) a norma dell’art. 203 (108 att.).

Note

(1) La parola: «pretore» è stata sostituita dalle parole: «giudice istruttore del luogo» dall’art. 66 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

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