Art. 251 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Giuramento dei testimoni

Articolo 251 - codice di procedura civile

I testimoni sono esaminati separatamente (253, 254).
Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti (372 c.p.) e legge la formula: «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, (1) e agli uomini, giurate di dire la verità, null’altro che la verità». Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: «Lo giuro» (2).

Articolo 251 - Codice di Procedura Civile

I testimoni sono esaminati separatamente (253, 254).
Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti (372 c.p.) e legge la formula: «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, (1) e agli uomini, giurate di dire la verità, null’altro che la verità». Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: «Lo giuro» (2).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 117 del 10 ottobre 1979, ha dichiarato l’illegittimità del secondo comma dell’art. 251 nella parte in cui in esso non è contenuto l’inciso «se credente».
(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 149 del 5 maggio 1995, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma: a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore «ammonisce il testimone sull’importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle», anziché stabilire che il giudice istruttore «avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità e delle»; b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore «legge la formula: “Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null’altro che la verità”», anziché stabilire che il giudice istruttore «lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”»; c) nella parte in cui prevede: «quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: “lo giuro”».
Dalla motivazione della sentenza n. 149/1995 si evince che questo comma risulta quindi, ora, così formulato: «Il giudice istruttore avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”»

Massime

La mancata prestazione del giuramento prescritto dall’art. 251 c.p.c. non comporta, in difetto di una espressa comminatoria di legge, la nullità della prova testimoniale, in quanto il giuramento medesimo non costituisce un requisito indispensabile affinché l’atto raggiunga lo scopo cui è destinato. Cass. civ. sez. I 11 ottobre 1999, n. 11386

L’escussione di un teste che abbia assistito alle deposizioni dei testimoni precedentemente sentiti, in violazione del disposto dell’art. 251, primo comma, c.p.c. – secondo cui i testimoni sono esaminati separatamente – non comporta la nullità della prova, atteso che l’inosservanza di tale disposizione rileva solo ai fini della valutazione dell’attendibilità del teste (riservata al giudice del merito) e non attiene alla sussistenza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell’atto, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.p.c. Cass. civ. sez. lav. 14 luglio 1993, n. 7800

Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore le persone che debbono essere sentite dal giudice non prestano il giuramento previsto in tema di assunzione della prova testimoniale dall’art. 251 c.p.c., poiché esse riferiscono al giudice, oltre che fatti, anche opinioni e giudizi sulla situazione a lui sottoposta, in funzione dei particolari rapporti e della peculiare posizione assunta nei confronti del minore. Cass. civ. sez. I 26 giugno 1990, n. 6494

L’inosservanza di forme degli atti processuali non importa pronuncia di nullità se la nullità non è comminata dalla legge, salvo che tale inosservanza non impedisca il raggiungimento dello scopo; non possono pertanto essere dichiarate nulle le deposizioni testimoniali raccolte dal giudice senza la preventiva ammonizione ed anche senza il previo giuramento. Cass. civ. 11 agosto 1962, n. 2572.

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