Art. 254 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Confronto dei testimoni

Articolo 254 - codice di procedura civile

Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d’ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto (251).

Articolo 254 - Codice di Procedura Civile

Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d’ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto (251).

Massime

La valutazione dell’opportunità ed utilità di procedere al confronto dei testimoni è affidata alla discrezionalità del giudice del merito, con la conseguenza che il mancato esercizio di tale facoltà non è sindacabile in sede di legittimità. Cass. civ. sez. III 18 giugno 1985, n. 3665

L’art. 254 c.p.c. attribuisce al giudice istruttore, riguardo al confronto tra testi, una mera facoltà discrezionale, la quale, per sua stessa natura, importa sia il potere di disporre il confronto, sia quello di recedere dall’anteriore disposizione per motivi sopravvenuti di qualsiasi genere, ivi compresa l’eventuale opportunità di non ritardare ulteriormente la decisione della causa, motivi tutti suscettibili di controllo ed apprezzamento da parte del collegio e dei giudici del merito in genere, sia di primo grado che di appello, ma non di sindacato in sede di cassazione. Cass. civ. sez. II 12 giugno 1981, n. 381

Il confronto dei testimoni già escussi, previsto dall’art. 254 c.p.c., non è un autonomo mezzo di prova e concerne una facoltà discrezionale del giudice di merito, il cui mancato esercizio non è perciò suscettibile di sindacato in sede di legittimità. Cass. civ. 15 giugno 1972, n. 1897.

Non è ammesso il confronto tra un teste escusso e un altro che non si è presentato, né il confronto tra un teste e una parte. Cass. civ. 5 giugno 1967, n. 1229.

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