Art. 253 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Interrogazioni e risposte

Articolo 253 - codice di procedura civile

Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre (244). Può altresì rivolgergli, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi (257).
E vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.
Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell’articolo 231.

Articolo 253 - Codice di Procedura Civile

Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre (244). Può altresì rivolgergli, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi (257).
E vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.
Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell’articolo 231.

Massime

La facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c. incontra  quale unico limite quello di non introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova o siano state dedotte in capitoli non ammessi; l’osservanza di tale limite è desumibile non solo dalla domanda, ma anche dal tenore della risposta, sicché è irrilevante l’omessa trascrizione della prima nel verbale d’udienza, atteso che la verbalizzazione della seconda è sufficiente a dare conto della decisione del giudice di ammettere la domanda ed a consentirne il controllo in ordine all’ammissibilità dei fatti che ne sono stati oggetto. Cass. civ. sez. III 29 luglio 2016, n. 15793

Nel raccogliere la prova orale il giudice non è tenuto ad una riproduzione meccanica ed integrale delle dichiarazioni rese dal teste o dalla parte, ma deve riportarne l’effettivo contenuto, anche mediante una verbalizzazione sintetica, che riproduca, senza sommarietà e sciatteria, le parti rilevanti, così da assicurare la comprensibilità, la contestualizzazione e l’incisività delle dichiarazioni, nonché le eventuali contraddittorietà. Quanto alla facoltà di porre domande a chiarimenti, essa va circoscritta a meglio dettagliare lo svolgimento di un fatto, allegato e oggetto di prova con il capitolo ammesso, e non ad introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova oppure appartengano a capitoli non ammessi per come formulati, non potendo l’intervento del giudice assumere una funzione di supplenza rispetto all’onere probatorio della parte. Cass. civ. sez. III 21 settembre 2015, n. 18481

In tema di prova per testimoni, il giudice, nell’avvalersi della facoltà di cui all’art. 253, primo comma, cod. proc. civ., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio proposto ed ammesso, senza, peraltro che, ove detto limite sia stato valicato, la conseguente nullità possa essere rilevata d’ufficio, sicché la parte, ove abbia rinunciato, implicitamente,  con il proprio contegno processuale, o esplicitamente, a dolersi dell’inosservanza delle regole relative alla deduzione ed escussione della prova, non può in seguito elevare tale inosservanza a motivo di impugnazione verso la sentenza, che resta sanata per effetto di acquiescenza. Cass. civ. sez. II 12 giugno 2015, n. 12192

La prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti o valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni di esperienza non rientranti nel notorio; ne consegue che il giudice, avvalendosi eventualmente di una consulenza tecnica, può porre i fatti riferiti dal testimone a base degli apprezzamenti e delle valutazioni necessarie per decidere, ma non può chiedere al teste di esprimere valutazioni o apprezzamenti personali. Cass. civ. sez. lav. 8 marzo 2010, n. 5548

Poiché il verbale di udienza costituisce atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza da parte del pubblico ufficiale che lo forma e delle dichiarazioni rese dalle persone intervenute, la mancata sottoscrizione da parte dei testimoni delle dichiarazioni da essi rese e riportate a verbale, o la mancata lettura da parte del giudice della verbalizzazione delle loro dichiarazioni costituisce mera irregolarità della prova testimoniale e non già nullità della stessa, potendo presumersi, fino a querela di falso, che quanto riportato  a verbale corrisponda a quanto dichiarato al giudice da parte dei testimoni. Cass. civ. sez. lav. 3 settembre 2003, n. 12828

La nullità di un atto processuale è irrilevante se, una volta eccepita e dichiarata, l’atto  venga rinnovato nelle forme di legge, salva la verificazione di una decadenza; né, ove l’atto viziato sia consistito nell’assunzione di una prova testimoniale, determina alcuna invalidità o inattendibilità della successiva deposizione il fatto che il teste abbia in questa effettuato riferimenti o richiami a quella precedente. Cass. civ. sez. II 18 febbraio 1992, n. 2013

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